SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 89b |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione della ComFerr passata in giudicato o a una decisione di un'autorità di ricorso, è punito con la multa fino a 100 000 franchi. |
2 | Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una decisione della ComFerr concernente l'obbligo di fornire informazioni (art. 40abis cpv. 4), è punito con la multa fino a 20 000 franchi. |
3 | La ComFerr persegue e giudica le infrazioni di cui al presente articolo. Si applica la legge federale del 22 marzo 1974302 sul diritto penale amministrativo. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 40a Organizzazione |
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1 | La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997204 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC. |
2 | La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente. |
3 | I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi. |
4 | La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 40a Organizzazione |
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1 | La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997204 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC. |
2 | La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente. |
3 | I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi. |
4 | La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 40a Organizzazione |
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1 | La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997204 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC. |
2 | La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente. |
3 | I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi. |
4 | La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 40a Organizzazione |
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1 | La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997204 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC. |
2 | La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente. |
3 | I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi. |
4 | La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 5 |
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1 | Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione d'infrastruttura (concessione).18 |
2 | L'impresa ferroviaria concessionaria ha il diritto e l'obbligo di costruire ed esercitare l'infrastruttura ferroviaria secondo le prescrizioni della legislazione ferroviaria e della concessione. |
3 | L'esercizio dell'infrastruttura comprende l'allestimento e la manutenzione degli impianti, nonché la gestione dei sistemi di alimentazione elettrica, di direzione dell'esercizio e di sicurezza. |
4 | Per l'esercizio dell'infrastruttura è inoltre necessaria un'autorizzazione di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per le imprese attive a livello regionale.19 |
5 | La concessione d'infrastruttura secondo la presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 21 giugno 201920 sugli appalti pubblici.21 |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 89b |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione della ComFerr passata in giudicato o a una decisione di un'autorità di ricorso, è punito con la multa fino a 100 000 franchi. |
2 | Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una decisione della ComFerr concernente l'obbligo di fornire informazioni (art. 40abis cpv. 4), è punito con la multa fino a 20 000 franchi. |
3 | La ComFerr persegue e giudica le infrazioni di cui al presente articolo. Si applica la legge federale del 22 marzo 1974302 sul diritto penale amministrativo. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 89b |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione della ComFerr passata in giudicato o a una decisione di un'autorità di ricorso, è punito con la multa fino a 100 000 franchi. |
2 | Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una decisione della ComFerr concernente l'obbligo di fornire informazioni (art. 40abis cpv. 4), è punito con la multa fino a 20 000 franchi. |
3 | La ComFerr persegue e giudica le infrazioni di cui al presente articolo. Si applica la legge federale del 22 marzo 1974302 sul diritto penale amministrativo. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 3 Scopo e principi imprenditoriali |
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1 | Il compito principale delle FFS consiste nel fornire prestazioni nell'ambito del trasporto pubblico, segnatamente nella messa a disposizione dell'infrastruttura, nel trasporto di viaggiatori su lunghe distanze, nel trasporto regionale di viaggiatori e nel trasporto di merci nonché nei settori connessi. |
2 | Le FFS possono effettuare qualsiasi negozio giuridico direttamente o indirettamente in relazione allo scopo dell'impresa o atto a favorirne il raggiungimento. In particolare possono costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. Possono acquistare, amministrare e alienare fondi e impianti. |
3 | Le FFS devono essere gestite secondo i criteri dell'economia aziendale. Mantengono l'infrastruttura ferroviaria in buono stato e l'adeguano alle esigenze dei trasporti e al livello raggiunto dalla tecnica. |
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SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 24 Costituzione delle FFS |
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1 | Con la loro costituzione quale società anonima di diritto speciale, le FFS proseguono le attività svolte finora dall'azienda federale. |
2 | Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti: |
a | il Consiglio federale delibera in merito al bilancio d'apertura delle FFS; |
b | il Consiglio federale definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie che sono trasferite alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante; |
c | il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente, emana i primi statuti, determina l'ufficio di revisione e approva il preventivo; |
d | il consiglio d'amministrazione delle FFS nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell'azienda, allestisce il preventivo in vista della sua approvazione da parte del Consiglio federale ed emana il regolamento organizzativo. |
3 | Entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento può adeguare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso 2 lettera b. |
4 | Quale datore di lavoro, le FFS continuano i rapporti di servizio e i rapporti d'impiego esistenti. |
5 | Per quanto concerne il capitale azionario del bilancio di fondazione, le FFS sono esonerate dalla tassa d'emissione. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 24 Costituzione delle FFS |
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1 | Con la loro costituzione quale società anonima di diritto speciale, le FFS proseguono le attività svolte finora dall'azienda federale. |
2 | Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti: |
a | il Consiglio federale delibera in merito al bilancio d'apertura delle FFS; |
b | il Consiglio federale definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie che sono trasferite alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante; |
c | il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente, emana i primi statuti, determina l'ufficio di revisione e approva il preventivo; |
d | il consiglio d'amministrazione delle FFS nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell'azienda, allestisce il preventivo in vista della sua approvazione da parte del Consiglio federale ed emana il regolamento organizzativo. |
3 | Entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento può adeguare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso 2 lettera b. |
4 | Quale datore di lavoro, le FFS continuano i rapporti di servizio e i rapporti d'impiego esistenti. |
5 | Per quanto concerne il capitale azionario del bilancio di fondazione, le FFS sono esonerate dalla tassa d'emissione. |
SR 742.31 Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) LFFS Art. 24 Costituzione delle FFS |
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1 | Con la loro costituzione quale società anonima di diritto speciale, le FFS proseguono le attività svolte finora dall'azienda federale. |
2 | Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti: |
a | il Consiglio federale delibera in merito al bilancio d'apertura delle FFS; |
b | il Consiglio federale definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie che sono trasferite alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante; |
c | il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente, emana i primi statuti, determina l'ufficio di revisione e approva il preventivo; |
d | il consiglio d'amministrazione delle FFS nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell'azienda, allestisce il preventivo in vista della sua approvazione da parte del Consiglio federale ed emana il regolamento organizzativo. |
3 | Entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento può adeguare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso 2 lettera b. |
4 | Quale datore di lavoro, le FFS continuano i rapporti di servizio e i rapporti d'impiego esistenti. |
5 | Per quanto concerne il capitale azionario del bilancio di fondazione, le FFS sono esonerate dalla tassa d'emissione. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 40a Organizzazione |
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1 | La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997204 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC. |
2 | La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente. |
3 | I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi. |
4 | La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 40a Organizzazione |
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1 | La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997204 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC. |
2 | La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente. |
3 | I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi. |
4 | La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 40a Organizzazione |
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1 | La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997204 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC. |
2 | La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente. |
3 | I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi. |
4 | La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 40a Organizzazione |
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1 | La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997204 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC. |
2 | La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente. |
3 | I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi. |
4 | La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 40a Organizzazione |
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1 | La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997204 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC. |
2 | La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente. |
3 | I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi. |
4 | La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 40a Organizzazione |
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1 | La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997204 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC. |
2 | La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente. |
3 | I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi. |
4 | La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 40a Organizzazione |
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1 | La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997204 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC. |
2 | La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente. |
3 | I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi. |
4 | La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |