Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2007.40

Sentenza del 18 giugno 2007 II Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente, Roy Garré e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A. SA,

2. B.,

rappresentati entrambi dall'avv. Francesco Naef,

Ricorrenti

contro

Ministero Pubblico del Cantone Ticino,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 74 [1]   Consegna di mezzi di prova
  1.   Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
  2.   Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
  3.   La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
  4.   I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
AIMP)

Fatti:

A. Il 21 novembre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria al Ministero Pubblico del Cantone Ticino nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., il quale è indagato per il reato di diffamazione ai sensi dell’art. 595 del Codice penale italiano. Più in particolare B. è iscritto nel registro generale delle notizie di reato “per aver diffuso, tramite Internet, notizie con le quali offendeva l’onore dell’università C. di U.”, segnatamente affermando: “Università C. di U. non riconosciuta”; ed ancora: “La Università C. di U. non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno alcun valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in Italia”. L’autorità inquirente italiana, ai fin dell’accertamento delle eventuali responsabilità penali dell’indagato, ha specificatamente richiesto di acquisire “i files di log” degli indirizzi IP sottoelencati:

- 1 di proprietà della società D., con sede a Muralto, utilizzato il 20 ottobre 2005, il 12 aprile 2006 e dal 9 maggio 2006 all’11 luglio 2006;

- 2 di proprietà della società E., con sede a Worblaufen, utilizzato l’11 giugno 2006 alle ore 19:29.

B. A fronte di detta commissione rogatoria il Sostituto Procuratore Pubblico del Cantone Ticino, con decisione di entrata in materia e esecuzione e di chiusura del 16 febbraio 2007, decideva di trasmettere all’autorità richiedente l’informazione 3 del Servizio federale per compiti speciali (SCS) del 7 febbraio 2007 indicante il nominativo di A. SA, nonché del suo amministratore unico B.. Avverso tale decisione, in data 16 marzo 2007, la predetta società e B. sono insorti contemporaneamente alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino (CRP) e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il ricorso in sede cantonale è stato respinto nella misura della sua ricevibilità in data 18 aprile 2007.

C. A conclusione del ricorso proposto dinnanzi a questo Tribunale, gli insorgenti domandano preliminarmente che la procedura di ricorso sia sospesa sino all’esito definitivo della procedura in sede cantonale e nel merito postulano l’annullamento della decisione impugnata. Essi domandano in particolare che il rapporto SCS con la domanda 4 e 3 non sia trasmesso all’autorità italiana e che ne venga ordinata l’immediata distruzione a cura del Ministero Pubblico del Cantone Ticino.

D. Nella sua risposta del 30 marzo 2007 il Sostituto Procuratore Pubblico del Cantone Ticino chiede che il ricorso venga respinto e che la decisione avversata sia integralmente confermata. Con risposta del 13 aprile 2007 l’Ufficio federale di giustizia (UFG) postula che la domanda di sospensione della procedura venga respinta e che il ricorso venga dichiarato irricevibile.

E. Nella sua replica del 27 aprile 2007 l’insorgente si riconferma nelle proprie conclusioni.

Diritto:

