Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2018.136+137

Decisione del 13 novembre 2018 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, B., entrambe rappresentate dall'avv. Charles Poncet, Reclamanti

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (art. 310
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 310 Decreto di non luogo a procedere - 1 Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
1    Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a  gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b  vi sono impedimenti a procedere;
c  si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
2    Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
in relazione con l'art. 322 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 322 Approvazione e impugnazione - 1 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere che il decreto di abbandono debba essere approvato dal pubblico ministero superiore o generale.
1    La Confederazione e i Cantoni possono prevedere che il decreto di abbandono debba essere approvato dal pubblico ministero superiore o generale.
2    Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
3    Un'eventuale decisione di confisca emanata nell'ambito di un decreto di abbandono può essere impugnata con opposizione. La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza.238
CPP)

Fatti:

A. Il 18 ottobre 2017 le società A. SA, con sede a Ginevra, e B., con sede a Almetyevsk (Repubblica del Tatarstan), hanno sporto denuncia presso il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di C. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP), corruzione (art. 322ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322ter - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
e segg. CP), estorsione (art. 156
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 156 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.212
3    Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.
4    Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno213.
CP), furto (art. 139
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 139 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    ... 194
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se:
a  fa mestiere del furto;
b  ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;
c  per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o ha cagionato un'esplosione; o
d  per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.195
4    Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
CP), rapina (art. 140
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.196
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.196
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno197 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
CP), appropriazione indebita (art. 138
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria193 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP), falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...314
CP) e infrazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; RS 211.412.41). Con scritti del 1° e 13 febbraio nonché 11 aprile 2018, le società in questione hanno trasmesso al MPC dei complementi alla loro denuncia (v. rubrica 5 incarto MPC).

In sostanza, secondo quanto esposto nei loro scritti, le denuncianti sarebbero state entrambe shareholder della società ucraina D. proprietaria della raffineria di petrolio E., nella regione Poltava in Ucraina. Il denunciato C., residente in Svizzera dal 1999, a partire dal 2007 avrebbe dato avvio ad un progetto volto ad assumere il controllo della società ucraina. In particolare, tale progetto, realizzato a tappe, avrebbe provocato l'acquisizione di quote societarie da parte di società terze riconducibili a C. e l'occupazione fisica dei locali di D. tramite il supporto statale. La scalata di D. avrebbe altresì trovato sostegno nel potere giudiziario ucraino, il quale con atti di corruzione messi in atto dal denunciato, avrebbe privato le denuncianti di ogni diritto di partecipazione in D. e confermato la posizione di controllo della società da parte del denunciato. C. e terze persone, dopo aver assunto il pieno controllo su D., avrebbero compiuto appropriazioni indebite a detrimento del patrimonio della stessa società così come una serie di operazioni finalizzate al depauperamento dei suoi beni (appropriazioni indebite per importi ingenti, pari a USD 280 milioni solo negli anni 2008-2009). A tale scopo C. avrebbe utilizzato un istituto bancario ucraino, la banca F., da lui fondato unitamente a terze persone. Lo stesso C. avrebbe inoltre manovrato vari soggetti, fra cui anche il gruppo G. a lui riconducibile, entità che amministrerebbe buona parte dell’industria dell’acciaio, del petrolio, della chimica, dell’energia e dell’alimentazione nell’Ucraina, in Russia e in Romania; la gran parte delle imprese facenti parte del gruppo G. si troverebbe nella provincia di Dnipropetrovsk (v. rubrica 5 incarto MPC; act. 1.1 pag. 1 e seg.).

B. Con decisione del 28 giugno 2018, il MPC, ritenendo gli indizi di reato insufficienti e le condizioni di luogo per applicare il diritto penale svizzero non date, ha decretato il non luogo a procedere (v. act. 1.1).

C. Con reclamo del 16 luglio 2018 A. SA e B. sono insorte avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, presentando le conclusioni seguenti (v. act. 1):

Au préalable

1. Donner acte à A. SA et B. que le présent recours est déposé à des fins exclusivement conservatoires.

2. Suspendre l'examen du présent recours, et par voie de conséquence sa notification au Ministère public de la Confédération, jusqu'à confirmation par A. SA et B. de la saisine de la Cour de céans.

Puis, en cas de nouvel avis

3. Annuler l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juin 2018 par le Ministère public de la Confédération dans la cause SV.17.2047.

4. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération et lui ordonner d'entrer en matière sur les faits contenus dans la plainte pénale déposée le 18 octobre 2017 par A. SA et B. et d'ouvrir une instruction au sens de l'article 309
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 309 Apertura dell'istruzione - 1 Il pubblico ministero apre l'istruzione se:
1    Il pubblico ministero apre l'istruzione se:
a  da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;
b  dispone provvedimenti coercitivi;
c  è stato informato dalla polizia ai sensi dell'articolo 307 capoverso 1.
2    Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.
3    Il pubblico ministero apre l'istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l'imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile.
4    Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d'accusa.
CPP.

5. Laisser les frais de la procédure à la charge de la Confédération.

6. Allouer à A. SA et B. une indemnité de CHF 33'426.– pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure de recours.

7. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

D. Nella sua risposta del 9 agosto 2018 il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).

E. Con replica del 24 agosto 2018, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 9), le reclamanti hanno in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 8).

F. Con duplica dell'11 maggio 2018, trasmessa per conoscenza alle reclamanti (v. act. 9), il MPC ha confermato la propria posizione (v. act. 8).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. Benché il reclamo sia scritto in lingua francese, la presente decisione viene redatta nella lingua del decreto impugnato, ossia l’italiano. Viste del resto le conoscenze linguistiche del patrocinatore delle ricorrenti, il quale con il suo ricorso ha dimostrato di bene comprendere tutte le argomentazioni in fatto e in diritto ivi addotte, non vi è infatti nessun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza costante in ambito di lingua della procedura di ricorso (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2015.86 del 22 settembre 2015 consid. 2; BB.2015.81 del 26 gennaio 2016 consid. 1.6; v. anche per la procedura davanti al Tribunale federale art. 54 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 54 - 1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
1    Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
2    Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
3    Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4    Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
LTF, nonché Uebersax, Commentario basilese, 3a ediz. 2018, n. 16 e segg. ad art. 54
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 54 - 1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
1    Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
2    Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
3    Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4    Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
LTF), da non confondere con quella relativa alla lingua della procedura penale di cui infra al consid. 3, la quale è retta da altre regole e principi.

2. I decreti di non luogo a procedere emanati dal MPC possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 322 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 322 Approvazione e impugnazione - 1 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere che il decreto di abbandono debba essere approvato dal pubblico ministero superiore o generale.
1    La Confederazione e i Cantoni possono prevedere che il decreto di abbandono debba essere approvato dal pubblico ministero superiore o generale.
2    Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
3    Un'eventuale decisione di confisca emanata nell'ambito di un decreto di abbandono può essere impugnata con opposizione. La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza.238
CPP per rinvio dell'art. 310 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 310 Decreto di non luogo a procedere - 1 Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
1    Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a  gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b  vi sono impedimenti a procedere;
c  si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
2    Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
CPP; art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 391 Decisione - 1 Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata:
1    Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata:
a  dalle motivazioni delle parti;
b  dalle conclusioni delle parti, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili.
2    La giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell'imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza.
3    Se il ricorso è stato esperito esclusivamente dall'accusatore privato, la giurisdizione di ricorso non può modificare a pregiudizio di costui i punti della decisione relativi agli aspetti civili.
CPP nonché Guidon, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

2.1 Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 28 giugno 2018, è stato notificato alle reclamanti il 4 luglio 2018 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 16 luglio 2018, è pertanto tempestivo.

2.2 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
1    Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
3    Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP264 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 104 Parti - 1 Sono parti:
1    Sono parti:
a  l'imputato;
b  l'accusatore privato;
c  il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.
2    La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.
CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 118 Definizione e presupposti - 1 È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile.
1    È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile.
2    La querela è equiparata a tale dichiarazione.
3    La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare.
4    Se il danneggiato non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il pubblico ministero lo rende attento a questa possibilità dopo l'apertura della procedura preliminare.
CPP), la querela essendo equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 118 Definizione e presupposti - 1 È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile.
1    È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile.
2    La querela è equiparata a tale dichiarazione.
3    La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare.
4    Se il danneggiato non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il pubblico ministero lo rende attento a questa possibilità dopo l'apertura della procedura preliminare.
CPP). Avendo le reclamanti dichiarato esplicitamente di voler partecipare al procedimento in qualità di accusatrici private (v. act. 1.1), occorre analizzare se esse dispongono della qualità di danneggiate. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 115 - 1 Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
1    Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
2    È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela.
CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).

In concreto, le reclamanti, accusatrici private nella procedura, sono direttamente toccate nel loro patrimonio, bene giuridico individuale protetto dalle disposizioni concernenti l'appropriazione indebita (art. 138
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria193 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
CP), il furto (art. 139
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 139 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    ... 194
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se:
a  fa mestiere del furto;
b  ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;
c  per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o ha cagionato un'esplosione; o
d  per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.195
4    Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
CP), la rapina (art. 140
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.196
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.196
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno197 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
CP) e l'estorsione (art. 156
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 156 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.212
3    Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.
4    Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno213.
CP) invocate nella loro denuncia (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2016.290 del 14 marzo 2017 consid. 1.6). Per questi reati la loro legittimazione ricorsuale è pertanto pacifica.

Il reato di riciclaggio di denaro ha come scopo primario quello di proteggere l'amministrazione della giustizia. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il riciclaggio di denaro protegge ugualmente gli interessi patrimoniali di coloro che sono danneggiati dal crimine a monte quando i valori patrimoniali provengono da reati contro interessi individuali (sentenza del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.2.3 e rinvii), motivo per cui anche sotto questo profilo va ammessa la legittimazione ricorsuale delle ricorrenti.

