Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 276/2015
Sentenza dell'8 marzo 2016
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Ursprung, Frésard, Heine, Wirthlin,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dallo Studio Legale Avv. Silvio Pestelacci,
ricorrente,
contro
Helsana Assicurazioni SA, Diritto dei sinistri, Svizzera tedesca/Ticino - Infortuni, viale Portone 2, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nozione di infortunio; lesione corporale assimilabile a infortunio),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 marzo 2015.
Fatti:
A.
A.a. Il 28 febbraio 2011 è stata impiantata ad A.________, geologo indipendente, una protesi nell'anca sinistra. Il 7 marzo 2012, in seguito a complicazioni derivanti dal precedente intervento, è stata inserita quella che sarebbe dovuta essere la protesi definitiva.
A.b. Successivamente A.________, secondo le sue dichiarazioni, ha subito la rottura della protesi, mentre stava uscendo dal suo autoveicolo. Il 12 settembre 2013 egli ha dovuto effettuare un nuovo intervento.
A.c. Il 22 aprile 2014 mediante decisione formale Helsana Assicurazioni SA, come assicuratore contro gli infortuni, ha negato il proprio obbligo a versare prestazioni: l'assicuratore ha considerato che la rottura della protesi era dovuta a malattia o meglio a un fenomeno degenerativo, difettando quindi la presenza di un evento esterno straordinario. Analogamente è stata esclusa la possibilità di far ricadere il disturbo fra le lesioni corporali parificate, non figurando tale aspetto sull'elenco di cui all'art. 9 cpv. 2
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio - Non costituiscono una lesione corporale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge i danni non imputabili all'infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. |
B.
Con giudizio del 9 marzo 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio sia riformato nel senso di accertare un obbligo di Helsana Assicurazioni SA a erogare le prestazioni.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio - Non costituiscono una lesione corporale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge i danni non imputabili all'infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
2.
Nella misura in cui il ricorrente fonda le sue argomentazioni su una procedura civile avviata dopo l'emanazione del giudizio cantonale, il ricorso si rivela inammissibile. Infatti, la presentazione di nova in senso proprio è esclusa dinanzi al Tribunale federale (art. 99 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
3.
Anche in sede federale l'oggetto del contendere è la questione se la rottura della protesi all'anca sinistra possa essere oggetto di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, segnatamente se si tratta di un infortunio (consid. 4) o di una lesione corporale parificabile ai postumi di infortunio (consid. 5).
4.
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver illustrato lo svolgimento della procedura e presentato le disposizioni legali ritenute applicabili, senza addentrarsi nei dettagli della dinamica dell'evento, ha escluso in ogni modo la presenza di un fattore causale esterno, elemento costitutivo per un infortunio. E a questo risultato è giunto, pur considerando lo svolgimento dei fatti espresso dal ricorrente, secondo cui la frattura della protesi sarebbe da situare temporalmente al momento in cui ha compiuto un movimento insolito mentre stava scendendo dal suo autoveicolo, non potendo aprire completamente la portiera per il forte traffico. Parimenti è stata scartata l'ipotesi di uno sforzo straordinario, poiché il gesto dell'uscire da un'automobile è parificabile a un gesto quotidiano che non sollecita oltremisura il corpo. La circostanza che l'assicurato fosse portatore di una protesi è stato definito irrilevante. Non è stata ammessa per finire nemmeno la realizzazione di un movimento scombinato.
4.2. Il ricorrente, dopo aver riassunto le tappe principali della procedura, sostiene che il suo caso debba risolvere il quesito a sapere se la rottura di una protesi (apparentemente difettosa) sia da trattare come infortunio o malattia. Proprio la difettosità della protesi, secondo il ricorrente, deve essere considerata quale fattore esterno, peraltro di natura repentina. Ad ogni modo, proprio perché le protesi sono prodotti di altissima qualità, sarebbe sicuramente inabituale e straordinaria la costruzione di un impianto difettoso. Tale aspetto comporterebbe inoltre la realizzazione di uno sforzo eccessivo, essendosi fratturata la protesi. A torto la Corte cantonale parlerebbe pertanto di malattia o infortunio pregresso all'anca.
4.3.
4.3.1. A norma dell'art. 4
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 4 Infortunio - È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. |
4.3.2. In maniera impropria il ricorrente tenta di spostare l'adempimento del fattore esterno sulle conseguenze del suo movimento, discostandosi dai principi sovraesposti. Decisiva al riguardo, come accertato dalla Corte cantonale, è soltanto la rottura della protesi mentre il ricorrente compiva un movimento in una situazione del tutto usuale, come l'uscire dall'automobile, ancorché con la portiera non aperta completamente a causa del forte traffico. Certo, è possibile che il ricorrente abbia dovuto prestare attenzione alla viabilità, tuttavia non si può nemmeno concludere che si sia trattato di un movimento insolito e scomposto, dato che la situazione è assimilabile alla sosta in un parcheggio stretto. Del resto, la rottura in quanto tale di una protesi difettosa, aspetto sottolineato dal ricorrente, è un mero fattore interno al corpo umano, che difetta sia del carattere causale esterno sia di quello straordinario (già in tal senso STFA 1936 pag. 69 seg. e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 29 ottobre 1918 in re P. consid. 3; KURT SCHOCH, Der Unfallbegriff in der schweizerischen privaten Einzel-Unfall-Versicherung, 1930, pagg. 76-79; ANDRÉ GHÉLEW/OLIVIER RAMELET/JEAN-BAPTISTE RITTER, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, 1992, pag. 77). Sotto questo profilo le critiche del ricorrente non sono fondate.
5.
5.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver presentato le disposizioni legali considerate pertinenti, la prassi e la raccomandazione n. 2/86 della Commissione ad hoc sinistri LAINF, ha negato che si potesse concludere per una lesione corporale parificabile ai postumi di infortunio (art. 9 cpv. 2
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio - Non costituiscono una lesione corporale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge i danni non imputabili all'infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio - Non costituiscono una lesione corporale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge i danni non imputabili all'infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. |
5.2. Il ricorrente contesta l'interpretazione data dai giudici ticinesi all'art. 9
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio - Non costituiscono una lesione corporale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge i danni non imputabili all'infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio - Non costituiscono una lesione corporale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge i danni non imputabili all'infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. |
5.3. Contrariamente all'argomentazione del ricorrente, in maniera incontestata nel caso concreto, è stata la protesi a fratturarsi, ancorché ancorata in un osso. Non si è quindi in presenza di una lesione a norma dell'art. 9 cpv. 2
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio - Non costituiscono una lesione corporale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge i danni non imputabili all'infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio - Non costituiscono una lesione corporale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge i danni non imputabili all'infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio - Non costituiscono una lesione corporale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge i danni non imputabili all'infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 12 Danni materiali - L'assicurato ha diritto al risarcimento dei danni causati da infortunio agli oggetti che sostituiscono una parte del corpo od una sua funzione. Le spese di sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie sono prese a carico solo se il pregiudizio fisico abbisogna di cure. |
6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 8 marzo 2016
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi