Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2013.191 + BP.2013.83

Decisione del 3 aprile 2014 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Valeria Galli,

Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Riunione di procedimenti (art. 30
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 30   Eccezioni
  Per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti.
CPP)

Effetto sospensivo (art. 387
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 387   Effetto sospensivo
  I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso.
CPP)

Fatti:

A. Nel 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), grazie ad una segnalazione della Direzione Nazionale Antimafia di Roma, la quale, in coordinazione con la Procura della Repubblica di Napoli, conduce un'inchiesta parallela in Italia, ha aperto un procedimento penale, palesatosi agli indagati solo nel mese di maggio 2013, a carico di B. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2]1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 [3] sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 [4] sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale. [5]
  2.   Vi è caso grave segnatamente se l'autore:Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. [6]
a. [7]   agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b.   agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c.   realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
  3.   L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Vedi anche le dis. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[6] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[7] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
CP), organizzazione criminale (art. 260ter
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.   partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, ocommettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
1.   commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
2.   commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b.   sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
  2.   Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 [2].
  3.   Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
  4.   Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
  5.   È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP), appropriazione indebita aggravata (art. 138 n
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.   partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, ocommettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
1.   commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
2.   commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b.   sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
  2.   Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 [2].
  3.   Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
  4.   Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
  5.   È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
. 2 CP), subordinatamente amministrazione infedele aggravata (art. 158 n
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.   partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, ocommettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
1.   commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
2.   commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b.   sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
  2.   Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 [2].
  3.   Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
  4.   Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
  5.   È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
. 2 CP), subordinatamente infedeltà nella gestione pubblica (art. 314
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 314 [1]  
  I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP), falsità in documenti (art. 251
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
[2] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP) e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 253  
  Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP). Inizialmente, l'istruzione concerneva due filoni investigativi: il primo legato al sospetto di speculazione immobiliare "C.", con riciclaggio in Svizzera di valori patrimoniali del clan mafioso D.; il secondo relativo al sospetto di distrazioni di valori patrimoniali del Ministero degli interni italiano, Fondo Edifici Culto (FEC), e relativo riciclaggio in Svizzera.

B. Il 30 luglio 2013 A., cittadino italiano residente in Messico, ha sporto denuncia penale nei confronti segnatamente di B., presidente della società E. SA (già F. SA), a Z., società che avrebbe commesso malversazioni per 9-10 milioni di franchi a danno di un conto bancario presso la Banca G. SA, a Y., da lei gestito e di pertinenza del denunciante (act. 7.2).

C. Sulla base di tale denuncia, il 5 agosto 2013 il MPC ha aperto un secondo procedimento penale a carico di B. per titolo di appropriazione indebita (art. 138
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 138  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
  2.   Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria [1] se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
 
[1] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
CP), truffa (art. 146
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 146  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa. [1]
  3.   La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP), amministrazione infedele (art. 158
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 158  
  1.   Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. [1]
  2.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  3.   L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
 
[1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP), falsità in documenti (art. 251 n
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 158  
  1.   Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. [1]
  2.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  3.   L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
 
[1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2]1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 [3] sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 [4] sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale. [5]
  2.   Vi è caso grave segnatamente se l'autore:Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. [6]
a. [7]   agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b.   agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c.   realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
  3.   L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Vedi anche le dis. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[6] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[7] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
CP), causa nella quale il denunciante si è costituito accusatore privato.

D. Con decisione dell'11 dicembre 2013 il MPC ha decretato la riunione in un unico procedimento degli incarti n° SV.12-0150 e n° SV.13.0961.

E. Con reclamo del 27 dicembre 2013 A. è insorto contro la suddetta decisione del MPC dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in via supercautelare e cautelare, la concessione dell'effetto sospensivo. Egli postula, in via principale, l'annullamento del decreto impugnato e, in via subordinata, la modifica dello stesso nel senso che tutta la documentazione prodotta o raccolta in relazione alla denuncia del reclamante è da tenere segregata rispetto al resto dell'incarto e che dagli atti istruttori accessibili a terzi deve essere eliminato ogni riferimento che potrebbe permettere di identificare il reclamante e persone a lui vicine, in particolare cancellandone il nome e vietando l'estrazione di fotocopie di atti istruttori e della denuncia penale.

F. Con decisione del 2 gennaio 2014 questa Corte ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo a titolo supercautelare.

G. Con osservazioni del 4 febbraio 2014 il MPC ha chiesto che il reclamo sia integralmente respinto.

H. Invitato a replicare, il reclamante è rimasto silente.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 393   Ammissibilità e motivi
  1.   Il reclamo può essere interposto contro:
a.   le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b.   i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c. [1]   le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
  2.   Mediante il reclamo si possono censurare:
a.   le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b.   l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c.   l'inadeguatezza.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).
del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1
RS 173.713.161 ROTPF Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF) - Regolamento sull'organizzazione del TPF

Art. 19   ... [1]
  1.   Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali. [2]
  2.   ... [3]
  3.   La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, nella misura in cui non è competente la direzione del procedimento. Essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione. [4]
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4575).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).
[3] Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del TPF del 22 lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 384).
del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 391   Decisione
  1.   Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata:
a.   dalle motivazioni delle parti;
b.   dalle conclusioni delle parti, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili.
  2.   La giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell'imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza.
  3.   Se il ricorso è stato esperito esclusivamente dall'accusatore privato, la giurisdizione di ricorso non può modificare a pregiudizio di costui i punti della decisione relativi agli aspetti civili.
CPP nonché Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396
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Art. 396   Forma e termine
  1.   I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
  2.   I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
CPP). Nella fattispecie, lo scritto impugnato, datato 11 dicembre 2013, è stato notificato al reclamante in data 17 dicembre 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 27 dicembre 2013, è pertanto tempestivo.

1.3. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
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Art. 382   Legittimazione delle altre parti
  1.   Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
  2.   L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
  3.   Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP [1] sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
 
[1] RS 311.0
CPP). La legittimazione del reclamante – accusatore privato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione impugnata – è data (v. DTF 138 IV 214; sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.91-93 del 19 dicembre 2011, consid. 1.3; critico sulla possibilità di impugnare una decisione basata sull'art. 29
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Art. 29   Principio dell'unità della procedura
  1.   Più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:
a.   sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure
b.   vi è correità o partecipazione.
  2.   Se si tratta di reati che in parte ricadono nella competenza della Confederazione o sono stati commessi in diversi Cantoni e da più persone, prevalgono gli articoli 25 e 33-38.
CPP, Bernard Bertossa, Commentario romando, Codice di procedura penale svizzero, n. 4 ad art. 29
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Art. 29   Principio dell'unità della procedura
  1.   Più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:
a.   sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure
b.   vi è correità o partecipazione.
  2.   Se si tratta di reati che in parte ricadono nella competenza della Confederazione o sono stati commessi in diversi Cantoni e da più persone, prevalgono gli articoli 25 e 33-38.
CPP).

1.4. Giusta l'art. 393 cpv. 2
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Art. 393   Ammissibilità e motivi
  1.   Il reclamo può essere interposto contro:
a.   le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b.   i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c. [1]   le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
  2.   Mediante il reclamo si possono censurare:
a.   le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b.   l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c.   l'inadeguatezza.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).
CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. Il reclamante sostiene che vi sarebbero motivi importanti e preponderanti che imporrebbero di mantenere disgiunti i due procedimenti congiunti, per lo meno fino al termine della fase istruttoria. Innanzitutto, il diritto alla protezione della sua sfera privata e della sua personalità sarebbero preponderanti rispetto al principio dell'unità della procedura. In pratica, egli non vuole che il suo nome sia accostato ai fatti oggetto della causa congiunta con la sua, la quale avrebbe avuto molto clamore in Italia (v. lett. A supra). Inoltre, appoggiandosi le indagini svizzere su un'inchiesta italiana, l'istruttoria relativa ai presunti reati compiuti a danno del reclamante si diluirebbe in una massa di atti rogatoriali che nulla avrebbero a che vedere con la sua posizione, la quale riguarderebbe unicamente il suo conto in Svizzera. Ne conseguirebbe una violazione del principio di celerità. Durante l'istruttoria egli avrebbe altresì il diritto di non doversi cautelare ogni volta da atti di altre parti lese intenzionate ad accedere all'incarto per proteggere le sue generalità. Infine, dovesse l'autorità giudicante essere d'altro parere, egli postula l'adozione di tutte le misure atte a garantire il segreto istruttorio e la protezione della sua personalità. Egli chiede in particolare che tutti gli atti a lui relativi siano segregati e non comunicati a terzi, e che da tutti gli atti istruttori venga cancellato il suo nome e quello delle persone a lui vicine.

2.1 L'art. 29 cpv. 1
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Art. 29   Principio dell'unità della procedura
  1.   Più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:
a.   sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure
b.   vi è correità o partecipazione.
  2.   Se si tratta di reati che in parte ricadono nella competenza della Confederazione o sono stati commessi in diversi Cantoni e da più persone, prevalgono gli articoli 25 e 33-38.
CPP, che sancisce il principio dell'unità della procedura, prevede che più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se sono stati commessi da uno stesso imputato (lett. a) oppure vi è correità o partecipazione (lett. b). Eccezioni a tale principio sono previste all'art. 30
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Art. 30   Eccezioni
  Per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti.
CPP, secondo il quale, per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti. Il principio dell'unità della procedura è legato al concetto di opportunità, soprattutto per quanto concerne l'amministrazione omogenea delle prove e la difesa (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.51, 53, 54 del 5 agosto 2009, consid. 2 e giurisprudenza citata). Come previsto dalla legge, una decisione di congiunzione deve fondarsi su ragioni oggettive e non su semplici motivi di comodità (B. Bertossa, op. cit., n. 2 ad art. 30
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Art. 30   Eccezioni
  Per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti.
CPP). La congiunzione di procedure distinte è quindi possibile quando le circostanze di fatto lo giustificano, segnatamente per motivi di economia e di celerità procedurale (Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2013, n. 437 pag. 158), ma anche per evitare sentenze contraddittorie (DTF 138 IV 29). Secondo il Messaggio, l'esistenza di uno stretto legame oggettivo tra diversi reati depone per esempio a favore di una riunione dei procedimenti (FF 2006 989, pag. 1048). Una buona amministrazione della giustizia impone che i differenti reati commessi da un imputato, benché sottostanti ognuno ad una giurisdizione differente, siano riuniti in una procedura unica e giudicati nella loro totalità da un unico tribunale (v. Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 438 pag. 277 e segg.; DTF 138 IV 214 consid. 3.2 e dottrina citata). In quest'ultima sentenza il Tribunale federale ha affermato che il principio dell'unità della procedura impone al pubblico ministero di riunire procedure riguardanti lo stesso imputato nonostante la natura molto diversa dei reati contestatigli; nel caso concreto si trattava di violenze domestiche e truffa (DTF 138 IV 214 consid. 3.6-3.7).

