SR 172.216.1 Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR) Org-DEFR Art. 15 La Commissione della concorrenza - 1 La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno39. |
|
1 | La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno39. |
2 | La COMCO persegue in particolare i seguenti obiettivi: |
a | favorire la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordinamento liberale; |
b | favorire l'accesso senza discriminazioni al mercato interno svizzero. |
2bis | ...40 |
3 | L'organizzazione e i compiti della COMCO sono disciplinati da atti legislativi particolari41. |
SR 172.216.1 Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR) Org-DEFR Art. 15 La Commissione della concorrenza - 1 La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno39. |
|
1 | La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno39. |
2 | La COMCO persegue in particolare i seguenti obiettivi: |
a | favorire la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordinamento liberale; |
b | favorire l'accesso senza discriminazioni al mercato interno svizzero. |
2bis | ...40 |
3 | L'organizzazione e i compiti della COMCO sono disciplinati da atti legislativi particolari41. |
SR 172.216.1 Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR) Org-DEFR Art. 15 La Commissione della concorrenza - 1 La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno39. |
|
1 | La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno39. |
2 | La COMCO persegue in particolare i seguenti obiettivi: |
a | favorire la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordinamento liberale; |
b | favorire l'accesso senza discriminazioni al mercato interno svizzero. |
2bis | ...40 |
3 | L'organizzazione e i compiti della COMCO sono disciplinati da atti legislativi particolari41. |
SR 172.216.1 Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR) Org-DEFR Art. 15 La Commissione della concorrenza - 1 La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno39. |
|
1 | La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno39. |
2 | La COMCO persegue in particolare i seguenti obiettivi: |
a | favorire la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordinamento liberale; |
b | favorire l'accesso senza discriminazioni al mercato interno svizzero. |
2bis | ...40 |
3 | L'organizzazione e i compiti della COMCO sono disciplinati da atti legislativi particolari41. |
SR 172.216.1 Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR) Org-DEFR Art. 15 La Commissione della concorrenza - 1 La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno39. |
|
1 | La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno39. |
2 | La COMCO persegue in particolare i seguenti obiettivi: |
a | favorire la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordinamento liberale; |
b | favorire l'accesso senza discriminazioni al mercato interno svizzero. |
2bis | ...40 |
3 | L'organizzazione e i compiti della COMCO sono disciplinati da atti legislativi particolari41. |
SR 172.216.1 Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR) Org-DEFR Art. 15 La Commissione della concorrenza - 1 La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno39. |
|
1 | La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno39. |
2 | La COMCO persegue in particolare i seguenti obiettivi: |
a | favorire la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordinamento liberale; |
b | favorire l'accesso senza discriminazioni al mercato interno svizzero. |
2bis | ...40 |
3 | L'organizzazione e i compiti della COMCO sono disciplinati da atti legislativi particolari41. |
SR 172.216.1 Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR) Org-DEFR Art. 15 La Commissione della concorrenza - 1 La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno39. |
|
1 | La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno39. |
2 | La COMCO persegue in particolare i seguenti obiettivi: |
a | favorire la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordinamento liberale; |
b | favorire l'accesso senza discriminazioni al mercato interno svizzero. |
2bis | ...40 |
3 | L'organizzazione e i compiti della COMCO sono disciplinati da atti legislativi particolari41. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 73 Ricorsi - 1 Le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti una materia disciplinata nei titoli da secondo a quinto e sesto, capitolo 1, o concernenti il condono dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile, possono essere impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005257 sul Tribunale federale.258 |
|
1 | Le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti una materia disciplinata nei titoli da secondo a quinto e sesto, capitolo 1, o concernenti il condono dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile, possono essere impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005257 sul Tribunale federale.258 |
2 | Legittimati a ricorrere sono il contribuente, l'autorità competente secondo il diritto cantonale e l'Amministrazione federale delle contribuzioni. |
3 | ...259 |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |