IR 0.732.012 Statuti del 20 dicembre 1957 dell'Agenzia dell'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo economici per l'energia nucleare (Decisione) Decisione Art. 1 - a. È istituita nell'ambito dell'Organizzazione, un'«Agenzia dell'O.C.S.E per l'Energia Nucleare» (detta qui di seguito «Agenzia»). |
IR 0.732.012 Statuti del 20 dicembre 1957 dell'Agenzia dell'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo economici per l'energia nucleare (Decisione) Decisione Art. 13 - a. Ogni anno, il Comitato direttivo designa fra i suoi membri un Presidente e dei Vicepresidenti. Esso emana il suo Regolamento interno. |
IR 0.732.012 Statuti del 20 dicembre 1957 dell'Agenzia dell'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo economici per l'energia nucleare (Decisione) Decisione Art. 14 - a. I rapporti e le proposte elaborati dal Comitato direttivo devono all'occorrenza indicare le differenti opinioni dei membri. |
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IR 0.732.012 Statuti del 20 dicembre 1957 dell'Agenzia dell'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo economici per l'energia nucleare (Decisione) Decisione Art. 14 - a. I rapporti e le proposte elaborati dal Comitato direttivo devono all'occorrenza indicare le differenti opinioni dei membri. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
|
1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
b3 | informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e |
c | assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, |
2 | È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
b3 | informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e |
c | assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, |
2 | È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
b3 | informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e |
c | assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, |
2 | È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
b3 | informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e |
c | assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, |
2 | È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
b3 | informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e |
c | assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, |
2 | È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
b3 | informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e |
c | assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, |
2 | È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
b3 | informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e |
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2 | È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
b3 | informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e |
c | assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, |
2 | È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
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b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
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b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
b3 | informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e |
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2 | È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
b3 | informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e |
c | assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, |
2 | È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
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SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
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b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
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2 | È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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b3 | informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
b3 | informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e |
c | assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, |
2 | È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
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SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
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b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
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SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
b3 | informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e |
c | assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, |
2 | È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 120 - 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
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1 | Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: |
a | chiedere alla gestante una richiesta scritta; |
b | tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: |
b1 | un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, |
b2 | una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, |
b3 | informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e |
c | assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, |
2 | È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 118 - 1 Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell'articolo 119 siano adempiute, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell'articolo 119 siano adempiute, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno163 a dieci anni. |
3 | La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l'aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall'inizio dell'ultima mestruazione, senza che le condizioni dell'articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
4 | Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l'azione penale si prescrive in tre anni.164 |
IR 0.732.012 Statuti del 20 dicembre 1957 dell'Agenzia dell'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo economici per l'energia nucleare (Decisione) Decisione Art. 14 - a. I rapporti e le proposte elaborati dal Comitato direttivo devono all'occorrenza indicare le differenti opinioni dei membri. |
SR 131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977 Cost./JU Art. 8 Libertà - La libertà individuale è garantita. |
|
a | il diritto alla vita e all'integrità fisica e morale; |
b | il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio; |
c | il diritto di contrarre matrimonio e di avere una vita familiare; |
d | il diritto di crescere ed educare i propri figli; |
e | la libertà di pensiero, di coscienza e di religione; |
f | la libertà di avere, esprimere e diffondere opinioni, in particolare la libertà di stampa; |
g | la libertà di associazione, di riunione e di pubblica manifestazione; |
h | la libertà di studio e d'insegnamento; |
i | la libertà dell'arte e della ricerca; |
j | la libertà di scegliere ed esercitare una professione; |
k | la libertà di commercio e d'industria; |
l | la libertà di domicilio; |
m | la libertà di accedere alle cariche pubbliche. |
SR 131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977 Cost./JU Art. 8 Libertà - La libertà individuale è garantita. |
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a | il diritto alla vita e all'integrità fisica e morale; |
b | il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio; |
c | il diritto di contrarre matrimonio e di avere una vita familiare; |
d | il diritto di crescere ed educare i propri figli; |
e | la libertà di pensiero, di coscienza e di religione; |
f | la libertà di avere, esprimere e diffondere opinioni, in particolare la libertà di stampa; |
g | la libertà di associazione, di riunione e di pubblica manifestazione; |
h | la libertà di studio e d'insegnamento; |
i | la libertà dell'arte e della ricerca; |
j | la libertà di scegliere ed esercitare una professione; |
k | la libertà di commercio e d'industria; |
l | la libertà di domicilio; |
m | la libertà di accedere alle cariche pubbliche. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 15 Libertà di domicilio - La libertà di domicilio è garantita. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 15 Libertà di domicilio - La libertà di domicilio è garantita. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 15 Libertà di domicilio - La libertà di domicilio è garantita. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 15 Libertà di domicilio - La libertà di domicilio è garantita. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 15 Libertà di domicilio - La libertà di domicilio è garantita. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 15 Libertà di domicilio - La libertà di domicilio è garantita. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 335 - 1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
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1 | Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
2 | Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 335 - 1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
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1 | Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
2 | Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 335 - 1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
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1 | Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
2 | Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 335 - 1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
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1 | Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
2 | Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 335 - 1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
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1 | Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
2 | Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 335 - 1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
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1 | Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
2 | Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili: |
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1 | Sono imprescrittibili: |
a | il genocidio (art. 264); |
b | i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2); |
c | i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1-3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h); |
d | i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio;139 |
e | gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di 12 anni. |
2 | Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 97 e 98. |
3 | I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.141 142 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 335 - 1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
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1 | Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
2 | Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 335 - 1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
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1 | Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
2 | Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 15 Libertà di domicilio - La libertà di domicilio è garantita. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 335 - 1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
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1 | Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
2 | Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 335 - 1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
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1 | Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. |
2 | Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura. |