2.2 Nella fattispecie, B. è sospettato, nella sua veste di intermediario finanziario, dapprima presso F. SA e poi in seno a E. SA, di aver funto da riciclatore di denaro di origine illecita proveniente da più contesti criminali. Egli si sarebbe innanzitutto occupato di gestire valori patrimoniali riconducibili al clan mafioso D. derivanti da presunte speculazioni immobiliari legate alla realizzazione del centro commerciale "C." sorto in provincia di Napoli, progetto dal quale il clan, attraverso attività criminali, avrebbe tratto un guadagno di oltre EUR 10 milioni, denaro che sarebbe giunto appunto in Svizzera. Nell'ambito delle indagini riguardanti i fatti appena descritti, casualmente sarebbero emersi sospetti concernenti distrazioni a danno del governo italiano, più precisamente del Fondo Edifici di Culto (FEC), gestito dalla Direzione centrale per l'amministrazione del FEC, organo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno a Roma, con susseguente presunta attività di riciclaggio in Svizzera degli ingenti valori patrimoniali distratti (circa EUR 10 milioni). Infine, vi è la fattispecie che concerne il qui reclamante, il quale ha dichiarato di essere stato vittima di ingenti malversazioni in relazione al suo conto bancario presso la Banca G. SA, a Y. Egli avrebbe in particolare rilevato alcune operazioni a debito del suo conto, gestito da E. SA, attraverso B., con successivo trasferimento su conti di terzi, fra cui una società dedita anche al trasporto transfrontaliero (Svizzera-Italia) di denaro contante, effettuate da B. ed altre persone attraverso ordini di bonifico recanti sue firme apocrife, quindi mediante documentazione falsa.

Orbene, sulla base degli atti istruttori già eseguiti, il MPC ritiene che le modalità espletate per commettere i presunti reati a monte, ossia le malversazioni con l'impiego di documentazione falsa, nonché le susseguenti attività di riciclaggio, siano nel loro complesso indicative di un modus operandi posto in essere da una banda composta da soggetti operanti su più fronti. La E. SA, in seno alla quale ha operato B., risulterebbe in particolare coinvolta in tutti i filoni dell'inchiesta, non escludendo peraltro l'autorità inquirente l'esistenza di ulteriori persone vittime di malversazioni da parte di tale società. Questa Corte ritiene giustificato e logico procedere con un'unica inchiesta per quanto riguarda le presunte attività illecite della società in parola e delle persone ivi attive, affinché possano essere evidenziati possibili elementi comuni nella maniera di agire degli indagati. La connessione tra le procedure congiunte dal MPC è evidente, tanto più che i reati contestati a B. e alla E. SA sono nei diversi filoni d'inchiesta sempre gli stessi, segnatamente il riciclaggio di denaro, valori patrimoniali che possono essere stati spostati utilizzando sempre gli stessi conti bancari gestiti da B. e la sua società, fra i quali il conto del reclamante presso la Banca G. SA. I motivi avanzati dal reclamante per eccepire alla regola prevista all'art. 29 cpv. 1 lett. a
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Art. 29   Principio dell'unità della procedura
  1.   Più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:
a.   sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure
b.   vi è correità o partecipazione.
  2.   Se si tratta di reati che in parte ricadono nella competenza della Confederazione o sono stati commessi in diversi Cantoni e da più persone, prevalgono gli articoli 25 e 33-38.
CPP non sono sufficienti per inficiare tali considerazioni. Premesso che il MPC è sempre e comunque tenuto ad ossequiare ai dettami posti dagli art. 73 e
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Art. 29   Principio dell'unità della procedura
  1.   Più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:
a.   sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure
b.   vi è correità o partecipazione.
  2.   Se si tratta di reati che in parte ricadono nella competenza della Confederazione o sono stati commessi in diversi Cantoni e da più persone, prevalgono gli articoli 25 e 33-38.
segg. CPP, il principio dell'unità della procedura penale è in concreto manifestamente preponderante rispetto alle esigenze di protezione della sfera privata e della personalità del reclamante, il quale, occorre sottolinearlo, figura nel procedimento penale come accusatore privato e non come indagato. Egli è del resto tenuto ad accettare le normali conseguenze legate alla partecipazione ad un procedimento penale, anche in qualità di accusatore privato, come ad esempio le audizioni da parte dell'autorità inquirente, confronti compresi, oppure la visione dell'incarto da parte degli altri partecipanti alla procedura, precisato che l'accesso agli atti deve essere circoscritto, nel limite del possibile, a ciò che risulta pertinente e giustificato per la persona che lo richiede. Non
giustificata in concreto risulta essere l'anonimiz­zazione di tutti i documenti dell'incarto menzionanti il reclamante o persone a lui vicine. In definitiva, le censure mosse dal reclamante vanno interamente respinte.

