SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 19 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati |
|
1 | La domanda di autorizzazione per un un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 7-9 e 11. |
2 | La domanda deve in particolare comprendere i seguenti documenti: |
a | una descrizione dell'emissione sperimentale contenente almeno i seguenti dati: |
a1 | indicazioni sullo scopo e sul contesto dell'emissione sperimentale, |
a2 | motivo per cui le conoscenze che si vogliono acquisire non possono essere ottenute mediante esperimenti in sistemi chiusi, |
a3 | illustrazione dei nuovi risultati scientifici previsti che possono essere ottenuti con l'esperimento in questione, relativi alle ripercussioni sull'uomo, sugli animali, sull'ambiente, sulla diversità biologica e sulla sua utilizzazione sostenibile, nonché all'efficacia delle misure di sicurezza; |
b | un dossier tecnico con i dati secondo l'allegato IIIA o IIIB della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 200132, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e sull'abrogazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, ma senza informazioni relative ai piani di sorveglianza; |
c | i risultati di esperimenti precedenti, in particolare: |
c1 | i risultati di esperimenti preliminari in sistemi chiusi che sono serviti all'accertamento della sicurezza biologica, |
c2 | i dati, i risultati e le valutazioni di emissioni sperimentali eseguite con organismi identici o con i loro organismi riceventi in condizioni climatiche, faunistiche e floristiche paragonabili; |
d | l'analisi e la valutazione del rischio secondo l'allegato 4; |
e | un piano di sorveglianza che permetta al richiedente di verificare se le ipotesi alla base dell'analisi e della valutazione del rischio secondo l'allegato 4 sono giuste e se le misure di protezione adottate per adempiere ai principi di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 e all'articolo 7 LIG sono sufficienti, e che contenga almeno i seguenti dati: |
e1 | tipo, specificità, sensibilità e attendibilità dei metodi, |
e2 | durata e frequenza della sorveglianza; |
f | una ponderazione degli interessi secondo l'articolo 8 LIG che mostri che la modificazione del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d'ingegneria genetica non ha leso la dignità della creatura; |
g | una strategia d'informazione che spieghi come, quando e dove vengono comunicati al pubblico l'oggetto, il momento e il luogo dell'emissione sperimentale prevista; |
h | la prova che l'obbligo di fornire garanzie è adempiuto. |
3 | Nella documentazione relativa ai risultati di esperimenti precedenti secondo il capoverso 2 lettera c numero 2 è possibile fare riferimento a dati o a risultati di un altro richiedente, sempre che quest'ultimo abbia dato il proprio consenso scritto. |
4 | L'UFAM può rinunciare a singoli dati del dossier tecnico di cui al capoverso 2 lettera b se il richiedente è in grado di provare che tali dati non sono necessari per la valutazione della domanda; |
5 | Può essere presentata un'unica domanda se l'emissione sperimentale viene effettuata per lo stesso scopo ed entro un periodo di tempo limitato: |
a | con un organismo geneticamente modificato in luoghi diversi; |
b | con una combinazione di organismi nello stesso luogo o in luoghi diversi. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 18 Deroghe all'obbligo di autorizzazione |
|
1 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25 e se l'emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione. |
2 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi patogeni se: |
a | tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25; o |
b | tali organismi non sono alloctoni né patogeni per l'uomo e i vertebrati. |
3 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta nell'ambiente ai sensi dell'articolo 25. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 18 Deroghe all'obbligo di autorizzazione |
|
1 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25 e se l'emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione. |
2 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi patogeni se: |
a | tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25; o |
b | tali organismi non sono alloctoni né patogeni per l'uomo e i vertebrati. |
3 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta nell'ambiente ai sensi dell'articolo 25. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 18 Deroghe all'obbligo di autorizzazione |
|
1 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25 e se l'emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione. |
2 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi patogeni se: |
a | tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25; o |
b | tali organismi non sono alloctoni né patogeni per l'uomo e i vertebrati. |
3 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta nell'ambiente ai sensi dell'articolo 25. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 18 Deroghe all'obbligo di autorizzazione |
|
1 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25 e se l'emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione. |
2 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi patogeni se: |
a | tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25; o |
b | tali organismi non sono alloctoni né patogeni per l'uomo e i vertebrati. |
3 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta nell'ambiente ai sensi dell'articolo 25. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 19 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati |
|
1 | La domanda di autorizzazione per un un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 7-9 e 11. |
2 | La domanda deve in particolare comprendere i seguenti documenti: |
a | una descrizione dell'emissione sperimentale contenente almeno i seguenti dati: |
a1 | indicazioni sullo scopo e sul contesto dell'emissione sperimentale, |
a2 | motivo per cui le conoscenze che si vogliono acquisire non possono essere ottenute mediante esperimenti in sistemi chiusi, |
a3 | illustrazione dei nuovi risultati scientifici previsti che possono essere ottenuti con l'esperimento in questione, relativi alle ripercussioni sull'uomo, sugli animali, sull'ambiente, sulla diversità biologica e sulla sua utilizzazione sostenibile, nonché all'efficacia delle misure di sicurezza; |
b | un dossier tecnico con i dati secondo l'allegato IIIA o IIIB della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 200132, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e sull'abrogazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, ma senza informazioni relative ai piani di sorveglianza; |
c | i risultati di esperimenti precedenti, in particolare: |
c1 | i risultati di esperimenti preliminari in sistemi chiusi che sono serviti all'accertamento della sicurezza biologica, |
c2 | i dati, i risultati e le valutazioni di emissioni sperimentali eseguite con organismi identici o con i loro organismi riceventi in condizioni climatiche, faunistiche e floristiche paragonabili; |
d | l'analisi e la valutazione del rischio secondo l'allegato 4; |
e | un piano di sorveglianza che permetta al richiedente di verificare se le ipotesi alla base dell'analisi e della valutazione del rischio secondo l'allegato 4 sono giuste e se le misure di protezione adottate per adempiere ai principi di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 e all'articolo 7 LIG sono sufficienti, e che contenga almeno i seguenti dati: |
e1 | tipo, specificità, sensibilità e attendibilità dei metodi, |
e2 | durata e frequenza della sorveglianza; |
f | una ponderazione degli interessi secondo l'articolo 8 LIG che mostri che la modificazione del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d'ingegneria genetica non ha leso la dignità della creatura; |
g | una strategia d'informazione che spieghi come, quando e dove vengono comunicati al pubblico l'oggetto, il momento e il luogo dell'emissione sperimentale prevista; |
h | la prova che l'obbligo di fornire garanzie è adempiuto. |
3 | Nella documentazione relativa ai risultati di esperimenti precedenti secondo il capoverso 2 lettera c numero 2 è possibile fare riferimento a dati o a risultati di un altro richiedente, sempre che quest'ultimo abbia dato il proprio consenso scritto. |
4 | L'UFAM può rinunciare a singoli dati del dossier tecnico di cui al capoverso 2 lettera b se il richiedente è in grado di provare che tali dati non sono necessari per la valutazione della domanda; |
5 | Può essere presentata un'unica domanda se l'emissione sperimentale viene effettuata per lo stesso scopo ed entro un periodo di tempo limitato: |
a | con un organismo geneticamente modificato in luoghi diversi; |
b | con una combinazione di organismi nello stesso luogo o in luoghi diversi. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 19 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati |
|
1 | La domanda di autorizzazione per un un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 7-9 e 11. |
2 | La domanda deve in particolare comprendere i seguenti documenti: |
a | una descrizione dell'emissione sperimentale contenente almeno i seguenti dati: |
a1 | indicazioni sullo scopo e sul contesto dell'emissione sperimentale, |
a2 | motivo per cui le conoscenze che si vogliono acquisire non possono essere ottenute mediante esperimenti in sistemi chiusi, |
a3 | illustrazione dei nuovi risultati scientifici previsti che possono essere ottenuti con l'esperimento in questione, relativi alle ripercussioni sull'uomo, sugli animali, sull'ambiente, sulla diversità biologica e sulla sua utilizzazione sostenibile, nonché all'efficacia delle misure di sicurezza; |
b | un dossier tecnico con i dati secondo l'allegato IIIA o IIIB della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 200132, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e sull'abrogazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, ma senza informazioni relative ai piani di sorveglianza; |
c | i risultati di esperimenti precedenti, in particolare: |
c1 | i risultati di esperimenti preliminari in sistemi chiusi che sono serviti all'accertamento della sicurezza biologica, |
c2 | i dati, i risultati e le valutazioni di emissioni sperimentali eseguite con organismi identici o con i loro organismi riceventi in condizioni climatiche, faunistiche e floristiche paragonabili; |
d | l'analisi e la valutazione del rischio secondo l'allegato 4; |
e | un piano di sorveglianza che permetta al richiedente di verificare se le ipotesi alla base dell'analisi e della valutazione del rischio secondo l'allegato 4 sono giuste e se le misure di protezione adottate per adempiere ai principi di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 e all'articolo 7 LIG sono sufficienti, e che contenga almeno i seguenti dati: |
e1 | tipo, specificità, sensibilità e attendibilità dei metodi, |
e2 | durata e frequenza della sorveglianza; |
f | una ponderazione degli interessi secondo l'articolo 8 LIG che mostri che la modificazione del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d'ingegneria genetica non ha leso la dignità della creatura; |
g | una strategia d'informazione che spieghi come, quando e dove vengono comunicati al pubblico l'oggetto, il momento e il luogo dell'emissione sperimentale prevista; |
h | la prova che l'obbligo di fornire garanzie è adempiuto. |
3 | Nella documentazione relativa ai risultati di esperimenti precedenti secondo il capoverso 2 lettera c numero 2 è possibile fare riferimento a dati o a risultati di un altro richiedente, sempre che quest'ultimo abbia dato il proprio consenso scritto. |
4 | L'UFAM può rinunciare a singoli dati del dossier tecnico di cui al capoverso 2 lettera b se il richiedente è in grado di provare che tali dati non sono necessari per la valutazione della domanda; |
5 | Può essere presentata un'unica domanda se l'emissione sperimentale viene effettuata per lo stesso scopo ed entro un periodo di tempo limitato: |
a | con un organismo geneticamente modificato in luoghi diversi; |
b | con una combinazione di organismi nello stesso luogo o in luoghi diversi. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 19 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati |
|
1 | La domanda di autorizzazione per un un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 7-9 e 11. |
2 | La domanda deve in particolare comprendere i seguenti documenti: |
a | una descrizione dell'emissione sperimentale contenente almeno i seguenti dati: |
a1 | indicazioni sullo scopo e sul contesto dell'emissione sperimentale, |
a2 | motivo per cui le conoscenze che si vogliono acquisire non possono essere ottenute mediante esperimenti in sistemi chiusi, |
a3 | illustrazione dei nuovi risultati scientifici previsti che possono essere ottenuti con l'esperimento in questione, relativi alle ripercussioni sull'uomo, sugli animali, sull'ambiente, sulla diversità biologica e sulla sua utilizzazione sostenibile, nonché all'efficacia delle misure di sicurezza; |
b | un dossier tecnico con i dati secondo l'allegato IIIA o IIIB della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 200132, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e sull'abrogazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, ma senza informazioni relative ai piani di sorveglianza; |
c | i risultati di esperimenti precedenti, in particolare: |
c1 | i risultati di esperimenti preliminari in sistemi chiusi che sono serviti all'accertamento della sicurezza biologica, |
c2 | i dati, i risultati e le valutazioni di emissioni sperimentali eseguite con organismi identici o con i loro organismi riceventi in condizioni climatiche, faunistiche e floristiche paragonabili; |
d | l'analisi e la valutazione del rischio secondo l'allegato 4; |
e | un piano di sorveglianza che permetta al richiedente di verificare se le ipotesi alla base dell'analisi e della valutazione del rischio secondo l'allegato 4 sono giuste e se le misure di protezione adottate per adempiere ai principi di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 e all'articolo 7 LIG sono sufficienti, e che contenga almeno i seguenti dati: |
e1 | tipo, specificità, sensibilità e attendibilità dei metodi, |
e2 | durata e frequenza della sorveglianza; |
f | una ponderazione degli interessi secondo l'articolo 8 LIG che mostri che la modificazione del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d'ingegneria genetica non ha leso la dignità della creatura; |
g | una strategia d'informazione che spieghi come, quando e dove vengono comunicati al pubblico l'oggetto, il momento e il luogo dell'emissione sperimentale prevista; |
h | la prova che l'obbligo di fornire garanzie è adempiuto. |
3 | Nella documentazione relativa ai risultati di esperimenti precedenti secondo il capoverso 2 lettera c numero 2 è possibile fare riferimento a dati o a risultati di un altro richiedente, sempre che quest'ultimo abbia dato il proprio consenso scritto. |
4 | L'UFAM può rinunciare a singoli dati del dossier tecnico di cui al capoverso 2 lettera b se il richiedente è in grado di provare che tali dati non sono necessari per la valutazione della domanda; |
5 | Può essere presentata un'unica domanda se l'emissione sperimentale viene effettuata per lo stesso scopo ed entro un periodo di tempo limitato: |
a | con un organismo geneticamente modificato in luoghi diversi; |
b | con una combinazione di organismi nello stesso luogo o in luoghi diversi. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 19 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati |
|
1 | La domanda di autorizzazione per un un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 7-9 e 11. |
2 | La domanda deve in particolare comprendere i seguenti documenti: |
a | una descrizione dell'emissione sperimentale contenente almeno i seguenti dati: |
a1 | indicazioni sullo scopo e sul contesto dell'emissione sperimentale, |
a2 | motivo per cui le conoscenze che si vogliono acquisire non possono essere ottenute mediante esperimenti in sistemi chiusi, |
a3 | illustrazione dei nuovi risultati scientifici previsti che possono essere ottenuti con l'esperimento in questione, relativi alle ripercussioni sull'uomo, sugli animali, sull'ambiente, sulla diversità biologica e sulla sua utilizzazione sostenibile, nonché all'efficacia delle misure di sicurezza; |
b | un dossier tecnico con i dati secondo l'allegato IIIA o IIIB della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 200132, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e sull'abrogazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, ma senza informazioni relative ai piani di sorveglianza; |
c | i risultati di esperimenti precedenti, in particolare: |
c1 | i risultati di esperimenti preliminari in sistemi chiusi che sono serviti all'accertamento della sicurezza biologica, |
c2 | i dati, i risultati e le valutazioni di emissioni sperimentali eseguite con organismi identici o con i loro organismi riceventi in condizioni climatiche, faunistiche e floristiche paragonabili; |
d | l'analisi e la valutazione del rischio secondo l'allegato 4; |
e | un piano di sorveglianza che permetta al richiedente di verificare se le ipotesi alla base dell'analisi e della valutazione del rischio secondo l'allegato 4 sono giuste e se le misure di protezione adottate per adempiere ai principi di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 e all'articolo 7 LIG sono sufficienti, e che contenga almeno i seguenti dati: |
e1 | tipo, specificità, sensibilità e attendibilità dei metodi, |
e2 | durata e frequenza della sorveglianza; |
f | una ponderazione degli interessi secondo l'articolo 8 LIG che mostri che la modificazione del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d'ingegneria genetica non ha leso la dignità della creatura; |
g | una strategia d'informazione che spieghi come, quando e dove vengono comunicati al pubblico l'oggetto, il momento e il luogo dell'emissione sperimentale prevista; |
h | la prova che l'obbligo di fornire garanzie è adempiuto. |
3 | Nella documentazione relativa ai risultati di esperimenti precedenti secondo il capoverso 2 lettera c numero 2 è possibile fare riferimento a dati o a risultati di un altro richiedente, sempre che quest'ultimo abbia dato il proprio consenso scritto. |
4 | L'UFAM può rinunciare a singoli dati del dossier tecnico di cui al capoverso 2 lettera b se il richiedente è in grado di provare che tali dati non sono necessari per la valutazione della domanda; |
5 | Può essere presentata un'unica domanda se l'emissione sperimentale viene effettuata per lo stesso scopo ed entro un periodo di tempo limitato: |
a | con un organismo geneticamente modificato in luoghi diversi; |
b | con una combinazione di organismi nello stesso luogo o in luoghi diversi. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 19 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati |
|
1 | La domanda di autorizzazione per un un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 7-9 e 11. |
2 | La domanda deve in particolare comprendere i seguenti documenti: |
a | una descrizione dell'emissione sperimentale contenente almeno i seguenti dati: |
a1 | indicazioni sullo scopo e sul contesto dell'emissione sperimentale, |
a2 | motivo per cui le conoscenze che si vogliono acquisire non possono essere ottenute mediante esperimenti in sistemi chiusi, |
a3 | illustrazione dei nuovi risultati scientifici previsti che possono essere ottenuti con l'esperimento in questione, relativi alle ripercussioni sull'uomo, sugli animali, sull'ambiente, sulla diversità biologica e sulla sua utilizzazione sostenibile, nonché all'efficacia delle misure di sicurezza; |
b | un dossier tecnico con i dati secondo l'allegato IIIA o IIIB della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 200132, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e sull'abrogazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, ma senza informazioni relative ai piani di sorveglianza; |
c | i risultati di esperimenti precedenti, in particolare: |
c1 | i risultati di esperimenti preliminari in sistemi chiusi che sono serviti all'accertamento della sicurezza biologica, |
c2 | i dati, i risultati e le valutazioni di emissioni sperimentali eseguite con organismi identici o con i loro organismi riceventi in condizioni climatiche, faunistiche e floristiche paragonabili; |
d | l'analisi e la valutazione del rischio secondo l'allegato 4; |
e | un piano di sorveglianza che permetta al richiedente di verificare se le ipotesi alla base dell'analisi e della valutazione del rischio secondo l'allegato 4 sono giuste e se le misure di protezione adottate per adempiere ai principi di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 e all'articolo 7 LIG sono sufficienti, e che contenga almeno i seguenti dati: |
e1 | tipo, specificità, sensibilità e attendibilità dei metodi, |
e2 | durata e frequenza della sorveglianza; |
f | una ponderazione degli interessi secondo l'articolo 8 LIG che mostri che la modificazione del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d'ingegneria genetica non ha leso la dignità della creatura; |
g | una strategia d'informazione che spieghi come, quando e dove vengono comunicati al pubblico l'oggetto, il momento e il luogo dell'emissione sperimentale prevista; |
h | la prova che l'obbligo di fornire garanzie è adempiuto. |
3 | Nella documentazione relativa ai risultati di esperimenti precedenti secondo il capoverso 2 lettera c numero 2 è possibile fare riferimento a dati o a risultati di un altro richiedente, sempre che quest'ultimo abbia dato il proprio consenso scritto. |
4 | L'UFAM può rinunciare a singoli dati del dossier tecnico di cui al capoverso 2 lettera b se il richiedente è in grado di provare che tali dati non sono necessari per la valutazione della domanda; |
5 | Può essere presentata un'unica domanda se l'emissione sperimentale viene effettuata per lo stesso scopo ed entro un periodo di tempo limitato: |
a | con un organismo geneticamente modificato in luoghi diversi; |
b | con una combinazione di organismi nello stesso luogo o in luoghi diversi. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 126f Opposizione - 1 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968259 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.260 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. |
|
1 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968259 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.260 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. |
2 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr261 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.262 |
3 | I Comuni interessati salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 62e |
|
1 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196891 sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l'Ufficio federale durante il termine di deposito dei piani.92 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. |
2 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr93 può far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr durante il termine di deposito dei piani.94 |
3 | I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 62e |
|
1 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196891 sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l'Ufficio federale durante il termine di deposito dei piani.92 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. |
2 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr93 può far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr durante il termine di deposito dei piani.94 |
3 | I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 62e |
|
1 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196891 sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l'Ufficio federale durante il termine di deposito dei piani.92 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. |
2 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr93 può far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr durante il termine di deposito dei piani.94 |
3 | I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 18f Opposizione |
|
1 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968106 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.107 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. |
2 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr108 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.109 |
3 | I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 18f Opposizione |
|
1 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968106 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.107 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. |
2 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr108 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.109 |
3 | I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 18f Opposizione |
|
1 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968106 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.107 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. |
2 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr108 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.109 |
3 | I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 18f Opposizione |
|
1 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968106 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.107 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. |
2 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr108 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.109 |
3 | I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 18f Opposizione |
|
1 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968106 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.107 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. |
2 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr108 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.109 |
3 | I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 18 Deroghe all'obbligo di autorizzazione |
|
1 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25 e se l'emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione. |
2 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi patogeni se: |
a | tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25; o |
b | tali organismi non sono alloctoni né patogeni per l'uomo e i vertebrati. |
3 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta nell'ambiente ai sensi dell'articolo 25. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 18 Deroghe all'obbligo di autorizzazione |
|
1 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25 e se l'emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione. |
2 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi patogeni se: |
a | tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25; o |
b | tali organismi non sono alloctoni né patogeni per l'uomo e i vertebrati. |
3 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta nell'ambiente ai sensi dell'articolo 25. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 18f Opposizione |
|
1 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968106 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.107 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. |
2 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr108 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.109 |
3 | I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 18 Deroghe all'obbligo di autorizzazione |
|
1 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25 e se l'emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione. |
2 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi patogeni se: |
a | tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25; o |
b | tali organismi non sono alloctoni né patogeni per l'uomo e i vertebrati. |
3 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta nell'ambiente ai sensi dell'articolo 25. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29e Informazione degli acquirenti - 1 Chiunque mette in commercio organismi deve: |
|
1 | Chiunque mette in commercio organismi deve: |
a | informare l'acquirente sulle loro proprietà importanti per l'applicazione dei principi di cui all'articolo 29a; |
b | fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui all'articolo 29a non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione. |
2 | Le istruzioni del fabbricante e dell'importatore devono essere osservate. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29e Informazione degli acquirenti - 1 Chiunque mette in commercio organismi deve: |
|
1 | Chiunque mette in commercio organismi deve: |
a | informare l'acquirente sulle loro proprietà importanti per l'applicazione dei principi di cui all'articolo 29a; |
b | fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui all'articolo 29a non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione. |
2 | Le istruzioni del fabbricante e dell'importatore devono essere osservate. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29e Informazione degli acquirenti - 1 Chiunque mette in commercio organismi deve: |
|
1 | Chiunque mette in commercio organismi deve: |
a | informare l'acquirente sulle loro proprietà importanti per l'applicazione dei principi di cui all'articolo 29a; |
b | fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui all'articolo 29a non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione. |
2 | Le istruzioni del fabbricante e dell'importatore devono essere osservate. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29e Informazione degli acquirenti - 1 Chiunque mette in commercio organismi deve: |
|
1 | Chiunque mette in commercio organismi deve: |
a | informare l'acquirente sulle loro proprietà importanti per l'applicazione dei principi di cui all'articolo 29a; |
b | fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui all'articolo 29a non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione. |
2 | Le istruzioni del fabbricante e dell'importatore devono essere osservate. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 19 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati |
|
1 | La domanda di autorizzazione per un un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 7-9 e 11. |
2 | La domanda deve in particolare comprendere i seguenti documenti: |
a | una descrizione dell'emissione sperimentale contenente almeno i seguenti dati: |
a1 | indicazioni sullo scopo e sul contesto dell'emissione sperimentale, |
a2 | motivo per cui le conoscenze che si vogliono acquisire non possono essere ottenute mediante esperimenti in sistemi chiusi, |
a3 | illustrazione dei nuovi risultati scientifici previsti che possono essere ottenuti con l'esperimento in questione, relativi alle ripercussioni sull'uomo, sugli animali, sull'ambiente, sulla diversità biologica e sulla sua utilizzazione sostenibile, nonché all'efficacia delle misure di sicurezza; |
b | un dossier tecnico con i dati secondo l'allegato IIIA o IIIB della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 200132, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e sull'abrogazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, ma senza informazioni relative ai piani di sorveglianza; |
c | i risultati di esperimenti precedenti, in particolare: |
c1 | i risultati di esperimenti preliminari in sistemi chiusi che sono serviti all'accertamento della sicurezza biologica, |
c2 | i dati, i risultati e le valutazioni di emissioni sperimentali eseguite con organismi identici o con i loro organismi riceventi in condizioni climatiche, faunistiche e floristiche paragonabili; |
d | l'analisi e la valutazione del rischio secondo l'allegato 4; |
e | un piano di sorveglianza che permetta al richiedente di verificare se le ipotesi alla base dell'analisi e della valutazione del rischio secondo l'allegato 4 sono giuste e se le misure di protezione adottate per adempiere ai principi di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 e all'articolo 7 LIG sono sufficienti, e che contenga almeno i seguenti dati: |
e1 | tipo, specificità, sensibilità e attendibilità dei metodi, |
e2 | durata e frequenza della sorveglianza; |
f | una ponderazione degli interessi secondo l'articolo 8 LIG che mostri che la modificazione del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d'ingegneria genetica non ha leso la dignità della creatura; |
g | una strategia d'informazione che spieghi come, quando e dove vengono comunicati al pubblico l'oggetto, il momento e il luogo dell'emissione sperimentale prevista; |
h | la prova che l'obbligo di fornire garanzie è adempiuto. |
3 | Nella documentazione relativa ai risultati di esperimenti precedenti secondo il capoverso 2 lettera c numero 2 è possibile fare riferimento a dati o a risultati di un altro richiedente, sempre che quest'ultimo abbia dato il proprio consenso scritto. |
4 | L'UFAM può rinunciare a singoli dati del dossier tecnico di cui al capoverso 2 lettera b se il richiedente è in grado di provare che tali dati non sono necessari per la valutazione della domanda; |
5 | Può essere presentata un'unica domanda se l'emissione sperimentale viene effettuata per lo stesso scopo ed entro un periodo di tempo limitato: |
a | con un organismo geneticamente modificato in luoghi diversi; |
b | con una combinazione di organismi nello stesso luogo o in luoghi diversi. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 19 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati |
|
1 | La domanda di autorizzazione per un un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 7-9 e 11. |
2 | La domanda deve in particolare comprendere i seguenti documenti: |
a | una descrizione dell'emissione sperimentale contenente almeno i seguenti dati: |
a1 | indicazioni sullo scopo e sul contesto dell'emissione sperimentale, |
a2 | motivo per cui le conoscenze che si vogliono acquisire non possono essere ottenute mediante esperimenti in sistemi chiusi, |
a3 | illustrazione dei nuovi risultati scientifici previsti che possono essere ottenuti con l'esperimento in questione, relativi alle ripercussioni sull'uomo, sugli animali, sull'ambiente, sulla diversità biologica e sulla sua utilizzazione sostenibile, nonché all'efficacia delle misure di sicurezza; |
b | un dossier tecnico con i dati secondo l'allegato IIIA o IIIB della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 200132, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e sull'abrogazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, ma senza informazioni relative ai piani di sorveglianza; |
c | i risultati di esperimenti precedenti, in particolare: |
c1 | i risultati di esperimenti preliminari in sistemi chiusi che sono serviti all'accertamento della sicurezza biologica, |
c2 | i dati, i risultati e le valutazioni di emissioni sperimentali eseguite con organismi identici o con i loro organismi riceventi in condizioni climatiche, faunistiche e floristiche paragonabili; |
d | l'analisi e la valutazione del rischio secondo l'allegato 4; |
e | un piano di sorveglianza che permetta al richiedente di verificare se le ipotesi alla base dell'analisi e della valutazione del rischio secondo l'allegato 4 sono giuste e se le misure di protezione adottate per adempiere ai principi di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 e all'articolo 7 LIG sono sufficienti, e che contenga almeno i seguenti dati: |
e1 | tipo, specificità, sensibilità e attendibilità dei metodi, |
e2 | durata e frequenza della sorveglianza; |
f | una ponderazione degli interessi secondo l'articolo 8 LIG che mostri che la modificazione del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d'ingegneria genetica non ha leso la dignità della creatura; |
g | una strategia d'informazione che spieghi come, quando e dove vengono comunicati al pubblico l'oggetto, il momento e il luogo dell'emissione sperimentale prevista; |