1. Preliminarmente occorre considerare che nel caso concreto la presa di conoscenza da parte degli interessati della avvenuta sorveglianza retroattiva del traffico delle telecomunicazioni è coincisa con la ricezione della decisione di chiusura fondata sulla legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1). Alla luce dell’art. 10
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 10   Diritto di consultare gli atti e diritto d'accesso ai dati
  1.   Per quanto concerne i dati raccolti nell'ambito di un procedimento penale o per l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria:
a.   il diritto di consultare gli atti e il diritto di essere informati sui dati nell'ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto di procedura applicabile;
b. [1]   il diritto d'accesso ai dati dopo la chiusura del procedimento è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati (LPD) se l'autorità incaricata della domanda di assistenza giudiziaria è un'autorità federale o dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale.
tab.   2 Il diritto d'accesso ai dati raccolti nell'ambito della ricerca di persone scomparse o di condannati è retto dalla LPD se l'autorità incaricata della ricerca è un'autorità federale o dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale. L'articolo 279 CPP [3] è applicabile per analogia.
  3.   La persona interessata dalla sorveglianza può far valere i suoi diritti presso l'autorità investita del procedimento o, se nessuna autorità ne è più investita, presso l'ultima che ne è stata investita. Il Servizio non è competente per accordare l'accesso ai dati.
  4.   Il Consiglio federale stabilisce le modalità della garanzia di questi diritti. In particolare, garantisce i diritti delle parti nei casi in cui non è possibile, o è possibile soltanto con un onere sproporzionato, preparare copie degli atti.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 66 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[2] RS 235.1
[3] RS 312.0
[4] RS 121
[5] Vedi art. 46 n. 1.
[6] RS 120
[7] Introdotto dal n. I 13 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) i soggetti sorvegliati hanno dunque anzitutto diritto di contestare la legalità e la proporzionalità dell’atto di sorveglianza in quanto tale davanti all’autorità competente secondo il diritto cantonale, in casu la CRP (art. 165b cpv. 3 CPP/TI). Parallelamente può inoltre venire impugnato presso questo Tribunale il connesso provvedimento di assistenza internazionale in materia penale, segnatamente la decisione di trasmettere all’Italia le prove raccolte mediante la suddetta sorveglianza (art. 80e cpv. 1
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 80e [1]   Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione
  1.   La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
  2.   Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
a.   il sequestro di beni e valori; o
b.   la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
  3.   Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
AIMP). Come ha già rilevato la CRP nella sua sentenza del 18 aprile 2007, il legislatore federale non ha risolto il conflitto derivante dalla contemporanea apertura di queste due vie di ricorso, nonostante le critiche già espresse in proposito da parte della dottrina (v. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 246-16, pag. 285). Ne consegue che entrambe le vie di ricorso sono simultaneamente aperte, con la sola differenza che l’autorità cantonale ha essenzialmente il compito di verificare la conformità dell’atto di sorveglianza alle norme nazionali in ambito di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (v. art. 10 cpv. 5
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 10   Diritto di consultare gli atti e diritto d'accesso ai dati
  1.   Per quanto concerne i dati raccolti nell'ambito di un procedimento penale o per l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria:
a.   il diritto di consultare gli atti e il diritto di essere informati sui dati nell'ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto di procedura applicabile;
b. [1]   il diritto d'accesso ai dati dopo la chiusura del procedimento è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati (LPD) se l'autorità incaricata della domanda di assistenza giudiziaria è un'autorità federale o dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale.
tab.   2 Il diritto d'accesso ai dati raccolti nell'ambito della ricerca di persone scomparse o di condannati è retto dalla LPD se l'autorità incaricata della ricerca è un'autorità federale o dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale. L'articolo 279 CPP [3] è applicabile per analogia.
  3.   La persona interessata dalla sorveglianza può far valere i suoi diritti presso l'autorità investita del procedimento o, se nessuna autorità ne è più investita, presso l'ultima che ne è stata investita. Il Servizio non è competente per accordare l'accesso ai dati.
  4.   Il Consiglio federale stabilisce le modalità della garanzia di questi diritti. In particolare, garantisce i diritti delle parti nei casi in cui non è possibile, o è possibile soltanto con un onere sproporzionato, preparare copie degli atti.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 66 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[2] RS 235.1
[3] RS 312.0
[4] RS 121
[5] Vedi art. 46 n. 1.
[6] RS 120
[7] Introdotto dal n. I 13 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
LSCPT; Thomas Hansjakob, Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, 2a ed., San Gallo 2006, n. 48 ad art. 10
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 10   Diritto di consultare gli atti e diritto d'accesso ai dati
  1.   Per quanto concerne i dati raccolti nell'ambito di un procedimento penale o per l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria:
a.   il diritto di consultare gli atti e il diritto di essere informati sui dati nell'ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto di procedura applicabile;
b. [1]   il diritto d'accesso ai dati dopo la chiusura del procedimento è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati (LPD) se l'autorità incaricata della domanda di assistenza giudiziaria è un'autorità federale o dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale.
tab.   2 Il diritto d'accesso ai dati raccolti nell'ambito della ricerca di persone scomparse o di condannati è retto dalla LPD se l'autorità incaricata della ricerca è un'autorità federale o dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale. L'articolo 279 CPP [3] è applicabile per analogia.
  3.   La persona interessata dalla sorveglianza può far valere i suoi diritti presso l'autorità investita del procedimento o, se nessuna autorità ne è più investita, presso l'ultima che ne è stata investita. Il Servizio non è competente per accordare l'accesso ai dati.
  4.   Il Consiglio federale stabilisce le modalità della garanzia di questi diritti. In particolare, garantisce i diritti delle parti nei casi in cui non è possibile, o è possibile soltanto con un onere sproporzionato, preparare copie degli atti.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 66 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[2] RS 235.1
[3] RS 312.0
[4] RS 121
[5] Vedi art. 46 n. 1.
[6] RS 120
[7] Introdotto dal n. I 13 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
LSCPT, pag. 325), mentre la cognizione di questo Tribunale si estende a tutte le censure ammissibili in ambito di assistenza internazionale in materia penale (v. sentenza TPF RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 3.2). Fra le censure di diritto federale di cui all’art. 80i cpv. 1 lett. a
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 80i   Motivi di ricorso
  1.   Il ricorrente può far valere:
a.   la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.   l'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei casi di cui all'articolo 65.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogato dall'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
AIMP sono comprese quelle riferibili alle medesime disposizioni federali in ambito di sorveglianza delle telecomunicazioni. La Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale non è a questo proposito vincolata dalla decisione o dalle considerazioni giuridiche dell’autorità cantonale di ricorso, visto che essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell’assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata, pur non essendo tenuta, come lo sarebbe un’autorità di vigilanza, a verificare d’ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l’insieme delle norme applicabili (v. con riferimento all’art. 25 cpv. 6
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 25   Ricorso [1]
  1.   Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. [2]
  2.   Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera. [3]
  2bis.   È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2. [4]
  3.   L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda. [5]
  4.   Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
  5.   ... [6]
  6.   La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161; FF 2002 3864).
[5] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[6] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
AIMP DTF 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e).

2. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d’ufficio e con piena cognizione l’ammissibilità del ricorso (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1; 131 II 58 consid. 1).

2.1. Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova, resa dall’autorità cantonale di esecuzione a fronte di una commissione rogatoria italiana, in cui venivano genericamente richiesti i “files di log” relativi agli indirizzi IP in questione. La formulazione rogatoriale potrebbe di per sé comprendere un ampio spettro di informazioni, segnatamente dati riguardanti non solo l’appartenenza di un certo indirizzo IP bensì anche il traffico relativo allo stesso (sulla differenza fra queste categorie di dati v. Frank Thiede, Probleme bei der Ermittlung von Bestands- und Verbindungsdaten, Kriminalistik 58/2004, pag. 104 e segg.). Sennonché le informazioni poi concretamente raccolte dal Sostituto Procuratore Pubblico e che questi ha deciso di trasmettere all’autorità rogante riguardano esclusivamente il nominativo dell’utente, il suo numero di telefono principale e secondario, nonché l’indirizzo. Sotto questo profilo occorre dunque chiarire se la trasmissione di dati relativi esclusivamente all’appartenenza di un indirizzo IP necessitava l’adozione di un provvedimento di assistenza internazionale in materia penale o se non rientrava nel quadro dell’assistenza di polizia (sul discrimine fra questo tipo di procedure v. sentenze 1A.314/2000 del 5 marzo 2001, consid. 3b; 1A.131/2000 del 7 agosto 2001, consid. 2a). In quest’ultimo caso il provvedimento contestato, pur formulato in termini di decisione di chiusura ai sensi dell’art. 80e
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 80e [1]   Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione
  1.   La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
  2.   Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
a.   il sequestro di beni e valori; o
b.   la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
  3.   Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
AIMP, non conterrebbe una sostanziale misura d’assistenza in materia penale per cui i ricorrenti non sarebbero legittimati a ricorrere. La legittimazione a ricorrere presuppone infatti che l’interessato sia personalmente e direttamente toccato da una misura d’assistenza (art. 80h lett. b
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 80h   Diritto di ricorrere
  Ha diritto di ricorrere:
a.   l'UFG;
b.   chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
AIMP), condizione che non potrebbe in alcun modo realizzarsi qualora il provvedimento impugnato non contemplasse in sostanza alcuna misura d’assistenza giudiziaria.

2.2. È d’uopo a questo proposito approfondire la natura delle informazioni in questione alla luce della LSCPT. Se è infatti indubbio che l’adozione di una misura di sorveglianza ai sensi degli art. 3 e
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 80h   Diritto di ricorrere
  Ha diritto di ricorrere:
a.   l'UFG;
b.   chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
segg. LSCPT nel quadro di una procedura di assistenza costituisce una decisione incidentale impugnabile congiuntamente alla decisione di chiusura in applicazione dell’art. 80e cpv. 1
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 80e [1]   Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione
  1.   La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
  2.   Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
a.   il sequestro di beni e valori; o
b.   la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
  3.   Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
AIMP (v. art. 1 cpv. 1 lett. b
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 1   Campo d'applicazione materiale
  1.   La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni disposta e attuata:
a.   nell'ambito di un procedimento penale;
b.   per l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria;
c.   nell'ambito della ricerca di persone scomparse;
d.   nell'ambito della ricerca di persone condannate a una pena detentiva o nei cui confronti è stata ordinata una misura privativa della libertà;
e. [1]   nell'ambito dell'esecuzione della legge federale del 25 settembre 2015 [2] sulle attività informative (LAIn);
f. [3]   nell'ambito delle localizzazioni tramite telefonia mobile ai sensi della legge federale del 21 marzo 1997 [4] sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).
  2.   Alle informazioni concernenti il traffico dei pagamenti soggetto alla legge del 17 dicembre 2010 [5] sulle poste (LPO) si applicano le disposizioni sull'obbligo di testimoniare e sull'obbligo di informare l'autorità.
 
[1] Vedi art. 46 n. 1.
[2] RS 121
[3] Introdotta dal n. I 13 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
[4] RS 120
[5] RS 783.0
e art. 6 lett. c
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 6   Principio
  Il Servizio gestisce un sistema informatico per il trattamento dei dati relativi alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni secondo l'articolo 1 capoverso 1 (sistema di trattamento).
LSCPT; DTF 132 II 1 consid. 3.2), lo stesso non vale nel caso di una semplice richiesta di informazioni concernenti i collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell’art. 14
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 14   Interfaccia con la rete dei sistemi d'informazione di polizia dell'Ufficio federale di polizia
  1.   Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita mediante procedura di richiamo nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge federale del 13 giugno 2008 [1] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP), sempre che:
a.   il diritto applicabile consenta il trattamento dei dati in tali sistemi d'informazione; e
b.   sia garantito che soltanto le persone incaricate del procedimento in questione abbiano accesso ai dati.
  2.   Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di accedere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere al sistema d'informazione in questione in virtù della LSIP.
 
[1] RS 361
LSCPT, che in quanto a contenuto sono equiparabili alle informazioni sull’identità di una persona (generalità, impronte digitali, fotografie, targa dell’automobile ecc.), secondo giurisprudenza trasmissibili senza l’emanazione di una decisione di chiusura (v. art. 75a
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 75a [1]   Domande della polizia
  1.   Gli organi supremi di polizia federali e cantonali possono, in proprio nome, presentare domande secondo l'articolo 63 e dar seguito a quelle di autorità estere.
  2.   Sono escluse le domande:
a.   implicanti l'applicazione della coercizione processuale;
b.   volte a ottenere informazioni o a far ordinare provvedimenti in procedimenti concernenti l'estradizione, il perseguimento penale in via sostitutiva o l'esecuzione di decisioni penali;
c.   per la consegna di decisioni o inserti penali.
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
AIMP; sentenze 1A.265/2004 del 12 settembre 2005, consid. 2.3 e 1A.314/2000 del 5 marzo 2001, consid. 3b).

2.3. In caso di informazioni sulla corrispondenza postale e sul traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’art. 5
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 5   Organo consultivo
  1.   Il DFGP può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti del DFGP, del Servizio, dei Cantoni, delle autorità di perseguimento penale, del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), dei fornitori di servizi postali e dei fornitori di servizi di telecomunicazione. [1]
  2.   L'organo consultivo consente lo scambio di esperienze e opinioni tra i rappresentanti di cui al capoverso 1. Esso valuta revisioni della presente legge e delle disposizioni d'esecuzione e modifiche della prassi delle autorità per favorire l'attuazione ineccepibile delle sorveglianze e lo sviluppo continuo in questo settore. Esprime un proprio parere sui progetti di revisione e può di sua iniziativa formulare raccomandazioni.
  3.   Il DFGP disciplina la composizione e l'organizzazione dell'organo consultivo, nonché la procedura che questo deve rispettare.
 
[1] Vedi art. 46 n. 1.
LSCPT è necessario ordinare una sorveglianza alle condizioni previste agli art. 3 e
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 80h   Diritto di ricorrere
  Ha diritto di ricorrere:
a.   l'UFG;
b.   chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
segg. LSCPT; al contrario, nel caso di informazioni concernenti collegamenti di telecomunicazione è prevista una procedura semplificata. La necessità di questa procedura semplificata è illustrata dal Consiglio federale nel suo Messaggio concernente la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni e la legge federale sull’inchiesta mascherata, del 1° luglio 1998 (FF 1998 pag. 3319 e segg.): “Con la nuova legge sulle telecomunicazioni è soppresso l’obbligo fatto ai clienti di prestazioni di telecomunicazione di essere iscritti negli elenchi. Giusta tale legge, i clienti hanno il diritto che non siano rivelati nel confronti del pubblico il nome, l’indirizzo e gli altri elementi di indirizzo (art. 3 lett. f
RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)

Art. 3   Definizioni
  Nella presente legge s'intende per: [1]
a.   informazioni: segni, segnali, caratteri, immagini, suoni e rappresentazioni di qualunque altro genere destinati all'uomo, ad altri esseri viventi o a macchine;
b.   servizio di telecomunicazione: trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi;
c.   trasmissione mediante telecomunicazione: emissione o ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde;
cbis. [2]   servizio telefonico pubblico: servizio di telecomunicazione che permette la trasmissione della voce in tempo reale mediante uno o più elementi di indirizzo previsti a tale scopo nel quadro di un piano di numerazione nazionale o internazionale;
cter. [3]   servizio a valore aggiunto: prestazione fornita mediante un servizio di telecomunicazione e fatturata agli utenti dal loro fornitore di servizi di telecomunicazione in aggiunta ai servizi di telecomunicazione;
d.   impianti di telecomunicazione: apparecchi, linee o altri dispositivi previsti o impiegati per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione;
e. [5]   interconnessione: accesso mediante la connessione di impianti e servizi di due fornitori di servizi di telecomunicazione che ne permette l'integrazione funzionale mediante sistemi logici e tecniche di telecomunicazione e che rende possibile l'accesso a servizi di terzi;
ebis. [6]   linee affittate: fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto;
eter. [7]   canalizzazioni di cavi: condotte sotterranee in cui sono inserite le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusi i pozzi d'accesso;
f. [8]   f. elemento di indirizzo: sequenza di cifre, lettere o segni, oppure altre informazioni che permettono di identificare le persone, i processi informatici, le macchine, gli apparecchi o gli impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione;
g. [9]   dati elenco: indicazioni che identificano o caratterizzano un cliente in relazione a un elemento di indirizzo attribuitogli individualmente e che sono destinate alla pubblicazione di un elenco o sono necessarie alla fornitura di un servizio di telecomunicazione;
h. [10]   programmi radiotelevisivi: una serie di trasmissioni ai sensi dell'articolo 2 LRTV [11].
tab.   d bis . e d ter . [4] ...
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
[2] Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
[3] Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
[4] Introdotte dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Abrogate dal n. I della LF del 22 mar. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
[5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
[6] Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
[7] Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
[8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
[9] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
[10] Introdotta dall'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).
[11] RS 784.40
LTC). Dato che il segreto delle telecomunicazioni protegge unicamente il traffico che ha effettivamente luogo, gli elementi di indirizzo possono essere ottenuti nell’ambito di una procedura semplificata” (FF 1998 pag. 3354). La procedura semplificata è disciplinata all’art. 14
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 14   Interfaccia con la rete dei sistemi d'informazione di polizia dell'Ufficio federale di polizia
  1.   Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita mediante procedura di richiamo nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge federale del 13 giugno 2008 [1] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP), sempre che:
a.   il diritto applicabile consenta il trattamento dei dati in tali sistemi d'informazione; e
b.   sia garantito che soltanto le persone incaricate del procedimento in questione abbiano accesso ai dati.
  2.   Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di accedere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere al sistema d'informazione in questione in virtù della LSIP.
 