3. Visto quanto precede, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

4. In conclusione, il reclamo è integralmente respinto. Giusta l'art. 428 cpv. 1
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 428   Assunzione delle spese nella procedura di ricorso
  1.   Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
  2.   Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a.   i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b.   la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
  3.   Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
  4.   Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
  5.   Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 73   Spese e indennità
  1.   Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
a.   il calcolo delle spese procedurali;
b.   gli emolumenti;
c.   le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni.
  2.   Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria.
  3.   Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure:
a.   procedura preliminare;
b.   procedura di primo grado;
c.   procedura di ricorso.
LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 3 aprile 2014

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Valeria Galli

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
BB.2013.191 03. aprile 2014 15. aprile 2014 Tribunale penale federale Inedito Corte dei reclami penali: procedimenti penali

Oggetto Riunione di procedimento (art. 30 CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).

Registro di legislazione
CP 138
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 138  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
  2.   Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria [1] se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
 
[1] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
CP 138 n CP 146
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 146  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa. [1]
  3.   La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP 158
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 158  
  1.   Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. [1]
  2.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  3.   L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
 
[1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP 158 n CP 251
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
[2] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP 251 n CP 253
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 253  
  Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP 260 ter
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.   partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, ocommettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
1.   commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
2.   commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b.   sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
  2.   Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 [2].
  3.   Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
  4.   Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
  5.   È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP 305 bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2]1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 [3] sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 [4] sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale. [5]
  2.   Vi è caso grave segnatamente se l'autore:Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. [6]
a. [7]   agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b.   agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c.   realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
  3.   L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Vedi anche le dis. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[6] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[7] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
CP 314
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 314 [1]  
  I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CPP 29
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 29   Principio dell'unità della procedura
  1.   Più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:
a.   sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure
b.   vi è correità o partecipazione.
  2.   Se si tratta di reati che in parte ricadono nella competenza della Confederazione o sono stati commessi in diversi Cantoni e da più persone, prevalgono gli articoli 25 e 33-38.
CPP 30
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 30   Eccezioni
  Per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti.
CPP 73 e CPP 382
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 382   Legittimazione delle altre parti
  1.   Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
  2.   L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
  3.   Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP [1] sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
 
[1] RS 311.0
CPP 387
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 387   Effetto sospensivo
  I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso.
CPP 391
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 391   Decisione
  1.   Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata:
a.   dalle motivazioni delle parti;
b.   dalle conclusioni delle parti, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili.
  2.   La giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell'imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza.
  3.   Se il ricorso è stato esperito esclusivamente dall'accusatore privato, la giurisdizione di ricorso non può modificare a pregiudizio di costui i punti della decisione relativi agli aspetti civili.
CPP 393
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 393   Ammissibilità e motivi
  1.   Il reclamo può essere interposto contro:
a.   le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b.   i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c. [1]   le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
  2.   Mediante il reclamo si possono censurare:
a.   le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b.   l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c.   l'inadeguatezza.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).
CPP 396
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 396   Forma e termine
  1.   I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
  2.   I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
CPP 428
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 428   Assunzione delle spese nella procedura di ricorso
  1.   Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
  2.   Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a.   i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b.   la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
  3.   Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
  4.   Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
  5.   Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
LOAP 73
RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 73   Spese e indennità
  1.   Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
a.   il calcolo delle spese procedurali;
b.   gli emolumenti;
c.   le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni.
  2.   Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria.
  3.   Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure:
a.   procedura preliminare;
b.   procedura di primo grado;
c.   procedura di ricorso.
ROTPF 19
RS 173.713.161 ROTPF Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF) - Regolamento sull'organizzazione del TPF

Art. 19   ... [1]
  1.   Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali. [2]
  2.   ... [3]
  3.   La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, nella misura in cui non è competente la direzione del procedimento. Essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione. [4]
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4575).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).
[3] Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4495).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del TPF del 22 lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 384).
Registro DTF
Sentenze TPF
FF