Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 705/2019

Sentenza del 12 febbraio 2021

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Beusch,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Flavio Canonica,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la modifica decisa dal Consiglio di Stato ticinese il 12 giugno 2019.

Fatti:

A.

A.a. Il 10 aprile 2017, il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha deciso una revisione della legge ticinese sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL/TI 730.100). In tale contesto, il legislatore ticinese ha modificato anche l'art. 2 LCPubb, che indica chi debba essere considerato un committente assoggettato alla legge. Il nuovo art. 2 LCPubb, votato dal Parlamento, ha il seguente tenore:
Art. 2 Committenti
Alla presente legge sono assoggettati:
a) il Cantone, i Comuni e tutti gli enti di diritto pubblico per le attività che non abbiano esclusivamente carattere commerciale o industriale;
b) altri committenti che sono:

- preposti a compiti cantonali, comunali o di altri enti di cui alla lettera a) oppure
- sussidiati, per oggetti o prestazioni, in misura superiore alla metà della spesa computabile o a un milione di franchi;
c) i committenti, pubblici o privati, che esercitano nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni in base a diritti esclusivi o speciali limitatamente alle commesse aggiudicate nel territorio cantonale, nell'ambito di queste attività e che non siano esentati tramite decisione (clausola di esenzione).

A.b. Il 12 giugno 2019, nell'ambito della (connessa) riforma del regolamento ticinese di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL/TI 730.110), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha a sua volta riformulato la regolamentazione relativa ai committenti assoggettati, dando all'art. 2 RLCPubb/CIAP, il seguente - nuovo - tenore:
Art. 2 Committenti assoggettati
1 L'allegato 1 del regolamento, di natura esemplificativa, elenca gli enti di diritto pubblico e gli altri committenti preposti a compiti pubblici ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge. Resta riservata la valutazione caso per caso da parte dell'autorità di vigilanza.
2 I committenti di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge non sono tenuti ad applicarla per le commesse assegnate nell'ambito di attività a carattere esclusivamente commerciale o industriale e svolte in regime di libera concorrenza.
3 L'allegato 2, di natura esemplificativa, elenca i principali atti normativi cantonali o federali che prevedono l'erogazione di sussidi a committenti assoggettabili in base all'art. 2 cpv. 1 lett. b della legge, computati anche i sussidi della Confederazione e dei soggetti alla legge.
4 L'assoggettamento per sussidio di prestazioni è stabilito dal rapporto delle spese dell'attività sussidiata durante il precedente anno civile con i sussidi cantonali previsti e se si tratta del primo sussidio della stima delle spese dell'attività sussidiata per i 12 mesi successivi.
5 L'assoggettamento per sussidio di singoli oggetti è verificato puntualmente ed il suo ammontare non si somma nel calcolo dell'assoggettamento per sussidio di prestazioni.
6 Nei casi di assoggettamento per sussidio, l'istanza esecutiva competente indica nelle proprie decisioni l'obbligo per i beneficiari di rispettare la legge, il regolamento e il CIAP, con la comminatoria che in caso di violazioni potrà essere decretata la decadenza e/o la restituzione del sussidio.
7 L'allegato 3, di natura esemplificativa, elenca i committenti assoggettati ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c della legge.
8 La Banca dello Stato del Cantone Ticino non è assoggettata alla legge.

A.c. L'allegato 1, citato nell'art. 2 RLCPubb/CIAP e riportato dopo le norme finali del regolamento, indica:
allegato 1: committenti proposti a compiti pubblici ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge.

Committenti
Cantone Ticino
Comuni
Patriziati
...
Cliniche private
...

L'allegato 2, sempre citato nell'art. 2 RLCPubb/CIAP e sempre riportato dopo le norme finali del regolamento, indica invece:
allegato 2: atti normativi che disciplinano l'erogazione di sussidi ai committenti suscettibili di essere assoggettati ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b della legge, riservato l'assoggettamento ad altro titolo.



Leggi_

...

Legge sulla promozione della salute e_il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan)_ _____

...

Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)_

...

A.d. Le modifiche menzionate sono state pubblicate, insieme agli altri cambiamenti della LCPubb e del RLCPubb/CIAP, sul Bollettino ufficiale delle leggi del Cantone Ticino del 14 giugno 2019 e la loro entrata in vigore è stata fissata al 1o gennaio 2020.

B.
Il 16 agosto 2019, la A.________SA ha presentato davanti al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui in via principale chiede: 1) l'allegato 1 del RLCPubb/CIAP (BU 26/2019 del 14 giugno 2019) è modificato, nel senso che dai committenti elencati nel suddetto allegato vengano stralciate le "cliniche private"; 2) l'allegato 2 del RLCPubb/CIAP (BU 26/2019 del 14 giugno 2019) è modificato, nel senso che dagli atti normativi cantonali o federali che prevedono l'erogazione di sussidi a committenti assoggettabili in base all'art. 2 cpv. 1 lett. b della legge vengano stralciate le seguenti due leggi: a) legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan); b) legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal). In via subordinata, domanda invece che gli atti siano rinviati allo Stato e Repubblica del Cantone Ticino, affinché modifichi l'allegato 1 e l'allegato 2 del RLCPubb/CIAP (BU 26/2019 del 14 giugno 2019) come appena indicato.
Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato chiede che, nella misura in cui sia ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico promosso il 16 agosto 2019 da A.________SA sia respinto. Le parti sono in seguito state invitate a depositare una replica e una duplica, con le quali confermano le loro posizioni. Con decreti presidenziali del 3 settembre e del 18 dicembre 2019, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta.

Diritto:

1.

1.1. Il regolamento ticinese di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici, è un atto normativo di carattere generale e astratto, che si applica a una cerchia indeterminata di persone. Dato che il diritto ticinese non prevede rimedi specifici, contro di esso è quindi di principio esperibile il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
e 87 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 87 Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi - 1 Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
1    Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
2    Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86.
LTF; sentenze 2C 447/2015 del 7 marzo 2016 consid. 1.1 e 2C 829/2012 del 23 aprile 2013 consid. 1). In simile contesto, anche la lista d'esclusione contenuta nell'art. 83
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
LTF non trova infatti applicazione (DTF 138 I 435 consid. 1.2).

1.2. La pubblicazione delle modifiche del citato regolamento sul Bollettino ufficiale delle leggi del Cantone Ticino, che costituisce l'azione dalla quale comincia a decorrere il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 101
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.
LTF (sentenza 2C 29/2018 del 13 maggio 2019 consid. 1.3), ha avuto luogo il 14 giugno 2019. Di conseguenza, tenuto conto delle ferie giudiziarie estive, data è anche la tempestività del ricorso (art. 46 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a  l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b  l'esecuzione cambiaria;
c  i diritti politici (art. 82 lett. c);
d  l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
e  gli appalti pubblici.18
in relazione con l'art. 101
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.
LTF; sentenza 2C 636/2018 del 12 maggio 2020 consid. 1.2).

2.

2.1. Per l'art. 89 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
e c LTF è legittimato a ricorrere contro un atto normativo cantonale chi ne è particolarmente toccato, in modo attuale o virtuale, e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. L'interesse degno di protezione può essere giuridico o di fatto (DTF 133 I 286 consid. 2.2). Il coinvolgimento virtuale è dato quando è verosimile che il ricorrente possa essere direttamente toccato dall'applicazione della regolamentazione impugnata (DTF 136 I 17 consid. 2.1, 49 consid. 2.1; 135 II 243 consid. 1.2).
Una persona giuridica ha il diritto di insorgere sia se l'atto normativo in questione la tocca nei propri interessi come una persona fisica, sia se interviene a salvaguardia degli interessi dei suoi membri (DTF 137 II 40 consid. 2.6.4 e 131 I 198 consid. 2.1; sentenza 2C 428/2016 dell'11 luglio 2017 consid. 1.2).

2.2. L'insorgente è una società anonima con sede nel Canton X.________, che ha il seguente scopo sociale iscritto a registro di commercio:

-.
Nel Cantone Ticino, essa gestisce le cliniche B.________ e C.________, le quali sono incluse nell'elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (decreto del Gran Consiglio del Cantone Ticino del 15 dicembre 2015; RL/TI 853.500). Alla luce dello scopo che persegue e delle attività che svolge, data è quindi anche la sua legittimazione a ricorrere, a tutela dei propri interessi, per chiedere di cancellare dall'allegato 1 RLCpubb/CIAP il riferimento alle cliniche private (precedente p.to A.c dei fatti).

2.3. In questo contesto, a diversa conclusione non conducono nemmeno le obiezioni sollevate dalle autorità cantonali in risposta e duplica; in particolare, sottolineando che l'elenco menzionato, contenuto nell'allegato 1 RLCpubb/CIAP, ha solo carattere "esemplificativo" e che alla richiesta della sua modifica non si aggiunge quella della norma alla quale rinvia (ovvero l'art. 2 LCPubb, che stabilisce "in astratto" i criteri di assoggettamento alla legge sulle commesse pubbliche).
Una cancellazione del riferimento alle cliniche private dall'allegato 1 RLCPubb/CIAP, a seguito della constatazione dell'illiceità della loro inclusione nell'elenco che contiene, permetterebbe infatti all'insorgente di riferirsi alla presente sentenza quale pregiudizio anche qualora si sostenesse la sottomissione alla legge sulle commesse pubbliche delle strutture sanitarie da esser gestite in occasioni future, in applicazione della clausola generale di cui all'art. 2 lett. a e b LCPubb, nonostante questa norma non sia stata impugnata davanti al Tribunale federale e non sia quindi oggetto di litigio.

2.4. Preso atto dei contenuti del ricorso, una legittimazione ad insorgere giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
e c LTF non è invece data per quanto attiene alla richiesta di cancellare dall'allegato 2 RLCpubb/CIAP il riferimento alla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan; RL/TI 801.100) e il riferimento alla legge ticinese di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 853.100).
A questo proposito, la ricorrente non fa infatti valere nessuna specifica violazione ai sensi dell'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF, quindi nessun valido motivo di ricorso (successivo consid. 3). Nel contempo, indica a chiare lettere di non sentirsi toccata né dalla citazione della LCAMal né da quella della LSan - perché non ritiene di svolgere nessuna attività sussidiata - e che la richiesta della loro cancellazione dall'allegato 2 è motivata solo dal fatto che lo stesso sarebbe "fuorviante" e comprometterebbe "la sicurezza del diritto", ciò che non basta (precedente consid. 2.1, dal quale risulta la necessità di un interesse proprio, che la ricorrente stessa sembra qui negare; successivo consid. 3.2, in cui viene tra l'altro indicato che questa Corte annulla una disposizione cantonale o parte di essa solo se non si presta a nessuna interpretazione conforme al diritto di rango superiore, non già perché essa potrebbe indurre a malintesi).

2.5. Per quanto precede, in difetto della necessaria legittimazione ad insorgere, la conclusione con cui è chiesta la modifica dell'allegato 2 (ovvero la cancellazione, dalla lista esemplificativa degli atti normativi che disciplinano l'erogazione di sussidi ai committenti suscettibili di essere assoggettati ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b della legge, del riferimento alla LSan e del riferimento alla LCAMal) dev'essere dichiarata inammissibile.
In relazione alla conclusione con cui è domandata la modifica dell'allegato 1, il gravame va invece esaminato nel merito, quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
segg. LTF.

3.

3.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro possibile lamentare la violazione del diritto federale, del diritto internazionale e del diritto intercantonale (art. 95 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
, b, e LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Il ricorrente deve pertanto indicare in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti l'atto contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1).