h | la prova che l'obbligo di fornire garanzie è adempiuto. |
3 | Nella documentazione relativa ai risultati di esperimenti precedenti secondo il capoverso 2 lettera c numero 2 è possibile fare riferimento a dati o a risultati di un altro richiedente, sempre che quest'ultimo abbia dato il proprio consenso scritto. |
4 | L'UFAM può rinunciare a singoli dati del dossier tecnico di cui al capoverso 2 lettera b se il richiedente è in grado di provare che tali dati non sono necessari per la valutazione della domanda; |
5 | Può essere presentata un'unica domanda se l'emissione sperimentale viene effettuata per lo stesso scopo ed entro un periodo di tempo limitato: |
a | con un organismo geneticamente modificato in luoghi diversi; |
b | con una combinazione di organismi nello stesso luogo o in luoghi diversi. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 18 Deroghe all'obbligo di autorizzazione |
|
1 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25 e se l'emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione. |
2 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi patogeni se: |
a | tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25; o |
b | tali organismi non sono alloctoni né patogeni per l'uomo e i vertebrati. |
3 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta nell'ambiente ai sensi dell'articolo 25. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 19 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati |
|
1 | La domanda di autorizzazione per un un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 7-9 e 11. |
2 | La domanda deve in particolare comprendere i seguenti documenti: |
a | una descrizione dell'emissione sperimentale contenente almeno i seguenti dati: |
a1 | indicazioni sullo scopo e sul contesto dell'emissione sperimentale, |
a2 | motivo per cui le conoscenze che si vogliono acquisire non possono essere ottenute mediante esperimenti in sistemi chiusi, |
a3 | illustrazione dei nuovi risultati scientifici previsti che possono essere ottenuti con l'esperimento in questione, relativi alle ripercussioni sull'uomo, sugli animali, sull'ambiente, sulla diversità biologica e sulla sua utilizzazione sostenibile, nonché all'efficacia delle misure di sicurezza; |
b | un dossier tecnico con i dati secondo l'allegato IIIA o IIIB della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 200132, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e sull'abrogazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, ma senza informazioni relative ai piani di sorveglianza; |
c | i risultati di esperimenti precedenti, in particolare: |
c1 | i risultati di esperimenti preliminari in sistemi chiusi che sono serviti all'accertamento della sicurezza biologica, |
c2 | i dati, i risultati e le valutazioni di emissioni sperimentali eseguite con organismi identici o con i loro organismi riceventi in condizioni climatiche, faunistiche e floristiche paragonabili; |
d | l'analisi e la valutazione del rischio secondo l'allegato 4; |
e | un piano di sorveglianza che permetta al richiedente di verificare se le ipotesi alla base dell'analisi e della valutazione del rischio secondo l'allegato 4 sono giuste e se le misure di protezione adottate per adempiere ai principi di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 e all'articolo 7 LIG sono sufficienti, e che contenga almeno i seguenti dati: |
e1 | tipo, specificità, sensibilità e attendibilità dei metodi, |
e2 | durata e frequenza della sorveglianza; |
f | una ponderazione degli interessi secondo l'articolo 8 LIG che mostri che la modificazione del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d'ingegneria genetica non ha leso la dignità della creatura; |
g | una strategia d'informazione che spieghi come, quando e dove vengono comunicati al pubblico l'oggetto, il momento e il luogo dell'emissione sperimentale prevista; |
h | la prova che l'obbligo di fornire garanzie è adempiuto. |
3 | Nella documentazione relativa ai risultati di esperimenti precedenti secondo il capoverso 2 lettera c numero 2 è possibile fare riferimento a dati o a risultati di un altro richiedente, sempre che quest'ultimo abbia dato il proprio consenso scritto. |
4 | L'UFAM può rinunciare a singoli dati del dossier tecnico di cui al capoverso 2 lettera b se il richiedente è in grado di provare che tali dati non sono necessari per la valutazione della domanda; |
5 | Può essere presentata un'unica domanda se l'emissione sperimentale viene effettuata per lo stesso scopo ed entro un periodo di tempo limitato: |
a | con un organismo geneticamente modificato in luoghi diversi; |
b | con una combinazione di organismi nello stesso luogo o in luoghi diversi. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 18f Opposizione |
|
1 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968106 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.107 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. |
2 | Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr108 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.109 |
3 | I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. |