[AZA 0/4]
2A.421/2000/bol

II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG ***********************************

11. Mai 2001

Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der
II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Hartmann, Hungerbühler,
Müller, Bundesrichterin Yersin und Gerichtsschreiber Merz.

---------

In Sachen

1. A.,
2. B.,Beschwerdeführer, beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Arnold Weber, Waisenhausstrasse 14, St. Gallen,

gegen
Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer desKantons St. Gallen, Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Abteilung I, 1. Kammer,

betreffend
direkte Bundessteuer 1997/98
(internationale Steuerausscheidung),
Die Eheleute A. und B. sind österreichische Staatsangehörige.
Der Ehemann ist ordentlicher Professor an der Universität X. und wohnt in einem Einfamilienhaus in X., welches in je hälftigem Miteigentum der Eheleute steht. Die Ehefrau ist als selbständige Künstlerin tätig und unterstützt ihren Ehemann bei der Ausarbeitung von Publikationen und Vorträgen. Sie erwarb 1993 in Z./Österreich eine Eigentumswohnung, in der sie sich zunächst nur vorübergehend aufhielt.
In der Folge weitete sie ihr künstlerisches Engagement immer mehr aus, so dass aus den ursprünglich temporären Aufenthalten in Z. mit der Zeit ein permanenter Aufenthalt wurde. Aus der Beschäftigung als Kunstmalerin erzielte sie im Jahr 1995 einen Verlust von Fr. 1. und im Jahr 1996 einen Reingewinn von Fr. 2..

Mit Verfügung vom 22. März 1999 betreffend die direkte Bundessteuer 1997/98 veranlagte das kantonale Steueramt St. Gallen die Eheleute für die direkte Bundessteuer 1997/98 mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 3. zum Satz von Fr. 4.. Damit lehnte es das Begehren der Eheleute ab, am Wohnsitz in X. lediglich die Hälfte des gesamten ehelichen Einkommens zu besteuern.

Die Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer des Kantons St. Gallen hiess die dagegen erhobene Einsprache am 27. Oktober 1999 insoweit gut, als auch die Ehefrau in der Veranlagungsverfügung für subjektiv steuerpflichtig erklärt worden war (Ziff. 1 des Entscheiddispositivs). Im Übrigen blieb die Einsprache ohne Erfolg (Ziff. 2 des Entscheiddispositivs).
Die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (im Folgenden: Rekurskommission) wies die hierauf eingereichte Beschwerde der Eheleute A. und B. am 12. Juli 2000 ab. Darüber hinaus stellte sie in Abänderung des Entscheides der Vorinstanz fest, dass die Ehefrau aufgrund ihres Miteigentumsanteils am Grundstück in X. zufolge wirtschaftlicher Zugehörigkeit in der Schweiz beschränkt steuerpflichtig sei. Im Hinblick darauf formulierte sie das Dispositiv ihres Entscheids wie folgt:

"2. Ziffer 1 des angefochtenen Einsprache-Entscheides
der kantonalen Verwaltung für die direkte
Bundessteuer vom 27. Oktober 1999 wird aufgehoben,
und es wird festgestellt, dass B. zufolge
wirtschaftlicher Zugehörigkeit beschränkt
steuerpflichtig ist.

3. Die Beschwerdeführer bleiben für die direkte
Bundessteuer 1997/98 mit einem steuerbaren Einkommen
von Fr. 3. zum Satz von Fr. 4. und einem
Steuerbetrag von Fr. 5. pro Jahr veranlagt.. "

Am 14. September 2000 haben die Eheleute A. und B. beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde betreffend die "Direkte Bundessteuer 1997/98" eingereicht mit folgenden Anträgen:

"1. Der Entscheid der Verwaltungsrekurskommission
des Kantons St. Gallen vom 12. Juli 2000 sei aufzuheben.

2. a) Es sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin
Ziff. 2 in der Schweiz lediglich zufolge
wirtschaftlicher Zugehörigkeit für die Besteuerung
des hälftigen Miteigentumsanteils am Grundstück
Parz. Nr. ****, Y.strasse, in X. beschränkt steuerpflichtig
sei.

b) Es sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin
Ziff. 2 für das übrige Einkommen und Vermögen
in der Schweiz nicht steuerpflichtig sei.

c) Es sei festzustellen, dass der Beschwerdeführer
Ziff. 1 mit Ausnahme des Einkommens und Vermögens
aus selbständiger Erwerbstätigkeit lediglich für
die Hälfte des gesamten ehelichen Einkommens und
Vermögens zum Satze des Gesamteinkommens und -vermögens
steuerpflichtig sei.. "

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Aus den Erwägungen:

3.- a) Nach Aktenlage - und von den Beteiligten im Übrigen nicht bestritten - steht fest, dass der Ehemann den steuerrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz, die Ehefrau in Österreich hat. Ebenso ist davon auszugehen, dass die Ehegatten trotz unterschiedlichem Wohnsitz in tatsächlich und rechtlich ungetrennter Ehe leben und dass eine Gemeinschaftlichkeit der Mittel besteht (vgl. BGE 121 I 14 E. 5c S. 19).

Die Steuerpflichtigen rügen insbesondere, dass der Ehemann mit seinem gesamten Einkommen in der Schweiz besteuert wird. Wie sich aus der insofern als Erläuterung ihres Begehrens zu verstehenden Ziffer 2 des Beschwerdeantrags ergibt, meinen sie, der Ehemann sei mit Ausnahme des Einkommens aus selbständiger Tätigkeit nur für die Hälfte des gesamten ehelichen Einkommens und Vermögens zum Satze des Gesamteinkommens und Gesamtvermögens steuerpflichtig, während die Ehefrau nur bezüglich ihres Miteigentumsanteils an dem Grundstück in X., nicht jedoch für das übrige Einkommen und Vermögen der schweizerischen Bundessteuer unterliege.

b) Zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich wurde am 30. Januar 1974 ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (DBA-A, SR 0.672. 916.31) abgeschlossen, welches am 4. Dezember 1974 in Kraft getreten ist. Der Zweck dieses hier anwendbaren Abkommens (vgl. Art. 1
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 1  
  La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
und 2
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 2  
  1.   La presente convenzione s'applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse (parimente sotto forma di centesimi addizionali) per conto di ciascuno degli Stati contraenti, dei «Länder», dei Cantoni, distretti, circoli, comuni o consorzi comunali qualunque sia il sistema di riscossione.
  2.   Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, come anche le imposte sui plusvalori. La convenzione non si applica, tuttavia, alle imposte riscosse alla fonte su le vincite alle lotterie.
  3.   Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono segnatamente:
1.   In Austria:l'imposta sul reddito;l'imposta sulle società;l'imposta sulle retribuzioni concesse ai membri dei consigli d'amministrazione;l'imposta sulla sostanza;i contributi sulle sostanze sottratte alle imposte sulle successioni;l'imposta sulle aziende, compresa l'imposta sul totale dei salari;l'imposta fondiaria;il contributo delle aziende agricole e forestali;le quote delle aziende agricole e forestali al fondo di compensazione per gli aiuti familiari;l'imposta sul valore delle proprietà fondiarie non edificate (dappresso designate come «imposta austriaca»);
a.   l'imposta sul reddito;
b.   l'imposta sulle società;
c.   l'imposta sulle retribuzioni concesse ai membri dei consigli d'amministrazione;
d.   l'imposta sulla sostanza;
e.   i contributi sulle sostanze sottratte alle imposte sulle successioni;
f.   l'imposta sulle aziende, compresa l'imposta sul totale dei salari;
g.   l'imposta fondiaria;
h.   il contributo delle aziende agricole e forestali;
i.   le quote delle aziende agricole e forestali al fondo di compensazione per gli aiuti familiari;
j.   l'imposta sul valore delle proprietà fondiarie non edificate (dappresso designate come «imposta austriaca»);
2.   In Svizzera: Le imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni, distretti, circoli, comuni e comunanzesul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.) esulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanze aziendali, capitali e riserve, ecc.)
a.   sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.) e
b.   sulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanze aziendali, capitali e riserve, ecc.)
u3.   (dappresso designate come «imposta svizzera»).
  4.   La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione.
  5.   Le disposizioni della convenzione concernente l'imposizione dei benefici delle aziende s'applicano per analogia all'imposta sulle aziende riscosse su basi diverse da quelle che sono l'utile o la sostanza.
DBA-A) liegt in der gegenseitigen Abgrenzung der Besteuerungsbefugnisse der Vertragsstaaten.
Demnach dürfen in der Schweiz alle Einkünfte des in X. ansässigen Ehemannes (Art. 4
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 4  
  1.   Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile illimitatamente ad imposta nello Stato stesso.
  2.   Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
a.   detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno dei due Stati, essa è considerata residente dello Stato, contraente con il quale le relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali);
b.   se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c.   se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d.   se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo giusta l'articolo 25.
  3.   Se una persona fisica è considerata residente in uno Stato contraente, giusta il presente articolo, soltanto per una parte dell'anno, e per il resto dell'anno residente dell'altro Stato (cambiamento di domicilio), l'assoggettamento all'imposta per cui è determinata la residenza cessa, nel primo Stato, alla fine del mese civile durante il quale è avvenuto il cambiamento di domicilio. L'assoggettamento all'imposta per cui è determinante la residenza inizia nell'altro Stato col primo giorno del mese civile successivo al cambiamento di domicilio.
  4.   Non è considerata «residente di uno Stato contraente» la persona fisica non assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente di cui essa sarebbe residente giusta le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili giusta la legislazione fiscale di detto Stato e provenienti dall'altro Stato contraente.
  5.   Se, giusta il paragrafo 1, una società è considerata residente in ciascuno degli Stati contraenti, fa stato la sede centro della direzione effettiva. Il fatto che una persona abbia una partecipazione alla società o prenda decisioni riguardanti tutto un gruppo, nel caso di società appartenenti a un gruppo, non costituisce per detta società il centro della direzione effettiva in cui vengono prese le decisioni o in cui detta persona è residente.
DBA-A in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 3  
  1.   Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
  2.   Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
  3.   La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a.   almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
b.   almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
  4.   Non ha domicilio o dimora fiscale chi, domiciliato all'estero, soggiorna in Svizzera unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.
  5.   Le persone fisiche domiciliate all'estero ed ivi esonerate totalmente o parzialmente dalle imposte sul reddito in ragione della loro attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico sottostanno, in virtù dell'appartenenza personale, all'imposta nel proprio Comune d'origine. Il contribuente attinente di più Comuni è assoggettato all'imposta nel Comune di cui ha acquisito l'ultimo diritto di cittadinanza. Se non ha la cittadinanza svizzera, il contribuente è assoggettato all'imposta presso il domicilio o la sede del datore di lavoro. L'obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli ai sensi dell'articolo 9.
und Art. 6 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 6  
  1.   L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero.
  2.   L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5. Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera.
  3.   Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.
  4.   Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza.
DBG) aus seiner Arbeit an der Universität seines Wohnortes sowie aus seinen weiteren nichtselbständigen und selbständigen Tätigkeiten, aus seinem Anteil am Grundstück in X. und aus seinem beweglichen Privatvermögen besteuert werden (vgl. Art. 6
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 6  
  1.   I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
  2.   L'espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di legge riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto di beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
  3.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, ovvero da qualsiasi altra forma d'utilizzazione di beni immobili.
  4.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa e ai redditi di beni immobili che servono all'esercizio di una libera professione.
, 10
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 10  
  1.   I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi.
  3.   Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente.
  4.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.
  5.   Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917).
, 11
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 11 [1]  
  1.   Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente.
  2.   Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni garantite o meno da ipoteca ovvero portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, come anche tutti gli altri redditi equiparati a redditi di importi dati in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.
  3.   Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente in uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 7.
  4.   Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto il mutuo generatore degli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
  5.   Qualora, a seguito di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di loro e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti rimane imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917).
, 14
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 14  
  1.   I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale sede fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta sede fissa.
  2.   L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti dei medici, degli avvocati, ingegneri, architetti, dei dentisti, contabili, consulenti economici e fiscali.
, 15
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 15  
  1.   Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le rimunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest'altro Stato.
  2.   Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a.   il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi di non più di 183 giorni, in totale, nel corso dell'anno fiscale considerato;
b.   le rimunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato; e
c.   l'onere delle rimunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o sede fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
  3.   Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli adibiti alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale si trova la direzione effettiva dell'impresa.
  4.   ... [1]
 
[1] Abrogato dall'art. III del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723).
, 19
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 19  
  1.   Le rimunerazioni, comprese le pensioni, versate da uno Stato contraente a titolo di prestazioni di servizio o di lavoro attuali o precedenti sono imponibili in questo Stato [1]. Tale regola s'applica anche quando tali rimunerazioni sono versate da un «Land» federale, un Cantone, Comune, una comunanza o un'altra persona giuridica di diritto pubblico di uno dei due Stati.
  2.   La qualità di persona giuridica di diritto pubblico si determina secondo la legislazione dello Stato in cui la persona giuridica è costituita.
 
[1] Nuovo testo della frase giusta l'art. I n. 2 del Prot. del 18 gen. 1994, approvato dall'AF il 21 set. 1994 e in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 13231322; FF 1994 II 401).
und 21
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 21  
  Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente non espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
DBA-A). Der Schweiz ist auch die Besteuerungsbefugnis für die Einkünfte, die auf den Miteigentumsanteil der Ehefrau an der erwähnten Liegenschaft entfallen, zugewiesen (Art. 6
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 6  
  1.   I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
  2.   L'espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di legge riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto di beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
  3.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, ovvero da qualsiasi altra forma d'utilizzazione di beni immobili.
  4.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa e ai redditi di beni immobili che servono all'esercizio di una libera professione.
DBA-A). Hingegen hat Österreich das Besteuerungsrecht an den übrigen Einkünften der Ehefrau, einschliesslich solcher aus ihrer Eigentumswohnung in Z..

Einkünfte, die in einem Vertragsstaat besteuert werden dürfen, sind von der Besteuerung im anderen Vertragsstaat grundsätzlich ausgenommen (vgl. Art. 14 Abs. 1
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 14  
  1.   I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale sede fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta sede fissa.
  2.   L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti dei medici, degli avvocati, ingegneri, architetti, dei dentisti, contabili, consulenti economici e fiscali.
, Art. 15 Abs. 1
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 15  
  1.   Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le rimunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest'altro Stato.
  2.   Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a.   il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi di non più di 183 giorni, in totale, nel corso dell'anno fiscale considerato;
b.   le rimunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato; e
c.   l'onere delle rimunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o sede fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
  3.   Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli adibiti alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale si trova la direzione effettiva dell'impresa.
  4.   ... [1]
 
[1] Abrogato dall'art. III del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723).
und Art. 23 Abs. 1
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 23  
  1.   Se un residente in uno Stato contraente percepisce redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della convenzione, sono imponibili nell'altro Stato contraente, il primo Stato esenta da imposta detti redditi o detta sostanza, con riserva dei paragrafi seguenti, ma può, per determinare l'imposta attenente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intera sostanza, senza tener conto dell'esenzione.(2) [1] Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'Austria può imporre i redditi di cui all'articolo 15 paragrafo 1 nonché i redditi di cui all'articolo 19 (ad eccezione delle pensioni) che un residente dell'Austria percepisce da casse pubbliche svizzere in corrispettivo di un'attività esercitata in Svizzera. Se un residente dell'Austria ritrae redditi di cui agli articoli 10, 15 e 19, che giusta le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Svizzera e in Austria, l'Austria computa nell'imposta gravante i redditi di questo beneficiario una somma corrispondente all'imposta pagata in Svizzera; la somma computata non può però eccedere la parte d'imposta, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi riscossi in Svizzera.
  3.   Se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 [2], sono imponibili in Austria, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio d'imposta. Esso consiste:La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.
a.   nel computo dell'imposta pagata in Austria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 [3], nell'imposta svizzera attenente ai redditi di cui trattasi di questo residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Austria, o
b.   in una riduzione globale dell'imposta svizzera, o
c.   in una esenzione parziale dei redditi di cui si tratta dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Austria dall'ammontare lordo dei redditi percepiti dall'Austria.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. V n. 1 del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723).
[2] Nuovo rinvio giusta l'art. V n. 2 del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723).
[3] Nuovo rinvio giusta l'art. V n. 2 del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723).
Halbsatz 1 DBA-A). Anderseits darf ein Vertragsstaat bei der Festsetzung der Steuer den Steuersatz zugrunde legen, der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden Einkünfte für ihn nicht von der Besteuerung ausgenommen wären (vgl. Art. 23 Abs. 1
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 23  
  1.   Se un residente in uno Stato contraente percepisce redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della convenzione, sono imponibili nell'altro Stato contraente, il primo Stato esenta da imposta detti redditi o detta sostanza, con riserva dei paragrafi seguenti, ma può, per determinare l'imposta attenente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intera sostanza, senza tener conto dell'esenzione.(2) [1] Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'Austria può imporre i redditi di cui all'articolo 15 paragrafo 1 nonché i redditi di cui all'articolo 19 (ad eccezione delle pensioni) che un residente dell'Austria percepisce da casse pubbliche svizzere in corrispettivo di un'attività esercitata in Svizzera. Se un residente dell'Austria ritrae redditi di cui agli articoli 10, 15 e 19, che giusta le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Svizzera e in Austria, l'Austria computa nell'imposta gravante i redditi di questo beneficiario una somma corrispondente all'imposta pagata in Svizzera; la somma computata non può però eccedere la parte d'imposta, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi riscossi in Svizzera.
  3.   Se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 [2], sono imponibili in Austria, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio d'imposta. Esso consiste:La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.
a.   nel computo dell'imposta pagata in Austria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 [3], nell'imposta svizzera attenente ai redditi di cui trattasi di questo residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Austria, o
b.   in una riduzione globale dell'imposta svizzera, o
c.   in una esenzione parziale dei redditi di cui si tratta dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Austria dall'ammontare lordo dei redditi percepiti dall'Austria.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. V n. 1 del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723).
[2] Nuovo rinvio giusta l'art. V n. 2 del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723).
[3] Nuovo rinvio giusta l'art. V n. 2 del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723).
Halbsatz 2 DBA-A; Marcel Bebié, Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie auf dem Gebiete der Nachlass- und Erbschaftssteuern, Diss. Zürich 1987, S. 45 ff.).