3.2. Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, inclusi quelli ancorati nel diritto internazionale, e del diritto intercantonale. Il Tribunale federale tratta infatti critiche in tal senso solo se sono state motivate con precisione (art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF; DTF 142 II 369 consid. 2.1; sentenza 2C 987/2018 del 23 aprile 2019 consid. 2.1). Nel contesto di un controllo astratto, questa Corte si impone nel contempo un certo riserbo, annullando una disposizione cantonale soltanto se non si presta a nessuna interpretazione che sia conforme al diritto di rango superiore (DTF 141 I 78 consid. 4.2 e 135 II 243 consid. 2).

4.

4.1. In coda a una dettagliata parte introduttiva, l'insorgente giunge nel ricorso alla conclusione che "le cliniche private non rientrano nel campo di applicazione soggettivo del diritto delle commesse pubbliche di rango superiore (GPA, APBAP, LMI e CIAP) " e, di conseguenza, che l'atto normativo impugnato estenda il campo di applicazione della legge ticinese sulle commesse pubbliche alle cliniche private in maniera autonoma.
Osservato come ciò sia di per sé lecito, e che - a suo avviso - l'atto impugnato non si pone dunque in contrasto con il diritto di rango superiore in materia di commesse pubbliche, considera però che l'estensione del campo di applicazione soggettivo operata dalle autorità ticinesi non sia tutelabile, poiché lede la libertà economica (art. 27
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita.
1    La libertà economica è garantita.
2    Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
in relazione con l'art. 94
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
1    La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2    Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3    Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata.
4    Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
Cost.).

4.2. In relazione all'art. 27
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita.
1    La libertà economica è garantita.
2    Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
Cost. il ricorso - che è qui determinante, poiché le nuove linee di argomentazione esposte in replica sono tardive e non vanno quindi considerate (DTF 135 I 19 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.4; sentenza 8C 398/2020 del 2 settembre 2020 consid. 1.1) - contiene critiche su più piani.
In effetti, riferendosi anche all'art. 36 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
-3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Cost. e all'art. 94 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
1    La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2    Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3    Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata.
4    Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
-4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
1    La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2    Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3    Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata.
4    Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
Cost., esso denuncia:
(a) l'assenza di una base legale sufficiente: siccome la sottomissione alla normativa cantonale sulle commesse pubbliche delle cliniche private risulterebbe in maniera chiara solo dall'atto impugnato (RLCPubb/CIAP) e non già dalla legge (LCPubb), e quest'ultima nemmeno contiene una delega legislativa in favore del Consiglio di Stato ticinese;
(b) l'assenza di un (ulteriore) interesse pubblico: dato che il rispetto del principio dell'economicità, che sottende alla normativa sulle commesse pubbliche, sarebbe già salvaguardato sia dal fatto che la ricorrente è una società di capitali, tesa a conseguire profitti, sia dagli obiettivi cui mira la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), alla quale anche la ricorrente è sottoposta (precedente consid. 2.2);
(c) l'assenza di proporzionalità: da una parte, perché l'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche sarebbe assicurato in primis dal fatto che l'insorgente è un'impresa privata come pure dalle disposizioni della LAMal (inidoneità); d'altra parte, poiché l'atto impugnato le imporrebbe un sacrificio straordinario eccessivo per rapporto all'interesse pubblico al quale mira, "in quanto essa dovrebbe indire decine di concorsi pubblici ogni anno, costringendo a reclutare collaboratori e consulenti esterni specializzati", con maggiori costi e ritardi dovuti a procedure di ricorso contro le singole aggiudicazioni (mancanza di proporzionalità in senso stretto);
(d) un intervento inammissibile dello Stato nella concorrenza tra cliniche private ed Ente ospedaliero cantonale: a questo riguardo, la ricorrente constata infatti che, nonostante in ambito LAMal i fornitori di prestazioni non esercitino un'attività commerciale/industriale "secondo la definizione di organismo di diritto pubblico (DTF 145 II 49 segg.) ", il diritto federale consente comunque l'instaurarsi di una certa concorrenza, e vede quindi la parificazione delle cliniche private all'Ente ospedaliero cantonale anche come un'illecita ingerenza in tale concorrenza.

5.

5.1. Giusta l'art. 27
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita.
1    La libertà economica è garantita.
2    Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
Cost., la libertà economica è garantita (cpv. 1) e include la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio (cpv. 2). Anche le restrizioni di questo diritto fondamentale devono rispettare le condizioni previste dall'art. 36
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Cost. ed essere fondate su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico ed essere proporzionate (sentenza 2C 196/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 6.1 non pubblicato in DTF 145 II 49; 142 I 99 consid. 2.4.1).
Da un punto di vista soggettivo, la libertà economica può essere invocata sia da persone fisiche che da persone giuridiche (DTF 142 I 162 consid. 3.2.1 e 140 I 218 consid. 6.3). Per lo meno nella misura in cui svolge dei compiti pubblici, non può invece essere richiamata dallo Stato (DTF 142 II 369 consid. 6.2). Del pari, soggetti di diritto privato che svolgono compiti pubblici possono di regola riferirsi alla libertà economica soltanto in maniera limitata (DTF 142 II 369 consid. 6.3.2; 138 I 289 consid. 2.8.1).

5.2. Secondo l'art. 94 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
1    La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2    Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3    Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata.
4    Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
Cost., la Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica; la norma citata ha per obiettivo la protezione della garanzia individuale della libertà economica nella sua dimensione istituzionale e sistemica (DTF 143 II 425 consid. 4.2 e 143 I 403 consid. 5).
In questo contesto, lo Stato riconosce che l'economia è principalmente una questione di competenza della società civile e che esso stesso è tenuto a rispettare gli elementi essenziali del meccanismo della concorrenza (DTF 143 I 403 consid. 5; 140 I 218 consid. 6.2 e 138 I 378 consid. 6.3). In via generale, gli è quindi vietato prendere misure suscettibili di ostacolare la libera concorrenza con lo scopo di favorire determinati settori economici o certe forme di attività economica, rispettivamente di dirigere la vita economica secondo un piano determinato (DTF 143 I 403 consid. 5). Giusta l'art. 94 cpv. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
1    La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2    Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3    Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata.
4    Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
Cost., sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla Costituzione o fondate su regalie cantonali.

6.

6.1. Anche la ricorrente è conscia del fatto che chi agisce quale gestore di istituti autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie non sta svolgendo un'attività commerciale (al riguardo, cfr. il precedente consid. 4.2, critica riassunta alla lett. (d), che fa riferimento alla DTF 145 II 49).
In effetti, nella citata DTF 145 II 49 - concernente una società anonima in mani pubbliche, che gestisce un ospedale incluso nell'elenco cantonale degli istituti autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie - il Tribunale federale ha già analizzato nel dettaglio questo aspetto giungendo alla conclusione: (a) che, nell'ambito in cui si trovano ad operare gli istituti inclusi nel citato elenco, non vi sono sufficienti garanzie di una utilizzazione economica delle risorse pubbliche, come avviene in una situazione di concorrenza, nella quale i prezzi sono determinati dalla domanda e dall'offerta (ivi, consid. 4.5.3.3-4.5.3.8 e 4.5.6); (b) che, di conseguenza, date non sono neppure le condizioni per considerare l'attività in questione come di carattere commercialee fare a meno dell'applicazione della normativa sulle commesse pubbliche (consid. 4.5.6).

6.2. Ciò nonostante, contrariamente a quanto indicato dalle autorità cantonali in risposta, un richiamo all'art. 27
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita.
1    La libertà economica è garantita.
2    Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
Cost. da parte di cliniche private come la ricorrente non è a priori escluso.
In effetti è vero che la facoltà di riferirsi all'art. 27
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita.
1    La libertà economica è garantita.
2    Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
Cost. può essere riconosciuta solo quando chi vi si richiama svolge l'attività in questione in condizioni di concorrenza, analogamente a quanto avviene tra dei concorrenti privati (DTF 142 II 369 consid. 6.4 e 138 II 289 consid. 2.8.1),e che una clinica privata non può riferirsi alla libertà economica nemmeno in relazione alla decisione dell'ente pubblico di modificare il suo finanziamento, includendola o no nel citato elenco (DTF 138 II 398 consid. 3.9.2 e 132 V 6 consid. 2.5.2 e 2.5.4). Altrettanto vero è però che - per altri aspetti, come quello della scelta dei partner commerciali - il richiamo all'art. 27
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita.
1    La libertà economica è garantita.
2    Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
Cost. resta in via di principio possibile (DTF 132 V 6 consid. 2.5.1).