Le disposizioni penali anticorruzione proteggono anzitutto l'oggettività e l'imparzialità del processo decisionale statale o la fiducia della collettività nell'oggettività dell'azione dello Stato (DTF 129 II 462 consid. 4.5; 129 III 320 consid. 5.2; 117 IV 286 consid. 4a). Alcuni autori citano altresì quali beni giuridici protetti la concorrenza tra attori economici, rispettivamente l’ordinamento economico in quanto tale (v. i riferimenti in Pieth, Commentario basilese, 3a ediz. 2013, n. 14 ad oss. prelim. art. 322ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322ter - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CP; più sfumati Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5a ediz. 2015, pag. 622). In questo senso, non diversamente da quanto accade con l'art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP (v. più ampiamente Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 7 ad art. 115
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 115 - 1 Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
1    Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
2    È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela.
CPP), è ipotizzabile che in determinate situazioni singole persone fisiche o giuridiche vengano toccate nei loro interessi patrimoniali, nella misura in cui l’atto corruttivo non danneggia solo il regolare funzionamento dell’ordinamento economico in astratto ma può anche intaccare concreti e legittimi interessi di altri attori economici (d’altro avviso Mazzucchelli/ Postizzi, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 87a ad art. 115
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 115 - 1 Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
1    Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
2    È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela.
CPP; apparentemente in tal senso ma senza riferimento ai privati Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur StPO, 2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 115
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 115 - 1 Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
1    Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
2    È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela.
CPP e Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 688 pag. 266), a condizione che tutto ciò avvenga in un contesto sufficientemente circoscritto, in particolare a livello di soggettività coinvolte. È quanto viene ipotizzato nella denuncia penale in esame, nella misura in cui viene sostenuto che la scalata di D. avrebbe trovato sostegno nel potere giudiziario ucraino, il quale con atti di corruzione che sarebbero stati posti in essere dal denunciato, avrebbe privato le denuncianti di ogni diritto di partecipazione in D. Anche sotto questo profilo può essere dunque ammessa la legittimazione ricorsuale delle ricorrenti.

Per quanto concerne l'organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP), la questione non merita particolare approfondimento nella misura in cui si può comunque considerare che le reclamanti sarebbero state danneggiate dai presunti reati scopo commessi all’interno della stessa (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2017.124 del 27 novembre 2017 consid. 1.5; BB.2011.107 del 30 aprile 2012 consid. 5.2.2). Con questa limitazione la relativa legittimazione può essere dunque ammessa.

Il reato di falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...314
CP) tutela da un lato la particolare fiducia riposta in un titolo avente valore probatorio nei rapporti giuridici e dall'altro la lealtà nei rapporti commerciali (DTF 129 IV 53 consid. 3.2 e rinvii). In questo senso protegge anche gli interessi degli individui nelle loro relazioni d'affari (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Code pénal, Petit commentaire, 2a ediz. 2017, n. 1 ad art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...314
CP; v. più ampiamente Mazzucchelli/ Postizzi, op. cit., n. 73), per cui anche sotto questo profilo la legittimazione ricorsuale va ammessa.

Diverso invece il discorso per quanto riguarda la LAFE, nella misura in cui il suo scopo è quello di limitare l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, per evitare l'eccessivo dominio straniero del suolo indigeno (art. 1
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)
LAFE Art. 1 Scopo - La presente legge limita l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, per evitare l'eccessivo dominio straniero del suolo indigeno.
LAFE). Essa non protegge dunque interessi privati ma esclusivamente collettivi (v. De Biasio/ Albisetti, LAFE. Giurisprudenza scelta, 2017, pag. 127). Le ricorrenti non sono dunque legittimate a ricorrere contro il mancato perseguimento penale in virtù di quest’ultima normativa.

2.3 Nei predetti termini, il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.

3. Le reclamanti contestano anzitutto la lingua nella quale la decisione impugnata è stata redatta, ossia l'italiano. Essendo la denuncia penale stata presentata in inglese e tenuto conto del fatto che la corrispondenza con il MPC è avvenuta in inglese o in francese, tale scelta sarebbe incomprensibile e contraria ai principi legali e giurisprudenziali validi in materia.

