Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BP.2011.17 (procedura principale BB.2011.30)
Decreto del 1° aprile 2011 Presidente della I Corte dei reclami penali
Composizione
Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente, Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
A. SA, Reclamante
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
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1 | All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
a | utilizzati come mezzi di prova; |
b | utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; |
c | restituiti ai danneggiati; |
d | confiscati; |
e | utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144. |
2 | Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 387 Effetto sospensivo - I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso. |
Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:
- il reclamo dell’11 marzo 2011 interposto dalla banca A. SA di Lugano contro la decisione del 1° marzo 2011, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato al suddetto istituto bancario di effettuare immediatamente il pagamento di fr. 26'219.30 in favore dell’Ufficio Imposte alla Fonte del Cantone Ticino addebitando il conto n. 1 intestato alla B. SA;
- la domanda di effetto sospensivo contenuta nel predetto reclamo;
- la concessione dell'effetto sospensivo a titolo supercautelare;
- le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dal MPC in data 28 marzo 2011;
Considerato:
- che i ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso (art. 387
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 387 Effetto sospensivo - I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso. |
- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);
- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qualunque sia il suo esito;
- che la concessione dell'effetto sospensivo non deve tuttavia avere quale conseguenza di compromettere l'efficacia della misura ordinata, nel senso che la decisione ulteriore non deve essere pregiudicata o resa impossibile (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerichen Bundesgericht [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zurigo 1978, pag. 87);
- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (Corboz, Commentaire de la LTF, Berna 2009, art. 103 n. 28; Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 58 e segg., pto 5.2.6);
- che nella fattispecie la banca A. SA fa valere che, in considerazione della natura della decisione oggetto di impugnazione, la mancata concessione dell’effetto sospensivo equivarrebbe di fatto ad un’anticipazione del giudizio di merito, privando pertanto il suo reclamo di ogni efficacia;
- che nelle sue osservazioni del 28 marzo 2011, il MPC afferma invece che il reclamante non rende verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile e che la domanda di effetto sospensivo, priva di motivazione, deve essere respinta;
- che nella sostanza, per le ragioni espresse dalla reclamante, la mancata concessione dell’effetto sospensivo comprometterebbe l’oggetto stesso della lite;
- che la concessione dell'effetto sospensivo non pregiudica per nulla la decisione di merito e non toglie in nessun modo efficacia a quest'ultima;
- che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, la domanda di effetto sospensivo formulata dalla banca A. SA va accolta;
- che, di conseguenza la reclamante non deve procedere per il momento al dissequestro dei valori depositati sul conto n. 1 intestato alla B. SA;
- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Decreta:
1. La domanda di effetto sospensivo è accolta.
2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, il 1° aprile 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- A. SA
- Ministero Pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questo decreto non é dato alcun rimedio giuridico