6.3. Fatte queste precisazioni - necessarie anche alla luce della risposta delle autorità cantonali, che sembra volere escludere ogni facoltà di richiamo in tal senso da parte della ricorrente - va però rilevato che le argomentazioni che sono state riassunte nel precedente considerando 4.2 (lett. a-d), addotte a dimostrazione della lesione dell'art. 27
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita.
1    La libertà economica è garantita.
2    Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
in relazione con l'art. 36
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Cost., non possono essere condivise.
(a) critica relativa all'assenza di una base legale
Come sottolineato dalle autorità cantonali, l'allegato 1 RLCPubb/CIAP, impugnato dall'insorgente, non estende affatto il campo d'applicazione della legge sulle commesse pubbliche a casi da essa non contemplati, di modo che non si pone nessuna questione di delega legislativa (al riguardo, cfr. la sentenza 2C 297/2014 del 9 febbraio 2016 consid. 10, non pubblicato in DTF 142 I 16). D'altra parte, occorre concordare con le stesse anche quando indicano - con riferimento all'art. 2 LCPubb, cioè a una legge in senso formale - che l'art. 36 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Cost. è in casu rispettato.
In effetti, da una lettura dell'art. 2 lett. a e b LCPubb, i criteri alla base di un assoggettamento soggettivo degli "altri committenti" risultano chiari e il fatto che il legislatore ticinese non indichi uno a uno i committenti - come parrebbe richiedere la ricorrente - è manifestamente riconducibile al numero indefinito di fattispecie che la norma di legge è chiamata in astratto a regolare (DTF 141 V 688 consid. 4.2.2; 138 I 378 consid. 7.2 e 131 II 13 consid. 6.5.1).
(b) critica relativa all'assenza di un interesse pubblico
Come rilevato nel precedente considerando 6.1 con riferimento alla DTF 145 II 49, nell'ambito qui in discussione, concernente l'attività svolta da chi è incluso nell'elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, non vi sono sufficienti garanzie di una utilizzazione economica delle risorse pubbliche e l'applicazione della legislazione in materia di commesse pubbliche mira proprio a compensare questa mancanza.
A differenza di quanto asserito dall'insorgente, l'interesse pubblico che sottende all'assoggettamento dell'insorgente a tale normativa - che è richiesto dall'art. 36
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Cost. per la limitazione di un diritto fondamentale quale è anche la garanzia della libertà economica - è quindi dato.
(c) critica relativa all'assenza di proporzionalità
Già perché si basa sull'errata premessa che, nel contesto richiamato, l'impiego parsimonioso delle risorse sia comunque assicurato - mentre la DTF 145 II 49 chiarisce che così non è - perché il quadro giuridico in cui operano le cliniche private iscritte nell'elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie non fornisce sufficienti garanzie di una utilizzazione economica delle risorse pubbliche, come avviene in una situazione di concorrenza (precedente consid. 6.1), anche la critica volta a contestare l'idoneità dell'inclusione delle cliniche private nell'allegato 1 del RLCPubb/CIAP non può essere d'altra parte condivisa.
Per quanto miri a denunciare una mancanza di proporzionalità in senso stretto, quindi il "sacrificio eccessivo" che le verrebbe richiesto nel dovere applicare la LCPubb, va invece constatato che la critica contenuta nel ricorso è solo abbozzata e quindi lesiva dell'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF, che impone di motivare la violazione di diritti fondamentali in modo circostanziato (precedente consid. 3.2; DTF 142 II 369 consid. 2.1 e 139 IV 229 consid. 2.2; sentenza 2C 180/2014 del 28 giugno 2016 consid. 9.8 non pubblicato in DTF 143 II 297). Indipendentemente da ciò, essa parte poi di nuovo dalla premessa che l'assoggettamento alla LCPubb non perseguirebbe di fatto nessun valido interesse pubblico, che è però errata.
(d) critica relativa alla lesione dell'art. 94
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
1    La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2    Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3    Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata.
4    Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
Cost.
Infine, respinta dev'essere anche la censura con la quale l'applicazione della legge sulle commesse pubbliche alle cliniche private viene letta come un intervento in contrasto con l'art. 94
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
1    La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2    Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3    Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata.
4    Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
Cost.
Come detto, la misura in questione non ha infatti l'obiettivo di limitare la concorrenza in un determinato settore, né persegue interessi economici particolari, volti ad intaccare il funzionamento di un mercato specifico tra attori privati (precedente consid. 5.2), bensì quello - supportato da un chiaro interesse pubblico - di garantire un uso parsimonioso delle risorse pubbliche da parte di tutti gli operatori iscritti nell'elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, siano essi degli ospedali pubblici o delle cliniche private (precedente consid. 6.1; DTF 145 II 49 consid. 4.5.2.2; 4.5.3.1 e 4.5.3.7 con riferimento all'art. 49a
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal)
LAMal Art. 49a Remunerazione delle prestazioni ospedaliere - 1 Le remunerazioni di cui all'articolo 49 capoverso 1 sono assunte dal Cantone e dagli assicuratori secondo la loro quotaparte rispettiva.
1    Le remunerazioni di cui all'articolo 49 capoverso 1 sono assunte dal Cantone e dagli assicuratori secondo la loro quotaparte rispettiva.
2    I Cantoni assumono la quotaparte cantonale:
a  per gli assicurati domiciliati nel loro territorio;
b  in caso di cura ospedaliera in Svizzera, per i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito:
b1  i frontalieri e i loro familiari,
b2  i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei,
b3  i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.152
2bis    Il Cantone che assume la quotaparte cantonale per un assicurato di cui al capoverso 2 lettera b è considerato Cantone di domicilio secondo la presente legge.153
2ter    Ogni Cantone fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell'inizio dello stesso, la rispettiva quotaparte. Essa ammonta almeno al 55 per cento.154
3    Il Cantone di domicilio versa la sua quotaparte direttamente all'ospedale. Le modalità vengono concordate tra l'ospedale e il Cantone. L'assicuratore e il Cantone possono convenire che il Cantone paghi la sua quotaparte all'assicuratore e che quest'ultimo versi entrambe le quoteparti all'ospedale. La fatturazione tra l'ospedale e l'assicuratore è disciplinata dall'articolo 42.
3bis    Per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che percepiscono una rendita svizzera, nonché per i loro familiari, in caso di cura ospedaliera in Svizzera i Cantoni assumono congiuntamente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione. Tale quotaparte è ripartita sui singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente.155
4    Con gli ospedali o con le case per partorienti che non figurano nell'elenco ospedaliero secondo l'articolo 39, ma che adempiono le condizioni di cui agli articoli 38 e 39 capoverso 1 lettere a-c e f, gli assicuratori possono concludere convenzioni sulla remunerazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.156 Detta remunerazione non può essere superiore alla quotaparte secondo il capoverso 2.
LAMal).

