SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro ORD-DFGP Art. 14 Transazioni che comportano un rischio elevato |
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1 | L'organizzatore stabilisce i criteri intesi a individuare le transazioni che comportano un rischio elevato. |
2 | A seconda dei prodotti dell'organizzatore richiesti dal giocatore entrano in considerazione in particolare i criteri seguenti: |
a | l'ammontare dei valori patrimoniali immessi dal giocatore nell'ambito dei giochi svolti in linea; |
b | l'ammontare dei valori patrimoniali vinti o rimborsati; |
c | le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della relazione d'affari; |
d | le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari analoghe. |
3 | Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio elevato le transazioni di un giocatore soggetto all'obbligo di identificazione mediante le quali all'inizio della relazione d'affari vengono immessi in una volta più di 30 000 franchi. |
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro ORD-DFGP Art. 14 Transazioni che comportano un rischio elevato |
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1 | L'organizzatore stabilisce i criteri intesi a individuare le transazioni che comportano un rischio elevato. |
2 | A seconda dei prodotti dell'organizzatore richiesti dal giocatore entrano in considerazione in particolare i criteri seguenti: |
a | l'ammontare dei valori patrimoniali immessi dal giocatore nell'ambito dei giochi svolti in linea; |
b | l'ammontare dei valori patrimoniali vinti o rimborsati; |
c | le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della relazione d'affari; |
d | le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari analoghe. |
3 | Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio elevato le transazioni di un giocatore soggetto all'obbligo di identificazione mediante le quali all'inizio della relazione d'affari vengono immessi in una volta più di 30 000 franchi. |
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro ORD-DFGP Art. 18 Contenuto dei chiarimenti |
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1 | L'organizzatore chiarisce in particolare: |
a | se il giocatore è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali immessi, vinti o rimborsati; |
b | l'origine dei valori patrimoniali immessi; |
c | l'origine del patrimonio del giocatore o dell'avente economicamente diritto; |
d | l'attività commerciale esercitata dal giocatore o dall'avente economicamente diritto. |
2 | Procede ai chiarimenti di cui al capoverso 1 lettera a soltanto se: |
a | sa che il giocatore ha puntato poste non superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni; o |
b | non possiede indizi secondo cui il giocatore abbia puntato complessivamente poste superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni. |
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro ORD-DFGP Art. 18 Contenuto dei chiarimenti |
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1 | L'organizzatore chiarisce in particolare: |
a | se il giocatore è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali immessi, vinti o rimborsati; |
b | l'origine dei valori patrimoniali immessi; |
c | l'origine del patrimonio del giocatore o dell'avente economicamente diritto; |
d | l'attività commerciale esercitata dal giocatore o dall'avente economicamente diritto. |
2 | Procede ai chiarimenti di cui al capoverso 1 lettera a soltanto se: |
a | sa che il giocatore ha puntato poste non superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni; o |
b | non possiede indizi secondo cui il giocatore abbia puntato complessivamente poste superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni. |
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro ORD-DFGP Art. 18 Contenuto dei chiarimenti |
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1 | L'organizzatore chiarisce in particolare: |
a | se il giocatore è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali immessi, vinti o rimborsati; |
b | l'origine dei valori patrimoniali immessi; |
c | l'origine del patrimonio del giocatore o dell'avente economicamente diritto; |
d | l'attività commerciale esercitata dal giocatore o dall'avente economicamente diritto. |
2 | Procede ai chiarimenti di cui al capoverso 1 lettera a soltanto se: |
a | sa che il giocatore ha puntato poste non superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni; o |
b | non possiede indizi secondo cui il giocatore abbia puntato complessivamente poste superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni. |
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1 | L'organizzatore chiarisce in particolare: |
a | se il giocatore è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali immessi, vinti o rimborsati; |
b | l'origine dei valori patrimoniali immessi; |
c | l'origine del patrimonio del giocatore o dell'avente economicamente diritto; |
d | l'attività commerciale esercitata dal giocatore o dall'avente economicamente diritto. |
2 | Procede ai chiarimenti di cui al capoverso 1 lettera a soltanto se: |
a | sa che il giocatore ha puntato poste non superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni; o |
b | non possiede indizi secondo cui il giocatore abbia puntato complessivamente poste superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni. |