Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 412/2010

Sentenza del 18 giugno 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
misure di protezione (tutela),

ricorso contro la sentenza emanata il 13 aprile 2010
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con sentenza del 13 aprile 2010 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per carente motivazione, un appello presentato da A.________ contro la decisione emessa l'8 ottobre 2009 dall'autorità di vigilanza sulle tutele. La Corte cantonale ha indicato che il ricorrente non ha spiegato perché la motivazione della decisione dell'autorità di vigilanza, secondo cui un'eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata sanata dalla possibilità di ricorrere ad un'autorità con pieno potere cognitivo, sarebbe errata. Essa ha poi reputato estranee all'oggetto del litigio, che concerne l'adozione di misure di protezione, la richiesta di ripristinare l'onore e la dignità dell'insorgente e le invettive contro il fratello B.________, il quale peraltro aveva un interesse legittimo a sollecitare l'intervento della Commissione tutoria regionale, a consultare gli atti e a impugnarne la decisione. I Giudici cantonali hanno poi considerato senza oggetto la richiesta di confermare la decisione con cui la competente Commissione tutoria regionale ha rinunciato a prendere misure nei confronti dell'appellante, atteso che la stessa era già passata in giudicato. Essi hanno pure indicato che
l'appellante non ha nemmeno illustrato in che modo il protocollo dell'udienza del 6 giugno 2007 tenutasi innanzi all'autorità tutoria andrebbe modificato. La Corte cantonale ha infine considerato che, con riferimento alla domanda di aprire "un'inchiesta indipendente che esamini l'operato dell'intera procedura", l'insorgente non ha nemmeno tentato di allegare per quale motivo una tale misura si imporrebbe e pare aver dimenticato che la Corte di appello non ha poteri di sorveglianza sulle autorità tutorie.

2.
Con ricorso del 27 maggio 2010 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la decisione di appello, di redigere l'elenco della documentazione visionata e considerata per emettere la sentenza, di ristabilire il suo onore e la sua dignità, di rettificare il verbale dell'udienza 6 giugno 2007, di ordinare un'inchiesta indipendente che esamini l'operato della I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, e di, se ritenuto necessario, segnalare alle autorità competenti il comportamento di suo fratello. Lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito innanzi alla Commissione tutoria, nega di essersi diffuso in invettive contro il fratello, ma afferma che il comportamento di quest'ultimo - anche nei confronti della madre - avrebbe giustificato un intervento dell'autorità di tutela. Sostiene inoltre che il suo onore e la sua dignità sarebbero da ristabilire nella presente procedura. Richiama poi una serie di documenti allegati al ricorso, che permetterebbero di rettificare il verbale dell'udienza del 6 giugno 2007, e ritiene che la sua richiesta di aprire un'inchiesta indipendente sia giustificata dal fatto che la procedura adottata non corrisponderebbe alle norme stabilite dalla legge.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

3.
Giova innanzi tutto ricordare che, per quanto qui di rilievo, il Tribunale federale non è una suprema autorità di vigilanza, ma è un'autorità di ricorso contro le decisioni emanate dalle autorità cantonali di ultima istanza. Già per tale motivo la richiesta di ordinare un'inchiesta si rivela irricevibile. Altrettanto irricevibile si appalesa la domanda di allegare alla sentenza la lista dei documenti visionati. Quando viene adito con un ricorso, il Tribunale federale lo decide con una sentenza, ma non fornisce alcuna documentazione accessoria.

4.
Giusta l'art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF).

Nella fattispecie il rimedio manifestamente non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Il ricorrente omette segnatamente di indicare per quale motivo la - pretesa - violazione del diritto di essere sentito non sarebbe stata sanata dal fatto che egli abbia potuto esporre i suoi argomenti non solo all'autorità di vigilanza, ma anche al Tribunale di appello, che godono entrambi di piena cognizione in fatto e in diritto. Né spiega in un modo intelligibile per quale motivo lo ristabilimento della sua dignità e onore sarebbero oggetto della procedura avviata innanzi alle autorità tutorie e nemmeno afferma di aver già indicato nel suo appello le desiderate modifiche del verbale dell'udienza del 6 giugno 2007.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e come tale può essere deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata prevista dall'art. 108
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).
per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 giugno 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 5A_412/2010
Data : 18. giugno 2010
Pubblicato : 06. luglio 2010
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto di famiglia
Oggetto : misure di protezione (tutela)


Registro di legislazione
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
106 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
108
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
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5A_412/2010
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • ricorrente • autorità di vigilanza • autorità tutoria • ristabilimento • diritto di essere sentito • esaminatore • violazione del diritto • motivazione della decisione • tribunale cantonale • diritto civile • questio • spese giudiziarie • misura di protezione • decisione • incarto • dichiarazione • oggetto della lite • autorità di vigilanza sulle tutele • ordine militare
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