Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_112/2008 /biz

Decreto del 12 giugno 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Hungerbühler, quale giudice unico,
cancelliere Bianchi.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
art. 5 e 9 Cost. (tariffa cantonale per la fissazione delle ripetibili),

ricorso contro la legge ticinese del 24 ottobre 2007
sulla soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati e contro il regolamento del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 24 ottobre 2007 il Gran Consiglio ticinese ha adottato la legge sulla soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (cfr. BU/TI 2007 pag. 753), a seguito della quale il 19 dicembre 2007 il Consiglio di Stato ha promulgato il regolamento sulla tariffa per i casi di assistenza giudiziaria e di difesa d'ufficio e per la fissazione delle ripetibili (Regolamento; BU/TI 2007 pag. 727);
che contro le normative indicate il 1° febbraio 2008 l'avvocato A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un atto denominato ricorso di diritto pubblico e ricorso sussidiario di diritto costituzionale;
che egli ha chiesto l'introduzione di una norma transitoria e l'annullamento della tariffa per le ripetibili nelle pratiche di valore superiore a fr. 1'000'000.--, per le quali il Regolamento prevedrebbe percentuali del valore di causa inferiori a quelle stabilite dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati, precedentemente applicabile;
che nelle osservazioni al ricorso il Consiglio di Stato ha segnalato di aver nel frattempo aggiunto al Regolamento una norma transitoria nel senso voluto dall'insorgente ed ha attirato l'attenzione su una disposizione che consentirebbe alle autorità di derogare alle percentuali stabilite in funzione del valore di causa;
che, preso atto di tali argomentazioni, il ricorrente ha ritenuto il ricorso evaso per l'acquiescenza della controparte, protestando comunque spese e ripetibili;
che in realtà se per quanto concerne la richiesta di adottare una norma transitoria il ricorso è divenuto privo d'oggetto, in relazione alla domanda di annullare la tariffa per le pratiche di valore elevato le nuove conclusioni dell'insorgente vanno considerate come un ritiro del ricorso;
che in effetti su questo secondo punto la mutata attitudine processuale dell'insorgente non è riconducibile ad un cambiamento della situazione di fatto o di diritto intervenuto dopo la presentazione del ricorso;
che ad ogni modo, in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 32 Giudice dell'istruzione - 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
1    Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
2    Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione.
3    Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili.
71 LTF combinati con gli art. 72 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 32 Giudice dell'istruzione - 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
1    Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
2    Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione.
3    Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili.
73 PC, la causa va stralciata dai ruoli;

che le probabilità di esito favorevole dell'impugnativa prima del verificarsi del motivo che l'ha resa parzialmente priva d'oggetto (cfr. art. 71
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC30.
LTF e 72 PC) appaiono su tale aspetto quantomeno dubbie, già perché la giurisprudenza è assai restrittiva nel considerare incostituzionale l'assenza di disposizioni transitorie (cfr. sentenza 2P.298/1998 del 2 luglio 1999, in: Pra 2000 n. 22 consid. 4c);
che, date le circostanze, si giustifica comunque di prescindere eccezionalmente dal prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
, 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
e 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF);
che non risultano adempiuti i presupposti di complessità della causa e di rilevante dispendio lavorativo a cui soggiace l'assegnazione di ripetibili ad un avvocato che ha agito in una causa propria (DTF 129 II 297 consid. 5; 128 V 236 consid. 5; 110 V 132 consid. 4d).

Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.
La causa è stralciata dai ruoli.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili.

3.
Comunicazione al ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 12 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice unico: Il cancelliere:

Hungerbühler Bianchi
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2C_112/2008
Data : 12. giugno 2008
Pubblicato : 25. giugno 2008
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto fondamentale
Oggetto : --


Registro di legislazione
Cost: 5e
LTF: 32 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 32 Giudice dell'istruzione - 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
1    Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
2    Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione.
3    Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili.
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
71
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC30.
PC: 72e
Registro DTF
110-V-132 • 128-V-236 • 129-II-297
Weitere Urteile ab 2000
2C_112/2008 • 2P.298/1998
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ripetibili • tribunale federale • consiglio di stato • ricorrente • giudice unico • spese giudiziarie • privo d'oggetto • questio • stralcio dai ruoli • diritto pubblico • assistenza giudiziaria • fattispecie • ritiro • manifestazione • ticino • decisione • ricorso di diritto pubblico • ordine militare • annullabilità • bellinzona
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