3.1 Secondo l'art. 67
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 67 Lingue del procedimento - 1 La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
1    La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
2    Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.
CPP, la Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali (cpv. 1). La LOAP, che integra le disposizioni del CPP per quanto concerne la giurisdizione federale (cfr. art. 1 cpv. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione e contiene disposizioni integrative del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP) in materia di giurisdizione federale.
1    La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione e contiene disposizioni integrative del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP) in materia di giurisdizione federale.
2    Non si applica alle cause penali deferite dal Ministero pubblico della Confederazione ad autorità cantonali per l'istruzione e il giudizio o soltanto per il giudizio.
LOAP), regola anche, tra l'altro, la lingua del procedimento. Questa è il tedesco, il francese o l'italiano (art. 3 cpv. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
1    La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
2    Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a  delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b  della lingua degli atti essenziali;
c  della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
3    La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
4    Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
5    Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
6    La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP). Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione (art. 3 cpv. 2
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
1    La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
2    Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a  delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b  della lingua degli atti essenziali;
c  della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
3    La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
4    Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
5    Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
6    La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP). Tiene conto segnatamente: delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento (lett. a); della lingua degli atti essenziali (lett. b); della lingua del luogo dei primi atti istruttori (lett. c). La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato (art. 3 cpv. 3
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
1    La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
2    Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a  delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b  della lingua degli atti essenziali;
c  della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
3    La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
4    Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
5    Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
6    La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP). Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti (art. 3 cpv. 4
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
1    La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
2    Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a  delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b  della lingua degli atti essenziali;
c  della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
3    La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
4    Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
5    Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
6    La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP). L'elenco dei criteri di cui all'art. 3 cpv. 2
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
1    La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
2    Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a  delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b  della lingua degli atti essenziali;
c  della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
3    La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
4    Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
5    Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
6    La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP si basa essenzialmente sulla giurisprudenza in vigore prima della sua entrata in vigore (v. TPF 2011 68 consid. 2), ma non è esaustivo. In via eccezionale, anche le risorse disponibili possono costituire un criterio (come espressamente indicato nel Messaggio del 10 settembre 2008 sulla legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008 8147). Di per sé, tuttavia, non possono essere decisive né considerazioni organizzative interne né una visione puramente aritmetica delle parti in causa (cfr. decisione del Tribunale penale federale BB.2014.22 del 27 marzo 2014 consid. 2.2 con rinvii). In definitiva, le caratteristiche del procedimento penale non forniscono un criterio generale per determinare la lingua del procedimento. Le circostanze del singolo caso specifico devono sempre essere prese in considerazione (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2014.80 del 31 ottobre 2014 consid. 2.2.3 con rinvii). Il MPC ha un ampio margine d’apprezzamento nella sua decisione in merito (TPF 2017 38 consid. 3.3; 2011 68 consid. 2 pag. 71; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.22 del 27 marzo 2014 consid. 2.2).

3.2 Nella fattispecie, le reclamanti, con scritti del 5 e 12 luglio 2018 (v. act. 1.2 e 1.3), hanno chiesto in sostanza al MPC di redigere il decreto impugnato in lingua francese. Nella sua risposta del 13 luglio 2018 il MPC ha affermato che "le motif pour lequel notre ordonnance – que nous n'entendons pas traduire en français et notifier une nouvelle fois – a été rédigée en italien tient à un cumul exceptionnel d'absences de collaborateurs francophones dans la division responsable du traitement des affaires de crime organisé. En outre, Monsieur H., notre procureur responsable du domaine crime organisé, est de langue italophone" (v. act. 1.4). Ora, alla luce di quanto esposto al considerando precedente, è indubbio che la motivazione fornita dal MPC non sarebbe di per sé sufficiente per giustificare la scelta della lingua italiana come lingua con cui condurre un’ipotetica procedura penale in relazione ai fatti qui in esame, visto che indica come unico criterio pure e semplici ragioni organizzative, senza in sostanza alcun richiamo ai criteri elencati all’art. 3
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
1    La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
2    Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a  delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b  della lingua degli atti essenziali;
c  della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
3    La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
4    Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
5    Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
6    La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP. Visto l’esito del ricorso nel merito (v. infra consid. 4) la censurabile scelta del MPC non ha tuttavia tangibili conseguenze, se non quella di cui supra al consid. 1, per cui la questione non merita ulteriore disamina, ma se ne terrà comunque conto nella fissazione della tassa di giustizia (v. infra consid. 7).

4. L'art. 301 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 301 Diritto di denuncia - 1 Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale.
1    Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale.
1bis    Il denunciante può chiedere all'autorità di perseguimento penale una conferma della denuncia presentata oralmente a verbale.229
2    Su richiesta, l'autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato.
3    Il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali.
CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale. Il deposito della denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento penale (Riedo/Boner, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 301
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 301 Diritto di denuncia - 1 Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale.
1    Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale.
1bis    Il denunciante può chiedere all'autorità di perseguimento penale una conferma della denuncia presentata oralmente a verbale.229
2    Su richiesta, l'autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato.
3    Il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali.
CPP). Giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 310 Decreto di non luogo a procedere - 1 Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
1    Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a  gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b  vi sono impedimenti a procedere;
c  si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
2    Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti. Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento (cpv. 2).

4.1 Il MPC ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere essenzialmente come segue.

Innanzitutto i reati ipotizzati sarebbero quasi integralmente avvenuti all'estero. La ricerca dei mezzi di prova nella fase istruttoria dovrebbe dunque essere eseguita all'estero. L'unico elemento certo di collegamento con la Svizzera sarebbe il domicilio del denunciato a Ginevra. Per quanto concerne la presunta progettazione dei reati in Svizzera, questa rimarrebbe pura presunzione. Inoltre i fatti portati a sostegno delle accuse si baserebbero in maniera estesa su supposizioni o episodi/ipotesi riportati da svariate testate giornalistiche. In denuncia verrebbero mosse contestazioni e rimproveri generici. Mal si comprenderebbe come dati riportati di estrema rilevanza, qualora realmente suffragati da concreti elementi probatori, sfuggiti al sistema giudiziario ucraino, potrebbero essere acquisiti dall'autorità di perseguimento penale elvetica, la quale potrebbe agire solo sul piano dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, facendo capo proprio a quelle autorità che si asserisce rimaste inoperose. Secondo il MPC, i fatti presenterebbero in realtà vistosi aspetti civilistici, legati all'esercizio di attività economiche di natura commerciale. Per quanto riguarda il reato di organizzazione criminale, questo sarebbe sostanziato in primis in base alla semplice indicazione dei nominativi di persone che ne farebbero parte, le quali, fatta eccezione per C., sua sorella I. e J., sarebbero tutte residenti all’estero. Per quanto attiene ai reati di corruzione, estorsione, furto, rapina e appropriazione indebita, l'esecuzione degli stessi, se del caso, sarebbe avvenuta esclusivamente all'estero, dove andrebbero ricercati, mediante rogatoria, tutti i mezzi di prova. Che la fase dell'ideazione dei reati sia avvenuta a Ginevra rimarrebbe una pura presunzione di parte. Per tacere dell'inesistenza di un qualsiasi elemento concreto relativo a presunti reati di riciclaggio di denaro, fatto dimostrato dalla ricerca indiscriminata, postulata dalle denuncianti, di beni patrimoniali riconducibili a C. in Svizzera. Il fumus richiesto per l'apertura di un'istruzione penale farebbe pure difetto per quanto concerne la LAFE ed il reato di falsità in documenti. Il MPC evidenzia un uso improprio della denuncia penale laddove si richiede che la ricerca di informazioni, certamente utili al buon esito di un
procedimento civile, passi attraverso l'adozione, in maniera indiscriminata, di misure coercitive nell'ambito di un'istruzione penale. Esso conclude che, in concreto, non sarebbero rinvenibili elementi indizianti sufficienti, relativi in particolare al legame diretto fra condotte illecite e presunto autore, ovvero fra le condotte illecite ipotizzate in denuncia e C. Nemmeno le condizioni di luogo per applicare la normativa penale elvetica sarebbero suffragate da elementi indizianti. A fronte dei fatti esposti e degli atti allegati in denuncia, anche qualora una fattispecie penale fosse da ritenere realizzata, la stessa sarebbe infatti stata commessa esclusivamente all'estero (v. act. 1.1 pag. 2 e segg.).

4.2 Questa Corte ritiene la decisione del MPC fondata.

4.2.1 Innanzitutto, per quanto riguarda le infrazioni contro il patrimonio, costituenti i crimini a monte dei reati di riciclaggio che sarebbero stati commessi in Svizzera, occorre rilevare che la descrizione dei fatti contenuti nella denuncia penale induce a concludere che se tali infrazioni fossero state effettivamente commesse, esse lo sarebbero state in Ucraina, luogo di residenza della maggior parte delle persone fisiche e giuridiche implicate. Né la denuncia penale, né il presente gravame, né gli atti dell'incarto permettono di supporre che le infrazioni contro il patrimonio in questione, contestate a C., siano state commesse in Svizzera. Le reclamanti non spiegano con quali atti concreti in Svizzera C. o altri avrebbero commesso i reati in questione. La pura cogitazione di un eventuale piano criminale, ammesso che sia minimamente dimostrabile, non costituisce certamente un atto punibile se non si manifesta anche in azioni concrete poste in essere sul nostro territorio: di esse agli atti non vi è tuttavia alcuna traccia. Il semplice fatto che C. risieda in Svizzera non è un aggancio materiale sufficiente per ammettere una giurisdizione svizzera sui fatti in esame. Analogo discorso per il reato di falsità in documenti rispettivamente per gli atti corruttivi di cui non è dato sapere quale sarebbe il legame con il nostro territorio.

4.2.2 Le reclamanti sostengono che le infrazioni contro il patrimonio invocate nella denuncia penale sarebbero state commesse nel quadro di un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP e che due membri di essa, K. e L., erano anch’essi presenti a Ginevra quando sarebbero stati commessi i reati in questione. Esse non forniscono tuttavia nessun elemento concreto che porti a sospettare l'esistenza di una tale organizzazione, né viene spiegato quale sarebbe l’attività criminale che l’organizzazione eserciterebbe o intenderebbe esercitare in Svizzera, condizione essenziale per l’applicazione transfrontaliera di questa disposizione (v. art. 260ter n. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP). La semplice presenza in Svizzera di attività o soggetti legati a C. e alle persone a lui vicine non è manifestamente sufficiente per applicare la disposizione in questione. Per il resto la legittimazione a ricorrere basata su questa disposizione è comunque limitata alla luce di quanto precisato al consid. 2.2 per cui non vi è alcun margine per un esame della fattispecie che vada oltre quello dei reati scopo di natura patrimoniale, rispettivamente corruttiva per i quali è già stata esclusa giurisdizione svizzera al precedente considerando.

