SR 172.216.1 Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR) Org-DEFR Art. 7 Ufficio federale dell'agricoltura - 1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confederazione per il settore agricolo nonché per il diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo.21 |
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1 | L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confederazione per il settore agricolo nonché per il diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo.21 |
2 | L'UFAG persegue in particolare i seguenti obiettivi: |
a | promuovere nell'ambito economico interno ed esterno un'agricoltura multifunzionale con il compito di fornire un contributo essenziale alla garanzia dell'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla tutela delle basi vitali naturali, alla cura del paesaggio rurale e all'occupazione decentrata del territorio; |
b | creare e garantire condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in Svizzera e all'estero, per prestazioni ecologiche dell'agricoltura mediante una gestione compatibile con l'ambiente, per uno sviluppo dell'agricoltura socialmente sostenibile nonché per una proprietà fondiaria rurale. |
3 | Agroscope è subordinata all'UFAG. Agroscope è il centro di competenza della Confederazione per le questioni di ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare. Essa sostiene gli sforzi dell'agricoltura intesi a produrre derrate alimentari di alta qualità, competitive e conformi al principio dello sviluppo sostenibile. L'organizzazione e i compiti di Agroscope sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 199823 sull'agricoltura e nell'ordinanza del 23 maggio 201224 concernente la ricerca agronomica.25 |
4 | ...26 |
5 | L'UFAG gestisce la segreteria del Comitato nazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Comitato FAO). |
6 | Nel campo della proprietà intellettuale, l'UFAG svolge i compiti che gli sono conferiti dalla legge federale del 20 marzo 197527 sulla protezione delle novità vegetali. |
SR 172.216.1 Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR) Org-DEFR Art. 7 Ufficio federale dell'agricoltura - 1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confederazione per il settore agricolo nonché per il diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo.21 |
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1 | L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confederazione per il settore agricolo nonché per il diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo.21 |
2 | L'UFAG persegue in particolare i seguenti obiettivi: |
a | promuovere nell'ambito economico interno ed esterno un'agricoltura multifunzionale con il compito di fornire un contributo essenziale alla garanzia dell'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla tutela delle basi vitali naturali, alla cura del paesaggio rurale e all'occupazione decentrata del territorio; |
b | creare e garantire condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in Svizzera e all'estero, per prestazioni ecologiche dell'agricoltura mediante una gestione compatibile con l'ambiente, per uno sviluppo dell'agricoltura socialmente sostenibile nonché per una proprietà fondiaria rurale. |
3 | Agroscope è subordinata all'UFAG. Agroscope è il centro di competenza della Confederazione per le questioni di ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare. Essa sostiene gli sforzi dell'agricoltura intesi a produrre derrate alimentari di alta qualità, competitive e conformi al principio dello sviluppo sostenibile. L'organizzazione e i compiti di Agroscope sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 199823 sull'agricoltura e nell'ordinanza del 23 maggio 201224 concernente la ricerca agronomica.25 |
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5 | L'UFAG gestisce la segreteria del Comitato nazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Comitato FAO). |
6 | Nel campo della proprietà intellettuale, l'UFAG svolge i compiti che gli sono conferiti dalla legge federale del 20 marzo 197527 sulla protezione delle novità vegetali. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 14 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 14 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 14 |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 27 - 1 Per la conversione degli animali da reddito agricoli delle diverse categorie in unità di bestiame grosso (UBG) o in unità di bestiame grosso foraggio grezzo (UBGFG) si applicano i coefficienti che figurano nell'allegato. |
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1 | Per la conversione degli animali da reddito agricoli delle diverse categorie in unità di bestiame grosso (UBG) o in unità di bestiame grosso foraggio grezzo (UBGFG) si applicano i coefficienti che figurano nell'allegato. |
2 | Per animali da reddito che consumano foraggio grezzo s'intendono gli animali delle specie bovina ed equina nonché ovini, caprini, bisonti, cervi, lama e alpaca. |
3 | Se necessario, l'Ufficio federale dell'agricoltura può stabilire altri coefficienti di conversione in funzione dell'escrezione di azoto e fosforo degli animali. |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 27 - 1 Per la conversione degli animali da reddito agricoli delle diverse categorie in unità di bestiame grosso (UBG) o in unità di bestiame grosso foraggio grezzo (UBGFG) si applicano i coefficienti che figurano nell'allegato. |
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1 | Per la conversione degli animali da reddito agricoli delle diverse categorie in unità di bestiame grosso (UBG) o in unità di bestiame grosso foraggio grezzo (UBGFG) si applicano i coefficienti che figurano nell'allegato. |
2 | Per animali da reddito che consumano foraggio grezzo s'intendono gli animali delle specie bovina ed equina nonché ovini, caprini, bisonti, cervi, lama e alpaca. |
3 | Se necessario, l'Ufficio federale dell'agricoltura può stabilire altri coefficienti di conversione in funzione dell'escrezione di azoto e fosforo degli animali. |
SR 910.91 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola OTerm Art. 27 - 1 Per la conversione degli animali da reddito agricoli delle diverse categorie in unità di bestiame grosso (UBG) o in unità di bestiame grosso foraggio grezzo (UBGFG) si applicano i coefficienti che figurano nell'allegato. |
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1 | Per la conversione degli animali da reddito agricoli delle diverse categorie in unità di bestiame grosso (UBG) o in unità di bestiame grosso foraggio grezzo (UBGFG) si applicano i coefficienti che figurano nell'allegato. |
2 | Per animali da reddito che consumano foraggio grezzo s'intendono gli animali delle specie bovina ed equina nonché ovini, caprini, bisonti, cervi, lama e alpaca. |
3 | Se necessario, l'Ufficio federale dell'agricoltura può stabilire altri coefficienti di conversione in funzione dell'escrezione di azoto e fosforo degli animali. |