6.4. Per quanto precede, tutte le critiche con le quali viene fatta valere un'illecita limitazione della libertà economica risultano infondate ed essendo la violazione dell'art. 27
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita.
1    La libertà economica è garantita.
2    Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
Cost. l'unica censura ai sensi dell'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF sollevata contro l'atto normativo impugnato, il suo rigetto porta anche a quello del ricorso, senza la necessità di una determinazione sulla correttezza o meno delle premesse che pure conteneva (precedente considerando 4.1).

7.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto, poiché infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF); non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 12 febbraio 2021

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2C_705/2019
Data : 12. febbraio 2021
Pubblicato : 02. marzo 2021
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto fondamentale
Oggetto : Modifica del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006, RLCPubb/CIAP


Registro di legislazione
Cost: 27 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita.
1    La libertà economica è garantita.
2    Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
36 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
94
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
1    La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2    Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3    Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata.
4    Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
LAMal: 49a
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal)
LAMal Art. 49a Remunerazione delle prestazioni ospedaliere - 1 Le remunerazioni di cui all'articolo 49 capoverso 1 sono assunte dal Cantone e dagli assicuratori secondo la loro quotaparte rispettiva.
1    Le remunerazioni di cui all'articolo 49 capoverso 1 sono assunte dal Cantone e dagli assicuratori secondo la loro quotaparte rispettiva.
2    I Cantoni assumono la quotaparte cantonale:
a  per gli assicurati domiciliati nel loro territorio;
b  in caso di cura ospedaliera in Svizzera, per i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito:
b1  i frontalieri e i loro familiari,
b2  i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei,
b3  i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.152
2bis    Il Cantone che assume la quotaparte cantonale per un assicurato di cui al capoverso 2 lettera b è considerato Cantone di domicilio secondo la presente legge.153
2ter    Ogni Cantone fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell'inizio dello stesso, la rispettiva quotaparte. Essa ammonta almeno al 55 per cento.154
3    Il Cantone di domicilio versa la sua quotaparte direttamente all'ospedale. Le modalità vengono concordate tra l'ospedale e il Cantone. L'assicuratore e il Cantone possono convenire che il Cantone paghi la sua quotaparte all'assicuratore e che quest'ultimo versi entrambe le quoteparti all'ospedale. La fatturazione tra l'ospedale e l'assicuratore è disciplinata dall'articolo 42.
3bis    Per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che percepiscono una rendita svizzera, nonché per i loro familiari, in caso di cura ospedaliera in Svizzera i Cantoni assumono congiuntamente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione. Tale quotaparte è ripartita sui singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente.155
4    Con gli ospedali o con le case per partorienti che non figurano nell'elenco ospedaliero secondo l'articolo 39, ma che adempiono le condizioni di cui agli articoli 38 e 39 capoverso 1 lettere a-c e f, gli assicuratori possono concludere convenzioni sulla remunerazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.156 Detta remunerazione non può essere superiore alla quotaparte secondo il capoverso 2.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
46 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a  l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b  l'esecuzione cambiaria;
c  i diritti politici (art. 82 lett. c);
d  l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
e  gli appalti pubblici.18
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
82 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
83 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
87 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 87 Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi - 1 Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
1    Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
2    Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86.
89 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
95 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
101 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.
106
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
Registro DTF
131-I-198 • 131-II-13 • 132-I-42 • 132-V-6 • 133-I-286 • 134-II-244 • 135-I-19 • 135-II-243 • 136-I-17 • 137-II-40 • 138-I-289 • 138-I-378 • 138-I-435 • 138-II-281 • 138-II-398 • 139-IV-228 • 140-I-218 • 141-I-78 • 141-V-688 • 142-I-16 • 142-I-162 • 142-I-99 • 142-II-369 • 143-I-403 • 143-II-297 • 143-II-425 • 145-II-49
Weitere Urteile ab 2000
2C_180/2014 • 2C_196/2017 • 2C_29/2018 • 2C_297/2014 • 2C_428/2016 • 2C_447/2015 • 2C_636/2018 • 2C_705/2019 • 2C_829/2012 • 2C_987/2018 • 8C_398/2020
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
commessa pubblica • clinica privata • ricorrente • questio • tribunale federale • libertà economica • interesse pubblico • consiglio di stato • assicurazione obbligatoria • diritto pubblico • ricorso in materia di diritto pubblico • cio • legge federale sull'assicurazione malattie • federalismo • diritto fondamentale • autorità cantonale • concordato intercantonale sugli appalti pubblici • decisione • società anonima • ripartizione dei compiti
... Tutti