SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti - Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti - Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti - Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti - Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 12 Garanzia delle prestazioni - 1 ...42 |
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1 | ...42 |
2 | In deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA43, anche se non vi è dipendenza dall'assistenza pubblica, l'assicurazione militare può prendere provvedimenti affinché le sue prestazioni pecuniarie siano impiegate principalmente per il sostentamento dell'assicurato o delle persone alle quali questi deve provvedere.44 |
3 | ...45 |
4 | ...46 |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti - Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti - Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 42 Diritto in caso di ripresa delle cure mediche - Se la ripresa delle cure mediche provoca una incapacità supplementare al lavoro, durante questo periodo la rendita è aumentata o sostituita da un'indennità giornaliera. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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2 | L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti - Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. |
SR 833.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) LAM Art. 25 Economicità della cura - 1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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1 | Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. |
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