2A.233/2000
II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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16 gennaio 2001
Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente,
Hartmann, Müller, Yersin e Ramelli, supplente.
Cancelliera: Ieronimo Perroud.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 15 maggio 2000 da A.________ (11. 12.1960), Arbedo, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, Lugano, contro la sentenza emessa il 28 marzo 2000 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa in materia di rifiuto del rilascio del permesso di dimora (ricongiungimento famigliare) ai figli B.________ (14. 08.1982) e C.________ (04. 12.1983) che oppone il ricorrente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino;
Ritenuto in fatto :
A.- A.________ (1960), allora cittadino iugoslavo, ha lavorato in Svizzera come stagionale dal 1981 al 1986.
Il 6 marzo 1981 si è sposato con la connazionale G.________ (1958) e dall'unione sono nati B.________ (14. 08.1982) e C.________ (04. 12.1983); moglie e figli hanno sempre vissuto nel paese d'origine. Il 23 dicembre 1986 il Tribunale distrettuale di Vranje ha pronunciato il divorzio dei coniugi A.________, ha affidato i figli alla madre e ha obbligato il padre a versare contributi alimentari mensili.
Il 10 aprile 1987 A.________ si è risposato con la cittadina svizzera D.________ (1962), con la quale ha avuto altri due figli, E.________ (1985) e F.________ (1990). A seguito di questo matrimonio, l'interessato è stato posto dapprima al beneficio di un permesso di dimora, poi dal 10 marzo 1992, di un permesso di domicilio. Il 16 luglio 1992 ha ottenuto la cittadinanza svizzera per naturalizzazione agevolata.
B.- Con decisioni del 1° ottobre 1997 e 28 gennaio 1999 l'allora Sezione degli stranieri (ora: Sezione dei permessi e dell'immigrazione) del Cantone Ticino ha respinto due domande di ricongiungimento famigliare presentate da A.________ per la figlia B.________. Essa ha motivato il proprio diniego osservando che si trattava di un ricongiungimento famigliare parziale e che il padre beneficiava di prestazioni assistenziali. Le decisioni sono cresciute in giudicato incontestate.
C.- Il 4 marzo 1999 B.________ e C.________ hanno chiesto all'autorità competente il rilascio di visti al fine di ricongiungersi con il padre in Svizzera. Il 9 aprile 1999 la Sezione dei permessi e dell' immigrazione ha respinto l'istanza, argomentando che gli interessati avevano sempre risieduto all'estero con la madre e che il padre non aveva dimostrato di avere mantenuto rapporti stretti e duraturi con loro. Il rifiuto è stato confermato il 2 giugno 1999 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale ha ripreso gli argomenti dell' autorità di prime cure nonché aggiunto che i figli, considerata l'età, più del ricongiungimento effettivo con il padre miravano ad assicurarsi un avvenire professionale in Svizzera.
D.- Il 15 giugno 1999 G.________, madre di B.________ e C.________, è morta per infarto. Il 22 giugno successivo A.________ si è aggravato al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione governativa, asserendo che il rapporto dei figli con lui era divenuto preponderante dopo il decesso della loro madre, per cui le condizioni per il ricongiungimento sollecitato erano adempiute.
Con sentenza del 28 marzo 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame. Ha osservato in primo luogo che il ricongiungimento era stato chiesto solo dopo 12 anni di separazione, quando i figli erano ormai prossimi alla maggior età, ciò che induceva a credere che i veri scopi perseguiti fossero le migliori possibilità di lavoro o di formazione scolastica. Esaminando poi se la relazione con il padre fosse diventata prevalente dopo il decesso della madre, la Corte cantonale lo ha negato, osservando che i rapporti mantenuti con i figli non erano indice di una relazione preponderante per rispetto a quelli esistenti nel paese d'origine; che i figli avrebbero potuto continuare a vivere con la nonna paterna presso la quale si erano trasferiti, anche perché il certificato medico che avrebbe dovuto attestarne l'inattitudine ad occuparsi dei nipoti era impreciso; che infine non vi erano interessi preponderanti che imponevano la modifica delle relazioni esistenti.
E.- Il 15 maggio 2000 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che sia fatto ordine alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di rilasciare dei permessi di dimora ai figli B.________ e C.________; in via subordinata postula il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
Adduce, in sostanza, un accertamento manifestamente incompleto dei fatti rilevanti nonché una violazione dell' art. 17 cpv. 2
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Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato ticinese e l'Ufficio federale degli stranieri propongono la reiezione del gravame. Il Tribunale cantonale amministrativo, senza formulare osservazioni, si è riconfermato nella propria sentenza.
Considerando in diritto :
1.- a) Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 126 II 71 consid. 2; 124 I 11 consid. 1; 123 II 231 consid. 1 e rispettivi richiami).
b) In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rifiuto o il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
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Essi beneficiano quindi di principio dei diritti istituiti dalla norma menzionata sopra, per cui il ricorso di diritto amministrativo, inoltrato tempestivamente (art. 97 cpv. 1
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c) Il quesito di sapere se il ricorso in esame sia pure ammissibile dal profilo dell'art. 8
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
2.- a) L'art. 17 cpv. 2
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pratica mai possibile.
È necessario per contro accertare presso quale dei genitori la prole abbia vissuto e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal diritto civile. Restano tuttavia riservati i casi in cui le nuove relazioni famigliari sono chiaramente definite - come ad esempio in presenza del decesso del genitore titolare della custodia sui figli o di un cambiamento sostanziale dei bisogni di mantenimento - e quelli in cui l'intensità della relazione si è trasferita da un genitore all'altro (DTF 125 II 585 consid. 2a e riferimenti).
b) Il diritto al ricongiungimento famigliare di cui all'art. 17 cpv. 2
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Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in: RDAF 52 (1997), pag. 280 segg.).
3.- a) Nella fattispecie, B.________ e C.________, nati nel 1982, rispettivamente nel 1983, hanno sempre vissuto con la loro madre - situazione che non ha dato luogo a problemi di sorta - e alla quale sono anche stati affidati con la sentenza di divorzio del 1986. Dal 1981 al 1986 la presenza del padre, il quale lavorava in Svizzera come stagionale, è stata molto limitata. La separazione del ricorrente dai figli risale al 1986 e dal 1987 costui vive stabilmente in Svizzera, ove si è risposato e ha creato una nuova famiglia. Non è messo in discussione che il ricorrente abbia mantenuto dei contatti con i figli rimasti in Iugoslavia, trascorrendo con loro delle vacanze e inviando loro del denaro; questi contatti non possono tuttavia essere definiti preponderanti e, d'altronde, nemmeno il ricorrente disquisisce sul fatto che i figli hanno con la madrepatria i legami sociali e culturali più stretti. Non va poi dimenticato che la domanda di ricongiungimento in esame è stata presentata dopo più di 12 anni di separazione (senza che siano stati addotti validi motivi atti a giustificare un'attesa così lunga), quando i ragazzi avevano più di 15 anni e quasi 17 anni. In queste circostanze è a giusto titolo che i giudici cantonali hanno
confermato il rifiuto opposto dalle autorità ticinesi all'istanza presentata dai figli del ricorrente il 4 marzo 1999 al fine di potere entrare in Svizzera per ricongiungersi con lui.
b) Il ricorrente obietta tuttavia che il decesso della ex moglie, avvenuto nel giugno 1999, ha modificato la situazione dei figli in modo radicale ed afferma che per motivi "oggettivi" e "derivanti dalla morale famigliare" l' intensità dei rapporti affettivi dei figli si sarebbe trasferita su di lui. Disquisisce inoltre sulla valenza del certificato medico prodotto in sede cantonale al fine di provare l'inattitudine della nonna ad occuparsi dei nipoti e sostiene che incombeva alla Corte cantonale, se aveva dubbi a tale riguardo, chiedere un complemento d'informazione.
Inoltre, per provare la malattia della madre, egli produce ora un nuovo certificato medico datato 8 maggio 2000.
c) Oggetto di disamina è quindi di sapere se il decesso della madre di B.________ e C.________ implichi effettivamente che la relazione del ricorrente con loro sia diventata tanto preponderante da permettere di accedere alla loro domanda di ricongiungimento famigliare. La risposta a tale quesito non può che essere negativa. Anzitutto va ricordato, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2a), che ai fini del giudizio occorre tenere conto non solo delle circostanze passate, ma anche delle prospettive future.
Orbene, dagli atti di causa emerge che B.________ è ora maggiorenne e che C.________ ha compiuto i 17 anni. Inoltre, come ammesso dal ricorrente stesso, essi hanno terminato la loro formazione scolastica. Tenuto conto di questi elementi, in particolare del fatto che i figli - vista la loro età - sono oramai in grado di affrontare la vita in modo indipendente, gli stessi avranno migliori prospettive nel loro paese d'origine, ove sono cresciuti ed hanno sempre vissuto, mentre che il loro inserimento in Svizzera, oltre a estraniarli completamente dal loro ambiente sociale e culturale abituale, appare molto più difficile, sia prendendo in considerazione il fatto che dovranno inserirsi in un ambiente straniero (con le difficoltà linguistiche che ne derivano) sia tenendo conto che dovranno integrarsi in una famiglia che poco conoscono, dei cui sentimenti nei loro confronti nulla si sa. Non va poi dimenticato che, se del caso, il ricorrente potrà continuare ad aiutare finanziariamente B.________ e C.________, come ha fatto finora, e che essi, se rimarranno nel loro paese d'origine, vi avranno comunque dei famigliari e dei legami che permetteranno loro, vista lo loro età, di viverci. Tenuto conto di questi elementi, diviene superfluo
esaminare gli argomenti proposti con il ricorso relativi alla forza probante delle attestazioni concernenti, da un lato la frequenza dei viaggi in Iugoslavia, dall'altro la malattia della madre del ricorrente, rispettivamente all'onere della prova nell' ambito della massima ufficiale.
Visto quanto precede il Tribunale cantonale amministrativo non ha disatteso il diritto federale, segnatamente l'art. 17 cpv. 2
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d) Non possono infine essere dedotti dall'art. 8
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e) Visto quanto testé esposto, il ricorso va respinto.
4.- Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
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Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale degli stranieri.
Losanna, 16 gennaio 2001 VIZ
In nome della II Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, La Cancelliera