c) Indes vermag das Abkommen grundsätzlich nicht eine dem schweizerischen Landesrecht nicht bekannte Besteuerung einzuführen, sondern schränkt nur das innerstaatlich bestehende Besteuerungsrecht ein (BGE 117 Ib 358 E. 3 S. 366; 66 I 265 E. 1 S. 270; Bebié, a.a.O., S. 34 f.). Daher ist in dem vom Doppelbesteuerungsabkommen abgesteckten Rahmen nunmehr zu prüfen, inwiefern die Beschwerdeführer nach internem Recht der schweizerischen Steuer unterliegen.

aa) Gemäss Art. 3 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 3  
  1.   Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
  2.   Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
  3.   La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a.   almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
b.   almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
  4.   Non ha domicilio o dimora fiscale chi, domiciliato all'estero, soggiorna in Svizzera unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.
  5.   Le persone fisiche domiciliate all'estero ed ivi esonerate totalmente o parzialmente dalle imposte sul reddito in ragione della loro attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico sottostanno, in virtù dell'appartenenza personale, all'imposta nel proprio Comune d'origine. Il contribuente attinente di più Comuni è assoggettato all'imposta nel Comune di cui ha acquisito l'ultimo diritto di cittadinanza. Se non ha la cittadinanza svizzera, il contribuente è assoggettato all'imposta presso il domicilio o la sede del datore di lavoro. L'obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli ai sensi dell'articolo 9.
DBG sind natürliche Personen aufgrund persönlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz haben. Dies trifft vorliegend nur für den Ehemann, nicht jedoch für die Ehefrau zu (vgl. E. 3a). Sie ist im Hinblick auf ihren Miteigentumsanteil am Grundstück in X. aber gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. c
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 4   Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi
  1.   Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a.   sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera;
b.   tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera;
c.   sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
d.   fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.
  2.   Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.
DBG aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig (vgl. Art. 655 Abs. 2 Ziff. 4
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 655 [1]  
  1.   La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.
  2.   Sono fondi nel senso di questa legge:
1.   i beni immobili;
2.   i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario;
3.   le miniere;
4.   le quote di comproprietà d'un fondo.
  3.   La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se:
1.   non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e
2.   è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
[2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
ZGB; Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, 1995, N. 7 zu Art. 4
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 4   Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi
  1.   Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a.   sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera;
b.   tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera;
c.   sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
d.   fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.
  2.   Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.
DBG).

bb) Der Umfang der Steuerpflichten bestimmt sich nach Art. 6
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 6  
  1.   L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero.
  2.   L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5. Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera.
  3.   Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.
  4.   Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza.
DBG: Bei persönlicher Zugehörigkeit ist die Steuerpflicht - ausgenommen im Ausland befindliche Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke - unbeschränkt (Abs. 1); bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit beschränkt sich die Steuerpflicht auf die Teile des Einkommens, für die nach den Art. 4
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 4   Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi
  1.   Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a.   sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera;
b.   tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera;
c.   sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
d.   fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.
  2.   Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.
und 5
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 5   Altri elementi imponibili
  1.   Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a. [1]   esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera;
abis. [2]   esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera e, in virtù della convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale conclusa con lo Stato confinante interessato, alla Svizzera è accordato il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero;
b. [3]   in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;
c.   sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera;
d.   ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
e.   ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
f. [4]   ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; è esclusa l'imposizione dei marittimi per l'attività lucrativa a bordo di una nave battente bandiera svizzera e il cui esercizio fa capo a tale datore di lavoro.
  2.   Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 573; FF 2024 650).
[2] Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 573; FF 2024 650).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 573; FF 2024 650).
DBG eine Steuerpflicht in der Schweiz besteht, wobei mindestens das in der Schweiz erzielte Einkommen zu versteuern ist (Abs. 2). Daraus folgt für den Ehemann eine unbeschränkte Steuerpflicht in der Schweiz, während die Steuerpflicht der Ehefrau lediglich das Einkommen aus ihrem Miteigentumsanteil an der Liegenschaft in X. umfasst (Peter Agner/Angelo Digeronimo/Hans-Jürg Neuhaus/Gotthard Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Ergänzungsband, 2000, N. 7a zu Art. 4
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 4   Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi
  1.   Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a.   sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera;
b.   tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera;
c.   sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
d.   fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.
  2.   Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.
DBG; Agner/Jung/Steinmann, a.a.O., N. 2 zu Art. 6
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 6  
  1.   L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero.
  2.   L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5. Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera.
  3.   Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.
  4.   Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza.
DBG; Ernst Känzig, Die Eidgenössische Wehrsteuer [Direkte Bundessteuer], I. Teil, 2. Aufl. 1982, N. 2 zu Art. 3
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 6  
  1.   L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero.
  2.   L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5. Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera.
  3.   Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.
  4.   Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza.
WStB).

cc) Natürliche Personen, die nur für einen Teil ihres Einkommens in der Schweiz steuerpflichtig sind, entrichten die Steuer für die in der Schweiz steuerbaren Werte nach dem Steuersatz, der ihrem gesamten Einkommen entspricht (Art. 7 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 7  
  1.   Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.
  2.   I contribuenti domiciliati all'estero devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi in Svizzera almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera.
DBG). Steuerpflichtige mit Wohnsitz im Ausland entrichten die Steuern für Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke in der Schweiz mindestens zu dem Steuersatz, der dem in der Schweiz erzielten Einkommen entspricht (Art. 7 Abs. 2
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 7  
  1.   Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.
  2.   I contribuenti domiciliati all'estero devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi in Svizzera almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera.
DBG). Gemäss Art. 9 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 9   Coniugi; partner registrati; figli sotto l'autorità parentale [1]
  1.   Il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni.
  1bis.   Il reddito di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata. [2]
  2.   Il reddito dei figli soggetti all'autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, è cumulato con quello del detentore dell'autorità parentale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 24 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
[2] Introdotto dall'all. n. 24 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
DBG wird das Einkommen von Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, ohne Rücksicht auf den Güterstand zusammengerechnet (sog. Faktorenaddition).

dd) Demnach sind die Beschwerdeführer entsprechend Ziff. 3 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids für die in der Schweiz steuerbaren Werte zusammen zu veranlagen. Wie die Vorinstanz zudem bereits richtig festgehalten hat (vgl.
angefochtener Entscheid E. 3d/aa S. 14), ist der Ehemann dabei für sein (eigenes) Einkommen zum Satze des gesamten ehelichen Einkommens steuerpflichtig, während die Ehefrau als Steuersubjekt Steuern nur bezogen auf die Einkünfte an ihrem Miteigentumsanteil am Grundstück in X. schuldet (vgl. auch Thomas A. Müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Diss. Bern 1999, S. 205 ff.); der Steuersatz entspricht für sie ebenfalls dem gesamten ehelichen Einkommen, nachdem dieses höher ist als das aus dem Miteigentumsanteil erzielte Einkommen. Dessen ungeachtet haften die Eheleute für den gesamten sich nach obigen Grundsätzen ergebenden Betrag der direkten Bundessteuer aber gemäss Art. 13 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 13   Responsabilità e responsabilità solidale
  1.   I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell'imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito dei figli.
  2.   La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.
  3.   Con il contribuente rispondono solidalmente:
a.   i figli soggetti all'autorità parentale, sino a concorrenza della loro quota nell'imposta complessiva;
b.   i soci domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita sino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all'estero;
c.   i compratori e i venditori di immobili siti in Svizzera, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute da un commerciante o da un mediatore per tale attività, quando quest'ultimi non hanno domicilio fiscale in Svizzera;
d.   le persone incaricate della liquidazione d'imprese o stabilimenti d'impresa siti in Svizzera, dell'alienazione o della realizzazione di fondi siti in Svizzera, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto ove il contribuente non abbia domicilio fiscale in Svizzera.
  4.   L'amministratore dell'eredità e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.
DBG solidarisch.

d) Die Beschwerdeführer argumentieren unter Berufung auf Art. 159
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 159  
  1.   La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
  2.   I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
  3.   Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
, 163
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 163  
  1.   I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
  2.   Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
  3.   In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
und 285 Abs. 1
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 285 [1]  
  1.   Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio.
  2.   Il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi.
  3.   Il contributo è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
ZGB sowie auf den Gesichtspunkt der Einheit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eheleute, dass jeder Ehegatte "nur für einen sachgerechten Anteil am Gesamteinkommen und -vermögen" besteuert werden dürfe. Sie lehnen sich insoweit an zwei anderweitig ergangene Entscheide des Verwaltungsgerichts Zürich vom 14. September 1993 und 25. Februar 1998 an (publiziert in StE 1994 B 11.3 Nr. 8 = ZStP 1994 S. 49 und StE 1998 B 11.3 Nr. 11 = ZStP 1998 S. 197). Das Zürcher Verwaltungsgericht hatte in Bezug auf kantonale Steuern darüber zu befinden, wie ein in der Schweiz unbeschränkt Steuerpflichtiger besteuert werden soll, wenn die Ehefrau bei ungetrennter Ehe ihren Wohnsitz in Schweden bzw. Deutschland hat. Hierzu hatte es im Wesentlichen ausgeführt, dass wenn ein Ehegatte nicht im Kanton steuerpflichtig sei, der andere im Kanton steuerpflichtige Gatte nicht für das gesamte eheliche Einkommen und Vermögen besteuert werden dürfe, sondern nur für den auf ihn entfallenden Anteil. Bei der Bestimmung dieses Anteils sei zu berücksichtigen, dass die Eheleute ihre persönlichen finanziellen Mittel nicht ohne Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse des anderen
Gatten verwenden könnten.
Dafür kämen ihnen nicht nur ihre eigenen Einkünfte und Vermögenswerte zugute, sondern auch diejenigen des Partners.
Ein einzelner Ehegatte verfüge deshalb regelmässig entweder über mehr oder weniger Einkommen und Vermögen, als er selber erwirtschaftet habe. Lebten die Eheleute in ungetrennter Ehe, dürfe der im Kanton steuerpflichtige Ehegatte zur Vermeidung von sachwidrigen und willkürlichen Ergebnissen daher nicht wie eine unverheiratete oder in getrennter Ehe lebende Person behandelt werden. Angemessen sei es, den im Kanton zu besteuernden Anteil am Einkommen und Vermögen entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum interkantonalen Steuerrecht zu bestimmen (vgl. insbes. E. 3b von StE 1998 B 11. 3 Nr. 11 = ZStP 1998 S. 199 f.). Bezüglich des in der Schweiz erzielten Einkommens des Ehemannes aus unselbständiger Arbeit würde dies vorliegend auf eine (nicht unbedingt hälftige) Teilung des Besteuerungsrechts zwischen der Schweiz und Österreich hinauslaufen (vgl. zum interkantonalen Recht BGE 121 I 14 E. 4b und 6c S. 17 und 20 f.; Locher, Die Praxis der Bundessteuern, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 3, I B, 3).

e) Ein dem Zürcher Verwaltungsgericht entsprechendes Vorgehen ist vorliegend in Bezug auf die direkte Bundessteuer indes nicht angezeigt. Die Regeln zur interkantonalen Besteuerung sind auf internationaler Ebene grundsätzlich nicht anwendbar (vgl. BGE 11 409 E. 2 S. 413; 73 I 191 E. 2 S. 199; 103 Ia 233 E. 2 S. 235 f.; Peter Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 2000, S. 52; Ernst Höhn in Kommentar zur Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, N. 66 f. zu Art. 46 Abs. 2 aBV). Sie sind vom Bundesgericht im Hinblick auf die kantonalen und nicht auf die internationalen Verhältnisse entwickelt worden. Dementsprechend ist auch darauf verzichtet worden, in der neuen Bundesverfassung die internationale Doppelbesteuerung neben der interkantonalen zu erwähnen; insoweit merkte der Bundesrat in seiner Botschaft vom 20. November 1996 über eine neue Bundesverfassung an, es sollten nicht die gleichen Grundsätze angewendet werden, weil nicht Gewähr geboten sei, dass der andere Staat Gegenrecht zur Anwendung bringe (BBl 1997 I 346).

Im Verhältnis zu Österreich wird das Besteuerungsrecht des Bundes bereits durch das erwähnte Doppelbesteuerungsabkommen vom 30. Januar 1974 (DBA-A) eingeschränkt. An die sich daraus ergebenden Kollisionsregeln hat sich die Vorinstanz gehalten. Dadurch ist vorliegend in Bezug auf Österreich keine Doppelbesteuerung ersichtlich. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer werden sie auch nicht wie allein stehende Personen oder getrennt lebende Ehegatten behandelt, da auf sie der Ehegattentarif angewendet wird (vgl. Art. 36 Abs. 2
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 36  
  1.   L'imposta per un anno fiscale è: Franchi fino a 15 200 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 0.77 ; per 33 200 franchi di reddito 138.60 e per 100 franchi di reddito in più 0.88 in più; per 43 500 franchi di reddito 229.20 e per 100 franchi di reddito in più 2.64 in più; per 58 000 franchi di reddito 612.00 e per 100 franchi di reddito in più 2.97 in più; per 76 200 franchi di reddito 1 152.50 e per 100 franchi di reddito in più 5.94 in più; per 82 100 franchi di reddito 1 502.95 e per 100 franchi di reddito in più 6.60 in più; per 108 900 franchi di reddito 3 271.75 e per 100 franchi di reddito in più 8.80 in più; per 141 500 franchi di reddito 6 140.55 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più; per 185 100 franchi di reddito 10 936.55 e per 100 franchi di reddito in più 13.20 in più; per 793 900 franchi di reddito 91 298.15 per 794 000 franchi di reddito 91 310.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più. [1]
  2.   Per i coniugi viventi in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a: Franchi fino a 29 700 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 1.00 ; per 53 400 franchi di reddito 237.00 e per 100 franchi di reddito in più 2.00 in più; per 61 300 franchi di reddito 395.00 e per 100 franchi di reddito in più 3.00 in più; per 79 100 franchi di reddito 929.00 e per 100 franchi di reddito in più 4.00 in più; per 94 900 franchi di reddito 1 561.00 e per 100 franchi di reddito in più 5.00 in più; per 108 700 franchi di reddito 2 251.00 e per 100 franchi di reddito in più 6.00 in più; per 120 600 franchi di reddito 2 965.00 e per 100 franchi di reddito in più 7.00 in più; per 130 500 franchi di reddito 3 658.00 e per 100 franchi di reddito in più 8.00 in più; per 138 400 franchi di reddito 4 290.00 e per 100 franchi di reddito in più 9.00 in più; per 144 300 franchi di reddito 4 821.00 e per 100 franchi di reddito in più 10.00 in più; per 148 300 franchi di reddito 5 221.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più; per 150 400 franchi di reddito 5 452.00 e per 100 franchi di reddito in più 12.00 in più; per 152 400 franchi di reddito 5 692.00 e per 100 franchi di reddito in più 13.00 in più; per 941 300 franchi di reddito 108 249.00 per 941 400 franchi di reddito 108 261.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più. [2]
  2bis.   Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi che vivono in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 263 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa. [3]
  3.   L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 2 cpv. 1 dell'O del DFF del 10 set. 2025 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 579, 621).
[2] Nuovo testo giusta l'art. 2 cpv. 2 dell'O del DFF del 10 set. 2025 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 579).
[3] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455; FF 2009 4095). Nuovo testo giusta l'art. 2 cpv. 3 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla pro-gressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).
und 214 Abs. 2
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 36  
  1.   L'imposta per un anno fiscale è: Franchi fino a 15 200 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 0.77 ; per 33 200 franchi di reddito 138.60 e per 100 franchi di reddito in più 0.88 in più; per 43 500 franchi di reddito 229.20 e per 100 franchi di reddito in più 2.64 in più; per 58 000 franchi di reddito 612.00 e per 100 franchi di reddito in più 2.97 in più; per 76 200 franchi di reddito 1 152.50 e per 100 franchi di reddito in più 5.94 in più; per 82 100 franchi di reddito 1 502.95 e per 100 franchi di reddito in più 6.60 in più; per 108 900 franchi di reddito 3 271.75 e per 100 franchi di reddito in più 8.80 in più; per 141 500 franchi di reddito 6 140.55 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più; per 185 100 franchi di reddito 10 936.55 e per 100 franchi di reddito in più 13.20 in più; per 793 900 franchi di reddito 91 298.15 per 794 000 franchi di reddito 91 310.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più. [1]
  2.   Per i coniugi viventi in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a: Franchi fino a 29 700 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 1.00 ; per 53 400 franchi di reddito 237.00 e per 100 franchi di reddito in più 2.00 in più; per 61 300 franchi di reddito 395.00 e per 100 franchi di reddito in più 3.00 in più; per 79 100 franchi di reddito 929.00 e per 100 franchi di reddito in più 4.00 in più; per 94 900 franchi di reddito 1 561.00 e per 100 franchi di reddito in più 5.00 in più; per 108 700 franchi di reddito 2 251.00 e per 100 franchi di reddito in più 6.00 in più; per 120 600 franchi di reddito 2 965.00 e per 100 franchi di reddito in più 7.00 in più; per 130 500 franchi di reddito 3 658.00 e per 100 franchi di reddito in più 8.00 in più; per 138 400 franchi di reddito 4 290.00 e per 100 franchi di reddito in più 9.00 in più; per 144 300 franchi di reddito 4 821.00 e per 100 franchi di reddito in più 10.00 in più; per 148 300 franchi di reddito 5 221.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più; per 150 400 franchi di reddito 5 452.00 e per 100 franchi di reddito in più 12.00 in più; per 152 400 franchi di reddito 5 692.00 e per 100 franchi di reddito in più 13.00 in più; per 941 300 franchi di reddito 108 249.00 per 941 400 franchi di reddito 108 261.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più. [2]
  2bis.   Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi che vivono in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 263 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa. [3]
  3.   L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 2 cpv. 1 dell'O del DFF del 10 set. 2025 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 579, 621).
[2] Nuovo testo giusta l'art. 2 cpv. 2 dell'O del DFF del 10 set. 2025 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 579).
[3] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455; FF 2009 4095). Nuovo testo giusta l'art. 2 cpv. 3 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla pro-gressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).
DBG). Die von den Beschwerdeführern grundsätzlich begehrte Besteuerung nur des hälftigen ehelichen Einkommens und Vermögens in der Schweiz würde im Übrigen zu einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung gegenüber anderen - unter anderem in ungetrennter Ehe lebenden - Steuerpflichtigen führen, da dadurch ein Teil des laut Doppelbesteuerungsabkommen und Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer in der Schweiz steuerbaren Einkommens steuerfrei bliebe. Bereits wegen Art. 14 Abs. 1
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 14  
  1.   I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale sede fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta sede fissa.
  2.   L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti dei medici, degli avvocati, ingegneri, architetti, dei dentisti, contabili, consulenti economici e fiscali.
, Art. 15 Abs. 1
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 15  
  1.   Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le rimunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest'altro Stato.
  2.   Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a.   il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi di non più di 183 giorni, in totale, nel corso dell'anno fiscale considerato;
b.   le rimunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato; e
c.   l'onere delle rimunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o sede fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
  3.   Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli adibiti alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale si trova la direzione effettiva dell'impresa.
  4.   ... [1]
 
[1] Abrogato dall'art. III del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723).
und Art. 19 Abs. 1
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 19  
  1.   Le rimunerazioni, comprese le pensioni, versate da uno Stato contraente a titolo di prestazioni di servizio o di lavoro attuali o precedenti sono imponibili in questo Stato [1]. Tale regola s'applica anche quando tali rimunerazioni sono versate da un «Land» federale, un Cantone, Comune, una comunanza o un'altra persona giuridica di diritto pubblico di uno dei due Stati.
  2.   La qualità di persona giuridica di diritto pubblico si determina secondo la legislazione dello Stato in cui la persona giuridica è costituita.
 
[1] Nuovo testo della frase giusta l'art. I n. 2 del Prot. del 18 gen. 1994, approvato dall'AF il 21 set. 1994 e in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 13231322; FF 1994 II 401).
in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere)

Art. 23  
  1.   Se un residente in uno Stato contraente percepisce redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della convenzione, sono imponibili nell'altro Stato contraente, il primo Stato esenta da imposta detti redditi o detta sostanza, con riserva dei paragrafi seguenti, ma può, per determinare l'imposta attenente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intera sostanza, senza tener conto dell'esenzione.(2) [1] Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'Austria può imporre i redditi di cui all'articolo 15 paragrafo 1 nonché i redditi di cui all'articolo 19 (ad eccezione delle pensioni) che un residente dell'Austria percepisce da casse pubbliche svizzere in corrispettivo di un'attività esercitata in Svizzera. Se un residente dell'Austria ritrae redditi di cui agli articoli 10, 15 e 19, che giusta le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Svizzera e in Austria, l'Austria computa nell'imposta gravante i redditi di questo beneficiario una somma corrispondente all'imposta pagata in Svizzera; la somma computata non può però eccedere la parte d'imposta, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi riscossi in Svizzera.
  3.   Se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 [2], sono imponibili in Austria, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio d'imposta. Esso consiste:La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.
a.   nel computo dell'imposta pagata in Austria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 [3], nell'imposta svizzera attenente ai redditi di cui trattasi di questo residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Austria, o
b.   in una riduzione globale dell'imposta svizzera, o
c.   in una esenzione parziale dei redditi di cui si tratta dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Austria dall'ammontare lordo dei redditi percepiti dall'Austria.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. V n. 1 del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723).
[2] Nuovo rinvio giusta l'art. V n. 2 del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723).
[3] Nuovo rinvio giusta l'art. V n. 2 del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723).
DBA-A dürfte dieser Teil nämlich nicht in Österreich besteuert werden. Letztlich wird die hier beschrittene Vorgehensweise auch dem Grundsatz der
Besteuerung der Eheleute nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gerecht.

_____________
Lausanne, 11. Mai 2001
2A.421/2000 11. maggio 2001 29. maggio 2001 Tribunale federale Inedito Finanze pubbliche e diritto tributario

Oggetto -

Registro di legislazione
CC 159
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 159  
  1.   La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
  2.   I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
  3.   Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
CC 163
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 163  
  1.   I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
  2.   Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
  3.   In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
CC 285
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 285 [1]  
  1.   Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio.
  2.   Il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi.
  3.   Il contributo è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
CC 655
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 655 [1]  
  1.   La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.
  2.   Sono fondi nel senso di questa legge:
1.   i beni immobili;
2.   i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario;
3.   le miniere;
4.   le quote di comproprietà d'un fondo.
  3.   La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se:
1.   non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e
2.   è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
[2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
DIN 3 LIFD 3
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 3  
  1.   Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
  2.   Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
  3.   La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a.   almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
b.   almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
  4.   Non ha domicilio o dimora fiscale chi, domiciliato all'estero, soggiorna in Svizzera unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.
  5.   Le persone fisiche domiciliate all'estero ed ivi esonerate totalmente o parzialmente dalle imposte sul reddito in ragione della loro attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico sottostanno, in virtù dell'appartenenza personale, all'imposta nel proprio Comune d'origine. Il contribuente attinente di più Comuni è assoggettato all'imposta nel Comune di cui ha acquisito l'ultimo diritto di cittadinanza. Se non ha la cittadinanza svizzera, il contribuente è assoggettato all'imposta presso il domicilio o la sede del datore di lavoro. L'obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli ai sensi dell'articolo 9.
LIFD 4
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 4   Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi
  1.   Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a.   sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera;
b.   tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera;
c.   sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
d.   fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.
  2.   Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.
LIFD 5
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 5   Altri elementi imponibili
  1.   Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a. [1]   esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera;
abis. [2]   esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera e, in virtù della convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale conclusa con lo Stato confinante interessato, alla Svizzera è accordato il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero;
b. [3]   in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;
c.   sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera;
d.   ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
e.   ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
f. [4]   ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; è esclusa l'imposizione dei marittimi per l'attività lucrativa a bordo di una nave battente bandiera svizzera e il cui esercizio fa capo a tale datore di lavoro.
  2.   Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 573; FF 2024 650).
[2] Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 573; FF 2024 650).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 573; FF 2024 650).
LIFD 6
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 6  
  1.   L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero.
  2.   L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5. Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera.
  3.   Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.
  4.   Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza.
LIFD 7
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 7  
  1.   Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.
  2.   I contribuenti domiciliati all'estero devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi in Svizzera almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera.
LIFD 9
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 9   Coniugi; partner registrati; figli sotto l'autorità parentale [1]
  1.   Il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni.
  1bis.   Il reddito di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata. [2]
  2.   Il reddito dei figli soggetti all'autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, è cumulato con quello del detentore dell'autorità parentale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 24 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
[2] Introdotto dall'all. n. 24 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
LIFD 13
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 13   Responsabilità e responsabilità solidale
  1.   I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell'imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito dei figli.
  2.   La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.
  3.   Con il contribuente rispondono solidalmente:
a.   i figli soggetti all'autorità parentale, sino a concorrenza della loro quota nell'imposta complessiva;
b.   i soci domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita sino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all'estero;
c.   i compratori e i venditori di immobili siti in Svizzera, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute da un commerciante o da un mediatore per tale attività, quando quest'ultimi non hanno domicilio fiscale in Svizzera;
d.   le persone incaricate della liquidazione d'imprese o stabilimenti d'impresa siti in Svizzera, dell'alienazione o della realizzazione di fondi siti in Svizzera, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto ove il contribuente non abbia domicilio fiscale in Svizzera.
  4.   L'amministratore dell'eredità e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.
LIFD 36
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 36  
  1.   L'imposta per un anno fiscale è: Franchi fino a 15 200 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 0.77 ; per 33 200 franchi di reddito 138.60 e per 100 franchi di reddito in più 0.88 in più; per 43 500 franchi di reddito 229.20 e per 100 franchi di reddito in più 2.64 in più; per 58 000 franchi di reddito 612.00 e per 100 franchi di reddito in più 2.97 in più; per 76 200 franchi di reddito 1 152.50 e per 100 franchi di reddito in più 5.94 in più; per 82 100 franchi di reddito 1 502.95 e per 100 franchi di reddito in più 6.60 in più; per 108 900 franchi di reddito 3 271.75 e per 100 franchi di reddito in più 8.80 in più; per 141 500 franchi di reddito 6 140.55 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più; per 185 100 franchi di reddito 10 936.55 e per 100 franchi di reddito in più 13.20 in più; per 793 900 franchi di reddito 91 298.15 per 794 000 franchi di reddito 91 310.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più. [1]
  2.   Per i coniugi viventi in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a: Franchi fino a 29 700 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 1.00 ; per 53 400 franchi di reddito 237.00 e per 100 franchi di reddito in più 2.00 in più; per 61 300 franchi di reddito 395.00 e per 100 franchi di reddito in più 3.00 in più; per 79 100 franchi di reddito 929.00 e per 100 franchi di reddito in più 4.00 in più; per 94 900 franchi di reddito 1 561.00 e per 100 franchi di reddito in più 5.00 in più; per 108 700 franchi di reddito 2 251.00 e per 100 franchi di reddito in più 6.00 in più; per 120 600 franchi di reddito 2 965.00 e per 100 franchi di reddito in più 7.00 in più; per 130 500 franchi di reddito 3 658.00 e per 100 franchi di reddito in più 8.00 in più; per 138 400 franchi di reddito 4 290.00 e per 100 franchi di reddito in più 9.00 in più; per 144 300 franchi di reddito 4 821.00 e per 100 franchi di reddito in più 10.00 in più; per 148 300 franchi di reddito 5 221.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più; per 150 400 franchi di reddito 5 452.00 e per 100 franchi di reddito in più 12.00 in più; per 152 400 franchi di reddito 5 692.00 e per 100 franchi di reddito in più 13.00 in più; per 941 300 franchi di reddito 108 249.00 per 941 400 franchi di reddito 108 261.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più. [2]
  2bis.   Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi che vivono in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 263 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa. [3]
  3.   L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 2 cpv. 1 dell'O del DFF del 10 set. 2025 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 579, 621).
[2] Nuovo testo giusta l'art. 2 cpv. 2 dell'O del DFF del 10 set. 2025 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 579).
[3] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455; FF 2009 4095). Nuovo testo giusta l'art. 2 cpv. 3 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla pro-gressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).
LIFD 214
Registro DTF
Weitere Urteile ab 2000
FF