Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F 27/2019
Sentenza dell'11 luglio 2019
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Rüedi, Muschietti,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda,
3. C.________,
patrocinato dall'avv. Battista Ghiggia,
4. D.________,
controparti,
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Oggetto
Domanda di revisione della sentenza 6B 304/2019 del 22 maggio 2019 del Tribunale federale svizzero
(incarto CARP n. 17.2017.46+104).
Fatti:
A.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 29 gennaio 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha dichiarato A.________ autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata, di tentata estorsione, di ripetuta diffamazione e di ingiuria. L'imputata è stata condannata alla pena detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'350.--.
B.
Con sentenza 6B 304/2019 del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale di A.________ contro la sentenza della Corte cantonale. Il Tribunale federale ha rilevato che il gravame era tardivo.
C.
Il 28 giugno 2019 A.________ ha presentato una domanda di revisione di questa sentenza invocando il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d
LTF. L'istante chiede di riesaminare il giudizio del Tribunale federale nel senso di dichiarare tempestivo il suo ricorso in materia penale.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
Diritto:
1.
Considerato che la sentenza del Tribunale federale è stata notificata all'interessata il 29 maggio 2019, l'istanza, fondata sul preteso adempimento del motivo di revisione indicato all'art. 121 lett. d
LTF, è tempestiva (cfr. art. 124 cpv. 1 lett. b
LTF).
2.
2.1. Invocando l'art. 121 lett. d
LTF l'istante sostiene che il Tribunale federale non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP le era stata notificata direttamente e personalmente affinché potesse agire di persona in questa sede.
2.2. Secondo l'art. 121 lett. d
LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Questo motivo di revisione concerne il caso in cui il Tribunale federale ha statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso da quello che risulta dagli atti (sentenza 4F 15/2017 del 30 novembre 2017 consid. 2.1). La nozione di svista presuppone che la Corte abbia omesso di prendere in considerazione un fatto o un determinato documento versato agli atti oppure che l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. L'inavvertenza implica un errore grossolano ed evidente e può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisata. Essa deve riferirsi al contenuto del fatto stesso, segnatamente alla sua percezione da parte del Tribunale federale, ma non al suo apprezzamento giuridico (DTF 122 II 17 consid. 3 e rinvii; sentenza 4F 15/2017, citata, consid. 2.1). La revisione costituisce un rimedio giuridico straordinario e non è in particolare data per correggere un'asserita violazione del diritto, come può essere il caso se il Tribunale
federale a torto non è entrato nel merito di un ricorso (sentenze 6F 42/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 4.2 e 2F 20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). Né essa può servire a sanare precedenti errori processuali delle parti (sentenza 2F 11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 3.1, in: RtiD I-2008 pag. 931 segg.).
2.3. Contrariamente all'opinione dell'istante, il Tribunale federale ha rilevato e preso in considerazione il fatto che la sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP era stata notificata sia al suo difensore sia a lei personalmente. Ha tuttavia spiegato per quali motivi, sulla base delle norme procedurali applicabili alla fattispecie, soltanto la notificazione al difensore era determinante (cfr. sentenza 6B 304/2019, citata, consid. 2.3). Con il gravame in oggetto, l'istante rimette in sostanza in discussione l'esame giuridico dell'ammissibilità del suo ricorso al Tribunale federale, criticando il fatto ch'esso sia stato ritenuto tardivo e di conseguenza dichiarato inammissibile. Ciò è però improponibile nell'ambito di una domanda di revisione. In concreto, le argomentazioni addotte dall'istante, volte a fare riesaminare i considerandi della sentenza di questa Corte, non vertono pertanto su un motivo di revisione ai sensi dell'art. 121 lett. d
LTF.
3.
Manifestamente infondata, la domanda di revisione deve quindi essere respinta. Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'istante, seguendone la soccombenza (art. 66 cpv. 1
LTF). Vista la sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2
LTF; cfr. sentenza 6B 304/2019, citata, consid. 3.2).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 11 luglio 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F 27/2019
Sentenza dell'11 luglio 2019
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Rüedi, Muschietti,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda,
3. C.________,
patrocinato dall'avv. Battista Ghiggia,
4. D.________,
controparti,
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Oggetto
Domanda di revisione della sentenza 6B 304/2019 del 22 maggio 2019 del Tribunale federale svizzero
(incarto CARP n. 17.2017.46+104).
Fatti:
A.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 29 gennaio 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha dichiarato A.________ autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata, di tentata estorsione, di ripetuta diffamazione e di ingiuria. L'imputata è stata condannata alla pena detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'350.--.
B.
Con sentenza 6B 304/2019 del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale di A.________ contro la sentenza della Corte cantonale. Il Tribunale federale ha rilevato che il gravame era tardivo.
C.
Il 28 giugno 2019 A.________ ha presentato una domanda di revisione di questa sentenza invocando il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 121 Violazione di norme procedurali |
||||||
| La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: | ||||||
| sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; | ||||||
| il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; | ||||||
| il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; | ||||||
| il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. | ||||||
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
Diritto:
1.
Considerato che la sentenza del Tribunale federale è stata notificata all'interessata il 29 maggio 2019, l'istanza, fondata sul preteso adempimento del motivo di revisione indicato all'art. 121 lett. d
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 121 Violazione di norme procedurali |
||||||
| La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: | ||||||
| sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; | ||||||
| il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; | ||||||
| il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; | ||||||
| il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 124 Termine |
||||||
| La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale: | ||||||
| per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione; | ||||||
| per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza; | ||||||
| per violazione della CEDU [1], entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 CEDU; | ||||||
| per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale. | ||||||
| Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo: | ||||||
| in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b; | ||||||
| negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 capoverso 1. | ||||||
| Sono fatti salvi i termini particolari di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008 [2] sulla responsabilità civile in materia nucleare. [3] | ||||||
| [1] RS 0.101 [2] RS 732.44 [3] Introdotto dall'all. cifra II n. 1 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957). | ||||||
2.
2.1. Invocando l'art. 121 lett. d
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 121 Violazione di norme procedurali |
||||||
| La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: | ||||||
| sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; | ||||||
| il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; | ||||||
| il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; | ||||||
| il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. | ||||||
2.2. Secondo l'art. 121 lett. d
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 121 Violazione di norme procedurali |
||||||
| La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: | ||||||
| sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; | ||||||
| il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; | ||||||
| il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; | ||||||
| il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. | ||||||
federale a torto non è entrato nel merito di un ricorso (sentenze 6F 42/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 4.2 e 2F 20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). Né essa può servire a sanare precedenti errori processuali delle parti (sentenza 2F 11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 3.1, in: RtiD I-2008 pag. 931 segg.).
2.3. Contrariamente all'opinione dell'istante, il Tribunale federale ha rilevato e preso in considerazione il fatto che la sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP era stata notificata sia al suo difensore sia a lei personalmente. Ha tuttavia spiegato per quali motivi, sulla base delle norme procedurali applicabili alla fattispecie, soltanto la notificazione al difensore era determinante (cfr. sentenza 6B 304/2019, citata, consid. 2.3). Con il gravame in oggetto, l'istante rimette in sostanza in discussione l'esame giuridico dell'ammissibilità del suo ricorso al Tribunale federale, criticando il fatto ch'esso sia stato ritenuto tardivo e di conseguenza dichiarato inammissibile. Ciò è però improponibile nell'ambito di una domanda di revisione. In concreto, le argomentazioni addotte dall'istante, volte a fare riesaminare i considerandi della sentenza di questa Corte, non vertono pertanto su un motivo di revisione ai sensi dell'art. 121 lett. d
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 121 Violazione di norme procedurali |
||||||
| La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: | ||||||
| sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; | ||||||
| il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; | ||||||
| il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; | ||||||
| il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. | ||||||
3.
Manifestamente infondata, la domanda di revisione deve quindi essere respinta. Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'istante, seguendone la soccombenza (art. 66 cpv. 1
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
||||||
| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 65 Spese giudiziarie |
||||||
| Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. | ||||||
| La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. | ||||||
| Di regola, il suo importo è di: | ||||||
| 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. | ||||||
| È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: | ||||||
| concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; | ||||||
| concernenti discriminazioni fondate sul sesso; | ||||||
| risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; | ||||||
| secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 2002 [1] sui disabili. | ||||||
| Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. | ||||||
| [1] RS 151.3 | ||||||
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 11 luglio 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni
Registro di legislazione
LTF 65
LTF 66
LTF 121
LTF 124
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 65 Spese giudiziarie |
||||||
| Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. | ||||||
| La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. | ||||||
| Di regola, il suo importo è di: | ||||||
| 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. | ||||||
| È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: | ||||||
| concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; | ||||||
| concernenti discriminazioni fondate sul sesso; | ||||||
| risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; | ||||||
| secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 2002 [1] sui disabili. | ||||||
| Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. | ||||||
| [1] RS 151.3 | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
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| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 121 Violazione di norme procedurali |
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| La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: | ||||||
| sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; | ||||||
| il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; | ||||||
| il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; | ||||||
| il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 124 Termine |
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| La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale: | ||||||
| per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione; | ||||||
| per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza; | ||||||
| per violazione della CEDU [1], entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 CEDU; | ||||||
| per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale. | ||||||
| Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo: | ||||||
| in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b; | ||||||
| negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 capoverso 1. | ||||||
| Sono fatti salvi i termini particolari di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008 [2] sulla responsabilità civile in materia nucleare. [3] | ||||||
| [1] RS 0.101 [2] RS 732.44 [3] Introdotto dall'all. cifra II n. 1 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957). | ||||||
Registro DTF
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