[1] RS 361
LSCPT. Nel caso di reati commessi mediante Internet, il cpv. 4 di questo articolo prevede che l’offerente Internet è tenuto a fornire all’autorità competente tutte le indicazioni che consentono di identificarne l’autore. In base all’art. 27 cpv. 1
RS 780.11 OSCPT Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)

Art. 27   Tipi di informazioni con ricerca flessibile dei nomi
  1.   I tipi di informazioni secondo gli articoli 35, 40, 42 e 43 possono essere ottenuti con una ricerca di concordanza fonetica tollerante agli errori (ricerca flessibile di nomi). L'abbreviazione del corrispondente tipo di informazioni è in questo caso completato con l'elemento «FLEX»: IR_5_NA_FLEX, IR_11_TEL_FLEX, IR_14_EMAIL_ FLEX e IR_16_COM_ FLEX.
  2.   La domanda di informazioni contiene sempre il primo e almeno un altro criterio di ricerca del tipo di informazioni su cui si fonda.
dell’ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11) gli offerenti Internet forniscono al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, se questi ne fa domanda, i dati seguenti: a) per gli indirizzi IP attribuiti in modo definitivo: il tipo di collegamento e la data della sua attivazione, il nome, l’indirizzo e, se nota, la professione dell’utente, nonché gli altri indirizzi IP che l’offerente internet gli ha attribuito; b) per i sistemi informatici: la denominazione dei dominii e di altri elementi di indirizzo di tali sistemi di cui l’offerente Internet è a conoscenza; c) per gli indirizzi e-mail provenienti da impianti di posta elettronica messi a disposizione della clientela da parte di offerenti Internet: il nome,
l’indirizzo e la professione degli utenti, sempre che tali informazioni siano note (v. anche Hansjakob, op. cit., n. 25 ad art. 14
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 14   Interfaccia con la rete dei sistemi d'informazione di polizia dell'Ufficio federale di polizia
  1.   Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita mediante procedura di richiamo nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge federale del 13 giugno 2008 [1] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP), sempre che:
a.   il diritto applicabile consenta il trattamento dei dati in tali sistemi d'informazione; e
b.   sia garantito che soltanto le persone incaricate del procedimento in questione abbiano accesso ai dati.
  2.   Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di accedere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere al sistema d'informazione in questione in virtù della LSIP.
 
[1] RS 361
LSCPT, pag. 358). La cerchia delle autorità che possono ottenere tali informazioni mediante procedura semplificata è più estesa rispetto a quanto si prevede per le formali sorveglianze: oltre all’autorità giudiziaria di sorveglianza nonché quella d’approvazione, si fa menzione anche delle autorità di polizia federali e cantonali (v. art. 14 cpv. 2
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 14   Interfaccia con la rete dei sistemi d'informazione di polizia dell'Ufficio federale di polizia
  1.   Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita mediante procedura di richiamo nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge federale del 13 giugno 2008 [1] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP), sempre che:
a.   il diritto applicabile consenta il trattamento dei dati in tali sistemi d'informazione; e
b.   sia garantito che soltanto le persone incaricate del procedimento in questione abbiano accesso ai dati.
  2.   Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di accedere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere al sistema d'informazione in questione in virtù della LSIP.
 
[1] RS 361
LSCPT). Queste informazioni devono essere fornite per qualsiasi reato, e non solo per quelli elencati all’art. 3
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 3   Servizio di sorveglianza
  1.   La Confederazione gestisce un servizio per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni secondo l'articolo 269 del Codice di procedura penale (CPP) [1] (Servizio).
  2.   Il Servizio esegue i propri compiti autonomamente. Non è vincolato a istruzioni ed è aggregato al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) soltanto sul piano amministrativo.
  3.   Le autorità di concessione e le autorità di vigilanza competenti in materia di servizi postali e di servizi di telecomunicazione, le autorità di perseguimento penale e il Servizio collaborano all'esecuzione dei compiti di quest'ultimo.
 
[1] RS 312.0
LSCPT (Hansjakob, op. cit., n. 23 ad art. 14
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 14   Interfaccia con la rete dei sistemi d'informazione di polizia dell'Ufficio federale di polizia
  1.   Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita mediante procedura di richiamo nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge federale del 13 giugno 2008 [1] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP), sempre che:
a.   il diritto applicabile consenta il trattamento dei dati in tali sistemi d'informazione; e
b.   sia garantito che soltanto le persone incaricate del procedimento in questione abbiano accesso ai dati.
  2.   Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di accedere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere al sistema d'informazione in questione in virtù della LSIP.
 
[1] RS 361
LSCPT, pag. 357 e segg.).

2.4. Nel caso concreto le informazioni che l’autorità di esecuzione ha ordinato di trasmettere nella decisione impugnata riguardano esclusivamente il nominativo dell’utente, il suo numero di telefono principale e secondario, nonché l’indirizzo. Ulteriori dati sul traffico delle telecomunicazioni non potevano del resto nemmeno essere raccolti, dato che il reato di diffamazione giusta l’art. 173
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 173 [1]  
  1.   Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria. [2]
  2.   Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
  3.   Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
  4.   Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
  5.   Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).
[2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
CP (corrispondente all’art. 595
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 173 [1]  
  1.   Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria. [2]
  2.   Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
  3.   Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
  4.   Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
  5.   Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).
[2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
CP italiano) non è compreso nel catalogo di reati per cui è possibile ordinare una formale sorveglianza (v. art. 3 cpv. 2
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 3   Servizio di sorveglianza
  1.   La Confederazione gestisce un servizio per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni secondo l'articolo 269 del Codice di procedura penale (CPP) [1] (Servizio).
  2.   Il Servizio esegue i propri compiti autonomamente. Non è vincolato a istruzioni ed è aggregato al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) soltanto sul piano amministrativo.
  3.   Le autorità di concessione e le autorità di vigilanza competenti in materia di servizi postali e di servizi di telecomunicazione, le autorità di perseguimento penale e il Servizio collaborano all'esecuzione dei compiti di quest'ultimo.
 
[1] RS 312.0
LSCPT). Si tratta in tal senso di informazioni che non sono coperte dal segreto delle telecomunicazioni (Hansjakob, op. cit., n. 3 ad art. 14
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 14   Interfaccia con la rete dei sistemi d'informazione di polizia dell'Ufficio federale di polizia
  1.   Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita mediante procedura di richiamo nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge federale del 13 giugno 2008 [1] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP), sempre che:
a.   il diritto applicabile consenta il trattamento dei dati in tali sistemi d'informazione; e
b.   sia garantito che soltanto le persone incaricate del procedimento in questione abbiano accesso ai dati.
  2.   Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di accedere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere al sistema d'informazione in questione in virtù della LSIP.
 
[1] RS 361
LSCPT) e che le autorità di polizia federali rispettivamente cantonali possono richiedere, mediante procedura semplificata e quindi senza preventiva autorizzazione giudiziaria, al fine di adempiere alle loro mansioni in materia di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza. Di riflesso la comunicazione di simili informazioni alle autorità estere, la quale non implica l’applicazione della coercizione processuale secondo l’art. 75a cpv. 2 lett. a
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 75a [1]   Domande della polizia
  1.   Gli organi supremi di polizia federali e cantonali possono, in proprio nome, presentare domande secondo l'articolo 63 e dar seguito a quelle di autorità estere.
  2.   Sono escluse le domande:
a.   implicanti l'applicazione della coercizione processuale;
b.   volte a ottenere informazioni o a far ordinare provvedimenti in procedimenti concernenti l'estradizione, il perseguimento penale in via sostitutiva o l'esecuzione di decisioni penali;
c.   per la consegna di decisioni o inserti penali.
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
AIMP essendo non a caso esclusa la necessità di un’autorizzazione giudiziaria, non costituisce una misura di assistenza in materia penale ma una modalità di cooperazione di polizia (retta in questo caso anche dall’art. 11 n. 1 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali, in vigore dal 1. maggio 2000; RS 0.360.454.1), contro cui i ricorrenti non sono legittimati a ricorrere ai sensi dell’art. 80h lett. b
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 80h   Diritto di ricorrere
  Ha diritto di ricorrere:
a.   l'UFG;
b.   chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
AIMP.

3. Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile. I ricorrenti soccombenti devono sopportare le spese (v. art. 63 cpv. 1
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 63  
  1.   L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
  2.   Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
  3.   Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
  4.   L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1]
  4bis.   La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a.   da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b.   da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2]
  5.   Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
PA richiamato l’art. 30 lett. b
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 63  
  1.   L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
  2.   Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
  3.   Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
  4.   L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1]
  4bis.   La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a.   da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b.   da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2]
  5.   Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
LTPF). Visti l’art. 15 cpv. 1 lett. a
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 63  
  1.   L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
  2.   Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
  3.   Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
  4.   L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1]
  4bis.   La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a.   da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b.   da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2]
  5.   Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
LTPF e la relativa giurisprudenza (sentenze TPF RR.2007.45 del 4 giugno 2007, consid. 7; TPF RR.2007.42 del 4 aprile 2007, consid. 4; TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4), la tassa di giustizia va calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32). Il fatto che l’autorità inquirente cantonale abbia deciso di trasmettere le informazioni in narrativa nella forma di una decisione in materia di assistenza internazionale con relativa indicazione dei rimedi di diritto in questo ambito, ha potuto spingere i ricorrenti in buona fede a piatire per cui si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta, che viene fissata a fr. 500.-.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La richiesta di sospensione della procedura sino all’esito definitivo della procedura ricorsuale in sede cantonale è diventata priva di oggetto in seguito alla decisione del 18 aprile 2007 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino.

3. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta in solido a carico dei ricorrenti. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 19 giugno 2007

In nome della II Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Francesco Naef

- Ministero Pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, divisione assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 100   Ricorso contro decisioni
  1.   Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
  2.   Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a.   delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b. [1]   nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c. [2]   in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d. [5]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti.
  3.   Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a.   delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b.   dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
  4.   Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
  5.   Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
  6.   ... [7]
  7.   Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[6] RS 232.14
[7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
LTF).

Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 84   Assistenza internazionale in materia penale
  1.   Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
  2.   Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
LTF).
RR.2007.40 18. giugno 2007 01. giugno 2009 Tribunale penale federale Inedito Corte dei reclami penali: assistenza giudiziaria

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Registro di legislazione
AIMP 25
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 25   Ricorso [1]
  1.   Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. [2]
  2.   Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera. [3]
  2bis.   È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2. [4]
  3.   L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda. [5]
  4.   Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
  5.   ... [6]
  6.   La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161; FF 2002 3864).
[5] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[6] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
AIMP 74
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 74 [1]   Consegna di mezzi di prova
  1.   Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
  2.   Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
  3.   La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
  4.   I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
AIMP 75 a
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 75a [1]   Domande della polizia
  1.   Gli organi supremi di polizia federali e cantonali possono, in proprio nome, presentare domande secondo l'articolo 63 e dar seguito a quelle di autorità estere.
  2.   Sono escluse le domande:
a.   implicanti l'applicazione della coercizione processuale;
b.   volte a ottenere informazioni o a far ordinare provvedimenti in procedimenti concernenti l'estradizione, il perseguimento penale in via sostitutiva o l'esecuzione di decisioni penali;
c.   per la consegna di decisioni o inserti penali.
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
AIMP 80 e
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 80e [1]   Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione
  1.   La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
  2.   Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
a.   il sequestro di beni e valori; o
b.   la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
  3.   Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
AIMP 80 h
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 80h   Diritto di ricorrere
  Ha diritto di ricorrere:
a.   l'UFG;
b.   chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
AIMP 80 i
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 80i   Motivi di ricorso
  1.   Il ricorrente può far valere:
a.   la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.   l'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei casi di cui all'articolo 65.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogato dall'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
CP 173
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 173 [1]  
  1.   Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria. [2]
  2.   Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
  3.   Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
  4.   Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
  5.   Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).
[2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
CP 595 LSCPT 1
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 1   Campo d'applicazione materiale
  1.   La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni disposta e attuata:
a.   nell'ambito di un procedimento penale;
b.   per l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria;
c.   nell'ambito della ricerca di persone scomparse;
d.   nell'ambito della ricerca di persone condannate a una pena detentiva o nei cui confronti è stata ordinata una misura privativa della libertà;
e. [1]   nell'ambito dell'esecuzione della legge federale del 25 settembre 2015 [2] sulle attività informative (LAIn);
f. [3]   nell'ambito delle localizzazioni tramite telefonia mobile ai sensi della legge federale del 21 marzo 1997 [4] sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).
  2.   Alle informazioni concernenti il traffico dei pagamenti soggetto alla legge del 17 dicembre 2010 [5] sulle poste (LPO) si applicano le disposizioni sull'obbligo di testimoniare e sull'obbligo di informare l'autorità.
 
[1] Vedi art. 46 n. 1.
[2] RS 121
[3] Introdotta dal n. I 13 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
[4] RS 120
[5] RS 783.0
LSCPT 3
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 3   Servizio di sorveglianza
  1.   La Confederazione gestisce un servizio per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni secondo l'articolo 269 del Codice di procedura penale (CPP) [1] (Servizio).
  2.   Il Servizio esegue i propri compiti autonomamente. Non è vincolato a istruzioni ed è aggregato al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) soltanto sul piano amministrativo.
  3.   Le autorità di concessione e le autorità di vigilanza competenti in materia di servizi postali e di servizi di telecomunicazione, le autorità di perseguimento penale e il Servizio collaborano all'esecuzione dei compiti di quest'ultimo.
 
[1] RS 312.0
LSCPT 3 e LSCPT 5
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 5   Organo consultivo
  1.   Il DFGP può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti del DFGP, del Servizio, dei Cantoni, delle autorità di perseguimento penale, del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), dei fornitori di servizi postali e dei fornitori di servizi di telecomunicazione. [1]
  2.   L'organo consultivo consente lo scambio di esperienze e opinioni tra i rappresentanti di cui al capoverso 1. Esso valuta revisioni della presente legge e delle disposizioni d'esecuzione e modifiche della prassi delle autorità per favorire l'attuazione ineccepibile delle sorveglianze e lo sviluppo continuo in questo settore. Esprime un proprio parere sui progetti di revisione e può di sua iniziativa formulare raccomandazioni.
  3.   Il DFGP disciplina la composizione e l'organizzazione dell'organo consultivo, nonché la procedura che questo deve rispettare.
 
[1] Vedi art. 46 n. 1.
LSCPT 6
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 6   Principio
  Il Servizio gestisce un sistema informatico per il trattamento dei dati relativi alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni secondo l'articolo 1 capoverso 1 (sistema di trattamento).
LSCPT 10
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 10   Diritto di consultare gli atti e diritto d'accesso ai dati
  1.   Per quanto concerne i dati raccolti nell'ambito di un procedimento penale o per l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria:
a.   il diritto di consultare gli atti e il diritto di essere informati sui dati nell'ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto di procedura applicabile;
b. [1]   il diritto d'accesso ai dati dopo la chiusura del procedimento è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020 [2] sulla protezione dei dati (LPD) se l'autorità incaricata della domanda di assistenza giudiziaria è un'autorità federale o dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale.
tab.   2 Il diritto d'accesso ai dati raccolti nell'ambito della ricerca di persone scomparse o di condannati è retto dalla LPD se l'autorità incaricata della ricerca è un'autorità federale o dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale. L'articolo 279 CPP [3] è applicabile per analogia.
  3.   La persona interessata dalla sorveglianza può far valere i suoi diritti presso l'autorità investita del procedimento o, se nessuna autorità ne è più investita, presso l'ultima che ne è stata investita. Il Servizio non è competente per accordare l'accesso ai dati.
  4.   Il Consiglio federale stabilisce le modalità della garanzia di questi diritti. In particolare, garantisce i diritti delle parti nei casi in cui non è possibile, o è possibile soltanto con un onere sproporzionato, preparare copie degli atti.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 66 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[2] RS 235.1
[3] RS 312.0
[4] RS 121
[5] Vedi art. 46 n. 1.
[6] RS 120
[7] Introdotto dal n. I 13 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
LSCPT 14
RS 780.1 LSCPT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 14   Interfaccia con la rete dei sistemi d'informazione di polizia dell'Ufficio federale di polizia
  1.   Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita mediante procedura di richiamo nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge federale del 13 giugno 2008 [1] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP), sempre che:
a.   il diritto applicabile consenta il trattamento dei dati in tali sistemi d'informazione; e
b.   sia garantito che soltanto le persone incaricate del procedimento in questione abbiano accesso ai dati.
  2.   Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di accedere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere al sistema d'informazione in questione in virtù della LSIP.
 
[1] RS 361
LTC 3
RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)

Art. 3   Definizioni
  Nella presente legge s'intende per: [1]
a.   informazioni: segni, segnali, caratteri, immagini, suoni e rappresentazioni di qualunque altro genere destinati all'uomo, ad altri esseri viventi o a macchine;
b.   servizio di telecomunicazione: trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi;
c.   trasmissione mediante telecomunicazione: emissione o ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde;
cbis. [2]   servizio telefonico pubblico: servizio di telecomunicazione che permette la trasmissione della voce in tempo reale mediante uno o più elementi di indirizzo previsti a tale scopo nel quadro di un piano di numerazione nazionale o internazionale;
cter. [3]   servizio a valore aggiunto: prestazione fornita mediante un servizio di telecomunicazione e fatturata agli utenti dal loro fornitore di servizi di telecomunicazione in aggiunta ai servizi di telecomunicazione;
d.   impianti di telecomunicazione: apparecchi, linee o altri dispositivi previsti o impiegati per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione;
e. [5]   interconnessione: accesso mediante la connessione di impianti e servizi di due fornitori di servizi di telecomunicazione che ne permette l'integrazione funzionale mediante sistemi logici e tecniche di telecomunicazione e che rende possibile l'accesso a servizi di terzi;
ebis. [6]   linee affittate: fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto;
eter. [7]   canalizzazioni di cavi: condotte sotterranee in cui sono inserite le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusi i pozzi d'accesso;
f. [8]   f. elemento di indirizzo: sequenza di cifre, lettere o segni, oppure altre informazioni che permettono di identificare le persone, i processi informatici, le macchine, gli apparecchi o gli impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione;
g. [9]   dati elenco: indicazioni che identificano o caratterizzano un cliente in relazione a un elemento di indirizzo attribuitogli individualmente e che sono destinate alla pubblicazione di un elenco o sono necessarie alla fornitura di un servizio di telecomunicazione;
h. [10]   programmi radiotelevisivi: una serie di trasmissioni ai sensi dell'articolo 2 LRTV [11].
tab.   d bis . e d ter . [4] ...
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
[2] Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
[3] Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
[4] Introdotte dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Abrogate dal n. I della LF del 22 mar. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
[5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
[6] Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
[7] Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
[8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
[9] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
[10] Introdotta dall'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).
[11] RS 784.40
LTF 84
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 84   Assistenza internazionale in materia penale
  1.   Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
  2.   Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
LTF 100
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 100   Ricorso contro decisioni
  1.   Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
  2.   Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a.   delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b. [1]   nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c. [2]   in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d. [5]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti.
  3.   Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a.   delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b.   dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
  4.   Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
  5.   Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
  6.   ... [7]
  7.   Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[6] RS 232.14
[7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
LTPF 15LTPF 30 OSCPT 27
RS 780.11 OSCPT Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)

Art. 27   Tipi di informazioni con ricerca flessibile dei nomi
  1.   I tipi di informazioni secondo gli articoli 35, 40, 42 e 43 possono essere ottenuti con una ricerca di concordanza fonetica tollerante agli errori (ricerca flessibile di nomi). L'abbreviazione del corrispondente tipo di informazioni è in questo caso completato con l'elemento «FLEX»: IR_5_NA_FLEX, IR_11_TEL_FLEX, IR_14_EMAIL_ FLEX e IR_16_COM_ FLEX.
  2.   La domanda di informazioni contiene sempre il primo e almeno un altro criterio di ricerca del tipo di informazioni su cui si fonda.
PA 63
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 63  
  1.   L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
  2.   Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
  3.   Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
  4.   L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1]
  4bis.   La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a.   da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b.   da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2]
  5.   Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
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