4.2.3 Per quanto attiene agli atti di riciclaggio di denaro che sarebbero stati commessi in Svizzera, la denuncia penale ed il reclamo si limitano a formulare vaghe ipotesi e a chiedere la ricerca di beni del denunciato in Svizzera, senza indicare operazioni bancarie concrete che potrebbero alimentare un sospetto in tal senso. Gli atti dell'incarto non permettono di mettere in evidenza elementi concreti relativi a flussi finanziari tra l'Ucraina e la Svizzera. Le reclamanti non hanno indicato nessuna relazione bancaria in Svizzera che potrebbe aver beneficiato di fondi di origine criminale. Il semplice fatto che la figlia o la sorella di C. siano proprietarie di abitazioni nel Canton Ginevra (v. act. MPC pag. 05-00-0010 e seg.) non è certo sufficiente per fondare un sospetto di riciclaggio di denaro nel nostro Paese.

4.2.4 Più in generale, questa Corte rileva come le accuse formulate dalle reclamanti nei confronti del denunciato si basino esclusivamente su articoli di stampa e atti di complesse procedure civili intervenute o pendenti all'estero. Le reclamanti hanno dipinto un quadro drammatico della situazione geopolitica in Ucraina, Paese in cui il degrado e la corruzione sarebbero dilaganti, ciò che avrebbe portato le predette a rinunciare a sporgere denuncia in Ucraina, ma questo non basta per giustificare l’attivazione di un perseguimento penale in Svizzera. Ferma restando la notorietà della difficile situazione politica, sociale e militare dell’Ucraina, la tipologia dei reati in esame non permette di fondare giurisdizione penale svizzera se questa non è accompagnata da sufficienti appigli territoriali con il nostro Paese e non si può approfittare della semplice presenza di talune persone sul territorio svizzero per aggirare le normali regole del diritto penale internazionale, mediante una sorta di “forum shopping”. Nella loro denuncia le reclamanti hanno certo descritto, producendo innumerevoli atti provenienti da procedure civili estere, svariati fatti, operazioni ed attività di natura commerciale: da esse non emerge tuttavia una particolare rilevanza penale, o perlomeno non in maniera sufficiente per aprire una procedura preliminare in applicazione dell’art. 299 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 299 Definizione e scopo - 1 La procedura preliminare consta della procedura investigativa della polizia e dell'istruzione da parte del pubblico ministero.
1    La procedura preliminare consta della procedura investigativa della polizia e dell'istruzione da parte del pubblico ministero.
2    Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e raccolte prove per determinare se nei confronti dell'imputato:
a  deve essere emesso un decreto d'accusa;
b  deve essere promossa l'accusa;
c  deve essere abbandonato il procedimento.
CPP. Il MPC ha preso in considerazione tutti gli elementi presentati dalle reclamanti, giungendo alla conclusione, condivisa da questa Corte, che non vi siano sufficienti indizi di reato. Il fatto che vi possano essere state all'estero irregolarità negoziali o societarie non costituisce motivo sufficiente per avviare un procedimento penale nel nostro Paese, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il MPC, rinunciando ad aprire una procedura penale, non ha violato il principio in dubio pro duriore. Esso ha altresì motivato la sua decisione in maniera sufficientemente dettagliata e precisa: questo soprattutto vista la palese assenza di appigli territoriali con il nostro Paese, per cui la censura secondo cui la decisione sarebbe lapidaria e non prenderebbe in considerazione tutta la documentazione presentata va parimenti respinta, atteso che non si può pretendere che le autorità di perseguimento penali svizzere, a fronte
di una denuncia penale (per altro in inglese e quindi non in una delle lingue ufficiali svizzere, il che è già di per sé problematico alla luce dell’art. 3 cpv. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
1    La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
2    Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a  delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b  della lingua degli atti essenziali;
c  della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
3    La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
4    Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
5    Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
6    La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
LOAP richiamato l’art. 67
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 67 Lingue del procedimento - 1 La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
1    La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
2    Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.
CPP; v. Urwyler, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 12 ad art. 67
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 67 Lingue del procedimento - 1 La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
1    La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
2    Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.
CPP) priva di sufficienti agganci con il nostro territorio, debba valutare nel dettaglio la rilevanza penale di condotte palesemente consumate solo all’estero. Del resto nel reclamo sono abbondanti i meri rinvii alla denuncia penale, senza che le ricorrenti si confrontino con talune importanti argomentazioni della decisione impugnata, la quale viene criticata in maniera piuttosto generica e senza apportare sostanziali argomenti che dimostrino in che misura i fatti denunciati siano sussumibili alle numerose fattispecie penali elencate. Invano si cerca ad esempio nel ricorso un passaggio in cui venga concretamente descritto quali precise azioni commesse in Svizzera dalle persone oggetto della denuncia integrino quale fattispecie penale, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Non merita infine ulteriore disamina nemmeno il rimprovero mosso al MPC di avere rinunciato per le difficoltà legate ad eventuali atti istruttori da compiere all'estero mediante rogatoria, visto che si tratta di un argomento evocato dall’autorità precedente a titolo essenzialmente abbondanziale. Data l’assenza di sufficienti indizi di reato è ovvio che il MPC neghi non da ultimo l’opportunità di investire risorse investigative per acclarare le relative fattispecie all’estero.

5. Nelle loro conclusioni, le reclamanti hanno chiesto, a titolo preliminare, di sospendere la procedura fintanto che non vi fosse una conferma tesa a mantenere il gravame qui interposto. Ora, avendo le predette normalmente replicato, in data 24 agosto 2018, alla risposta del MPC del 9 agosto 2018, questa Corte interpreta questo atto, in assenza di ulteriori comunicazioni, come volontà delle reclamanti di mantenere il proprio gravame. Ad ogni modo, non essendovi motivi di sospensione giusta l'art. 314
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 314 Sospensione - 1 Il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se:
1    Il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se:
a  l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere;
b  l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito;
c  è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l'esito;
d  una decisione di merito dipende dall'evolversi delle conseguenze del reato.
2    Nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, la sospensione è limitata a tre mesi; può essere prorogata di altri tre mesi, ma una volta sola.
3    Prima di sospendere il procedimento, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto.
4    Il pubblico ministero notifica la sospensione all'imputato, all'accusatore privato e alla vittima.
5    Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
CPP, disposizione applicabile anche in sede di giudizio e di reclamo (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.25 del 27 luglio 2016 consid. 3.1; Landshut/Bosshard, in Donatsch/Hansjakob/ Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 314
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 314 Sospensione - 1 Il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se:
1    Il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se:
a  l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere;
b  l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito;
c  è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l'esito;
d  una decisione di merito dipende dall'evolversi delle conseguenze del reato.
2    Nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, la sospensione è limitata a tre mesi; può essere prorogata di altri tre mesi, ma una volta sola.
3    Prima di sospendere il procedimento, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto.
4    Il pubblico ministero notifica la sospensione all'imputato, all'accusatore privato e alla vittima.
5    Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
CPP), la richiesta deve essere comunque respinta.

6. In conclusione, il reclamo è respinto nella misura della sua ammissibilità e la decisione del MPC va confermata.

7. Giusta l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 73 Spese e indennità - 1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
1    Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
a  il calcolo delle spese procedurali;
b  gli emolumenti;
c  le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni.
2    Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria.
3    Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure:
a  procedura preliminare;
b  procedura di primo grado;
c  procedura di ricorso.
LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.–, tenendo in particolare in considerazione quanto assodato al consid. 3. Essa è posta a carico delle reclamanti in solido.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto nella misura della sua ammissibilità.

2. La domanda di sospensione è respinta.

3. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1'000.– è posta a carico delle reclamanti in solido.

Bellinzona, 13 novembre 2018

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Charles Poncet

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : BB.2018.136
Data : 13. novembre 2018
Pubblicato : 22. novembre 2018
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Pubblicato come TPF 2018 133
Ramo giuridico : Corte dei reclami penali: procedimenti penali
Oggetto : Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).


Registro di legislazione
CP: 138 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria193 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
139 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 139 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    ... 194
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se:
a  fa mestiere del furto;
b  ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;
c  per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o ha cagionato un'esplosione; o
d  per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.195
4    Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
140 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.196
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.196
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno197 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
156 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 156 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.212
3    Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.
4    Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno213.
251 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...314
260ter 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
305bis 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
322ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322ter - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CPP: 67 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 67 Lingue del procedimento - 1 La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
1    La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
2    Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.
104 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 104 Parti - 1 Sono parti:
1    Sono parti:
a  l'imputato;
b  l'accusatore privato;
c  il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.
2    La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.
115 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 115 - 1 Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
1    Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
2    È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela.
118 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 118 Definizione e presupposti - 1 È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile.
1    È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile.
2    La querela è equiparata a tale dichiarazione.
3    La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare.
4    Se il danneggiato non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il pubblico ministero lo rende attento a questa possibilità dopo l'apertura della procedura preliminare.
299 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 299 Definizione e scopo - 1 La procedura preliminare consta della procedura investigativa della polizia e dell'istruzione da parte del pubblico ministero.
1    La procedura preliminare consta della procedura investigativa della polizia e dell'istruzione da parte del pubblico ministero.
2    Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e raccolte prove per determinare se nei confronti dell'imputato:
a  deve essere emesso un decreto d'accusa;
b  deve essere promossa l'accusa;
c  deve essere abbandonato il procedimento.
301 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 301 Diritto di denuncia - 1 Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale.
1    Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale.
1bis    Il denunciante può chiedere all'autorità di perseguimento penale una conferma della denuncia presentata oralmente a verbale.229
2    Su richiesta, l'autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato.
3    Il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali.
309 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 309 Apertura dell'istruzione - 1 Il pubblico ministero apre l'istruzione se:
1    Il pubblico ministero apre l'istruzione se:
a  da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;
b  dispone provvedimenti coercitivi;
c  è stato informato dalla polizia ai sensi dell'articolo 307 capoverso 1.
2    Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.
3    Il pubblico ministero apre l'istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l'imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile.
4    Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d'accusa.
310 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 310 Decreto di non luogo a procedere - 1 Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
1    Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:
a  gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b  vi sono impedimenti a procedere;
c  si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'articolo 8.
2    Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
314 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 314 Sospensione - 1 Il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se:
1    Il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se:
a  l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere;
b  l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito;
c  è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l'esito;
d  una decisione di merito dipende dall'evolversi delle conseguenze del reato.
2    Nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, la sospensione è limitata a tre mesi; può essere prorogata di altri tre mesi, ma una volta sola.
3    Prima di sospendere il procedimento, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto.
4    Il pubblico ministero notifica la sospensione all'imputato, all'accusatore privato e alla vittima.
5    Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
322 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 322 Approvazione e impugnazione - 1 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere che il decreto di abbandono debba essere approvato dal pubblico ministero superiore o generale.
1    La Confederazione e i Cantoni possono prevedere che il decreto di abbandono debba essere approvato dal pubblico ministero superiore o generale.
2    Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
3    Un'eventuale decisione di confisca emanata nell'ambito di un decreto di abbandono può essere impugnata con opposizione. La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza.238
382 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
1    Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
3    Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP264 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
391 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 391 Decisione - 1 Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata:
1    Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata:
a  dalle motivazioni delle parti;
b  dalle conclusioni delle parti, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili.
2    La giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell'imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza.
3    Se il ricorso è stato esperito esclusivamente dall'accusatore privato, la giurisdizione di ricorso non può modificare a pregiudizio di costui i punti della decisione relativi agli aspetti civili.
393 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
428
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
LAFE: 1
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)
LAFE Art. 1 Scopo - La presente legge limita l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, per evitare l'eccessivo dominio straniero del suolo indigeno.
LOAP: 1 
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione e contiene disposizioni integrative del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP) in materia di giurisdizione federale.
1    La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione e contiene disposizioni integrative del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP) in materia di giurisdizione federale.
2    Non si applica alle cause penali deferite dal Ministero pubblico della Confederazione ad autorità cantonali per l'istruzione e il giudizio o soltanto per il giudizio.
3 
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
1    La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.
2    Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:
a  delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
b  della lingua degli atti essenziali;
c  della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
3    La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
4    Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
5    Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
6    La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
73
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 73 Spese e indennità - 1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
1    Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
a  il calcolo delle spese procedurali;
b  gli emolumenti;
c  le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni.
2    Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria.
3    Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure:
a  procedura preliminare;
b  procedura di primo grado;
c  procedura di ricorso.
LTF: 54
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 54 - 1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
1    Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
2    Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
3    Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4    Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
Registro DTF
117-IA-135 • 117-IV-286 • 118-IA-14 • 119-IA-342 • 119-IV-339 • 126-IV-42 • 129-II-462 • 129-III-320 • 129-IV-53 • 138-IV-258
Weitere Urteile ab 2000
6B_549/2013
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • tribunale penale federale • ucraina • denuncia penale • riciclaggio di denaro • ricorrente • ministero pubblico • appropriazione indebita • corte dei reclami penali • commentario • organizzazione criminale • procedura penale • legittimazione ricorsuale • falsità in documenti • francese • leso • rimedio giuridico • decisione • italia • estorsione • inglese • tassa di giustizia • federalismo • lingua della procedura • procedura civile • potere giudiziario • legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della confederazione • abbandono del procedimento • azione penale • calcolo • fiduciante • cio • persona fisica • mezzo di prova • tribunale federale • autorità penale • posta a • replica • riporto • motivazione della decisione • incarto • all'interno • legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero • obbligo di mantenimento • rapporto giuridico • direttiva • titolo • ordine militare • avviso • organizzazione • giornalista • direttive anticipate del paziente • privato • accusato • terzo • utilizzazione • procedura • terreno • fine • pittura • ripartizione dei compiti • motivo • sostanza • direttore • materiale • bilancio • azienda • querelante • svizzera • interesse privato • interesse giuridico • azione • cittadinanza • espressamente • scopo • dibattimento • parte alla procedura • assunzione • gruppo di società • apertura • inizio • orario d'esercizio • pensione alimentare d'indigenza • stato • inchiesta penale • apporto • salario • forum shopping • dominazione straniera • entrata in vigore • diritto penale internazionale • misura coercitiva • in dubio pro duriore • bellinzona • esaminatore • romania • valore patrimoniale • tracciato • acquisto di fondi da parte di persone all'estero • fisica • politica sociale • presupposto processuale • diritto penale • tedesco • costituente • raffineria • lingua ufficiale • assistenza giudiziaria • internazionale • acciaio • chimico • titolo preliminare • d'ufficio • geopolitica • analogia • notorietà • degradazione
... Non tutti
BstGer Leitentscheide
TPF 2011 68 • TPF 2017 38
Sentenze TPF
SK.2014.25 • BB.2016.290 • BB.2017.124 • BB.2014.22 • BB.2014.80 • BB.2015.86 • BB.2011.107 • BB.2018.136+137 • BB.2015.81
FF
2008/8147