SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 25 Chiusura di un foglio del libro mastro - 1 Si chiude un foglio del libro mastro trasferendo, dopo la cancellazione di tutte le iscrizioni, la designazione del fondo con indicazione di data e documento giustificativo nella categoria dei dati (storici) divenuti giuridicamente inefficaci. |
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1 | Si chiude un foglio del libro mastro trasferendo, dopo la cancellazione di tutte le iscrizioni, la designazione del fondo con indicazione di data e documento giustificativo nella categoria dei dati (storici) divenuti giuridicamente inefficaci. |
2 | Nel registro fondiario cartaceo il foglio del libro mastro è inoltre cancellato sbarrandolo in diagonale. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 25 Chiusura di un foglio del libro mastro - 1 Si chiude un foglio del libro mastro trasferendo, dopo la cancellazione di tutte le iscrizioni, la designazione del fondo con indicazione di data e documento giustificativo nella categoria dei dati (storici) divenuti giuridicamente inefficaci. |
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1 | Si chiude un foglio del libro mastro trasferendo, dopo la cancellazione di tutte le iscrizioni, la designazione del fondo con indicazione di data e documento giustificativo nella categoria dei dati (storici) divenuti giuridicamente inefficaci. |
2 | Nel registro fondiario cartaceo il foglio del libro mastro è inoltre cancellato sbarrandolo in diagonale. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 35 Sicurezza dei dati - 1 I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. |
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1 | I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. |
2 | I dati salvati nel libro mastro informatizzato sono periodicamente salvaguardati in forma digitale e a lungo termine dalla Confederazione. |
3 | I Cantoni mettono a disposizione i dati per la salvaguardia a lungo termine per il tramite dell'interfaccia secondo l'articolo 949a capoverso 3 CC. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 35 Sicurezza dei dati - 1 I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. |
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1 | I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. |
2 | I dati salvati nel libro mastro informatizzato sono periodicamente salvaguardati in forma digitale e a lungo termine dalla Confederazione. |
3 | I Cantoni mettono a disposizione i dati per la salvaguardia a lungo termine per il tramite dell'interfaccia secondo l'articolo 949a capoverso 3 CC. |
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1 | I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. |
2 | I dati salvati nel libro mastro informatizzato sono periodicamente salvaguardati in forma digitale e a lungo termine dalla Confederazione. |
3 | I Cantoni mettono a disposizione i dati per la salvaguardia a lungo termine per il tramite dell'interfaccia secondo l'articolo 949a capoverso 3 CC. |
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1 | I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. |
2 | I dati salvati nel libro mastro informatizzato sono periodicamente salvaguardati in forma digitale e a lungo termine dalla Confederazione. |
3 | I Cantoni mettono a disposizione i dati per la salvaguardia a lungo termine per il tramite dell'interfaccia secondo l'articolo 949a capoverso 3 CC. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 35 Sicurezza dei dati - 1 I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. |
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1 | I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. |
2 | I dati salvati nel libro mastro informatizzato sono periodicamente salvaguardati in forma digitale e a lungo termine dalla Confederazione. |
3 | I Cantoni mettono a disposizione i dati per la salvaguardia a lungo termine per il tramite dell'interfaccia secondo l'articolo 949a capoverso 3 CC. |
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1 | I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. |
2 | I dati salvati nel libro mastro informatizzato sono periodicamente salvaguardati in forma digitale e a lungo termine dalla Confederazione. |
3 | I Cantoni mettono a disposizione i dati per la salvaguardia a lungo termine per il tramite dell'interfaccia secondo l'articolo 949a capoverso 3 CC. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale - 1 La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
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1 | La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
a | la designazione come cartella ipotecaria registrale; |
b | la designazione del creditore. |
2 | L'ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l'annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. |
3 | In un'osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 35 Sicurezza dei dati - 1 I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. |
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1 | I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. |
2 | I dati salvati nel libro mastro informatizzato sono periodicamente salvaguardati in forma digitale e a lungo termine dalla Confederazione. |
3 | I Cantoni mettono a disposizione i dati per la salvaguardia a lungo termine per il tramite dell'interfaccia secondo l'articolo 949a capoverso 3 CC. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale - 1 La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
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1 | La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
a | la designazione come cartella ipotecaria registrale; |
b | la designazione del creditore. |
2 | L'ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l'annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. |
3 | In un'osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale - 1 La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
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1 | La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
a | la designazione come cartella ipotecaria registrale; |
b | la designazione del creditore. |
2 | L'ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l'annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. |
3 | In un'osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale - 1 La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
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1 | La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
a | la designazione come cartella ipotecaria registrale; |
b | la designazione del creditore. |
2 | L'ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l'annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. |
3 | In un'osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale - 1 La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
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1 | La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
a | la designazione come cartella ipotecaria registrale; |
b | la designazione del creditore. |
2 | L'ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l'annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. |
3 | In un'osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale - 1 La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
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1 | La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
a | la designazione come cartella ipotecaria registrale; |
b | la designazione del creditore. |
2 | L'ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l'annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. |
3 | In un'osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale - 1 La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
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1 | La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
a | la designazione come cartella ipotecaria registrale; |
b | la designazione del creditore. |
2 | L'ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l'annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. |
3 | In un'osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale - 1 La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
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1 | La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
a | la designazione come cartella ipotecaria registrale; |
b | la designazione del creditore. |
2 | L'ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l'annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. |
3 | In un'osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale - 1 La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
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1 | La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
a | la designazione come cartella ipotecaria registrale; |
b | la designazione del creditore. |
2 | L'ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l'annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. |
3 | In un'osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 35 Sicurezza dei dati - 1 I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. |
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1 | I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica. |
2 | I dati salvati nel libro mastro informatizzato sono periodicamente salvaguardati in forma digitale e a lungo termine dalla Confederazione. |
3 | I Cantoni mettono a disposizione i dati per la salvaguardia a lungo termine per il tramite dell'interfaccia secondo l'articolo 949a capoverso 3 CC. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 7 Notificazione delle decisioni su ricorso - Tutte le autorità cantonali notificano all'UFRF immediatamente e gratuitamente le proprie decisioni riguardanti i ricorsi in materia di registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 7 Notificazione delle decisioni su ricorso - Tutte le autorità cantonali notificano all'UFRF immediatamente e gratuitamente le proprie decisioni riguardanti i ricorsi in materia di registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 7 Notificazione delle decisioni su ricorso - Tutte le autorità cantonali notificano all'UFRF immediatamente e gratuitamente le proprie decisioni riguardanti i ricorsi in materia di registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 7 Notificazione delle decisioni su ricorso - Tutte le autorità cantonali notificano all'UFRF immediatamente e gratuitamente le proprie decisioni riguardanti i ricorsi in materia di registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 7 Notificazione delle decisioni su ricorso - Tutte le autorità cantonali notificano all'UFRF immediatamente e gratuitamente le proprie decisioni riguardanti i ricorsi in materia di registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 7 Notificazione delle decisioni su ricorso - Tutte le autorità cantonali notificano all'UFRF immediatamente e gratuitamente le proprie decisioni riguardanti i ricorsi in materia di registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 7 Notificazione delle decisioni su ricorso - Tutte le autorità cantonali notificano all'UFRF immediatamente e gratuitamente le proprie decisioni riguardanti i ricorsi in materia di registro fondiario. |
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