SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 33 - 1 I datori di lavoro informano tempestivamente ed esaustivamente il personale e le sue organizzazioni in merito a tutte le questioni importanti in materia di personale. |
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1 | I datori di lavoro informano tempestivamente ed esaustivamente il personale e le sue organizzazioni in merito a tutte le questioni importanti in materia di personale. |
2 | Consultano il personale e le sue organizzazioni: |
a | prima di procedere a modifiche della presente legge; |
b | prima di emanare disposizioni d'esecuzione della presente legge; |
c | prima di creare o modificare sistemi per il trattamento di dati che riguardano il personale; |
d | prima del trasferimento a terzi di parti dell'amministrazione o di un'azienda o parte di un'azienda; |
e | per questioni legate alla sicurezza sul lavoro o ai provvedimenti sull'igiene del lavoro in virtù dell'articolo 6 capoverso 3 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964109. |
3 | I datori di lavoro conducono trattative con le organizzazioni del personale. |
4 | Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la partecipazione del personale e delle sue organizzazioni. Possono prevedere organi di consultazione, di conciliazione e di decisione, la cui composizione può essere paritetica. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 33 - 1 I datori di lavoro informano tempestivamente ed esaustivamente il personale e le sue organizzazioni in merito a tutte le questioni importanti in materia di personale. |
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1 | I datori di lavoro informano tempestivamente ed esaustivamente il personale e le sue organizzazioni in merito a tutte le questioni importanti in materia di personale. |
2 | Consultano il personale e le sue organizzazioni: |
a | prima di procedere a modifiche della presente legge; |
b | prima di emanare disposizioni d'esecuzione della presente legge; |
c | prima di creare o modificare sistemi per il trattamento di dati che riguardano il personale; |
d | prima del trasferimento a terzi di parti dell'amministrazione o di un'azienda o parte di un'azienda; |
e | per questioni legate alla sicurezza sul lavoro o ai provvedimenti sull'igiene del lavoro in virtù dell'articolo 6 capoverso 3 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964109. |
3 | I datori di lavoro conducono trattative con le organizzazioni del personale. |
4 | Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la partecipazione del personale e delle sue organizzazioni. Possono prevedere organi di consultazione, di conciliazione e di decisione, la cui composizione può essere paritetica. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 33 - 1 I datori di lavoro informano tempestivamente ed esaustivamente il personale e le sue organizzazioni in merito a tutte le questioni importanti in materia di personale. |
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1 | I datori di lavoro informano tempestivamente ed esaustivamente il personale e le sue organizzazioni in merito a tutte le questioni importanti in materia di personale. |
2 | Consultano il personale e le sue organizzazioni: |
a | prima di procedere a modifiche della presente legge; |
b | prima di emanare disposizioni d'esecuzione della presente legge; |
c | prima di creare o modificare sistemi per il trattamento di dati che riguardano il personale; |
d | prima del trasferimento a terzi di parti dell'amministrazione o di un'azienda o parte di un'azienda; |
e | per questioni legate alla sicurezza sul lavoro o ai provvedimenti sull'igiene del lavoro in virtù dell'articolo 6 capoverso 3 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964109. |
3 | I datori di lavoro conducono trattative con le organizzazioni del personale. |
4 | Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la partecipazione del personale e delle sue organizzazioni. Possono prevedere organi di consultazione, di conciliazione e di decisione, la cui composizione può essere paritetica. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 5 Autonomia - 1 I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
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1 | I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
2 | Essi regolano e gestiscono le loro attività autonomamente. Entrambi sono parificati, pur mantenendo caratteristiche proprie. |
3 | Nei PF è garantita la libertà di insegnamento, di ricerca e di studio. |
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SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 21 Autonomia e compiti - 1 Gli istituti di ricerca sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
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1 | Gli istituti di ricerca sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
2 | Essi svolgono ricerche nel loro settore d'attività e forniscono prestazioni di natura scientifica e tecnica. |
3 | Secondo le rispettive possibilità, essi sono a disposizione dei PF e delle università per attività d'insegnamento o ricerca. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 21 Autonomia e compiti - 1 Gli istituti di ricerca sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
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1 | Gli istituti di ricerca sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
2 | Essi svolgono ricerche nel loro settore d'attività e forniscono prestazioni di natura scientifica e tecnica. |
3 | Secondo le rispettive possibilità, essi sono a disposizione dei PF e delle università per attività d'insegnamento o ricerca. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 21 Autonomia e compiti - 1 Gli istituti di ricerca sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
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1 | Gli istituti di ricerca sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
2 | Essi svolgono ricerche nel loro settore d'attività e forniscono prestazioni di natura scientifica e tecnica. |
3 | Secondo le rispettive possibilità, essi sono a disposizione dei PF e delle università per attività d'insegnamento o ricerca. |