IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 63 - 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d'origine, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto pubblico. |
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1 | Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d'origine, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto pubblico. |
2 | Tuttavia, nel caso in cui un'azione sia stata proposta nello Stato d'origine prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del titolo III: |
a | se nello Stato d'origine l'azione è stata proposta posteriormente all'entrata in vigore, sia in quest'ultimo Stato che nello Stato richiesto, della convenzione di Lugano del 16 settembre 1988; |
b | in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal titolo II o da una convenzione tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, in vigore al momento in cui l'azione è stata proposta. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 23 - 1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: |
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1 | Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: |
a | per iscritto o oralmente con conferma scritta; o |
b | in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o |
c | nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuta e regolarmente rispettata dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. |
2 | La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. |
3 | Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, i giudici degli altri Stati vincolati dalla presente convenzione non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza. |
4 | Il giudice o i giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust. |
5 | Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 e 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 22. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 23 - 1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: |
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1 | Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: |
a | per iscritto o oralmente con conferma scritta; o |
b | in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o |
c | nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuta e regolarmente rispettata dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. |
2 | La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. |
3 | Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, i giudici degli altri Stati vincolati dalla presente convenzione non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza. |
4 | Il giudice o i giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust. |
5 | Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 e 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 22. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 23 - 1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: |
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1 | Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: |
a | per iscritto o oralmente con conferma scritta; o |
b | in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o |
c | nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuta e regolarmente rispettata dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. |
2 | La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. |
3 | Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, i giudici degli altri Stati vincolati dalla presente convenzione non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza. |
4 | Il giudice o i giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust. |
5 | Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 e 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 22. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
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1 | Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
2 | Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
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1 | Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
2 | Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 17 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
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1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Il contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d'ufficio. A tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti. |
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1 | Il contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d'ufficio. A tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti. |
2 | Se il contenuto del diritto straniero applicabile non può essere accertato, si applica il diritto svizzero. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |