Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

B-3771/2012

Sentenza del 12 marzo 2013

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),

Composizione Ronald Flury, Philippe Weissenberger, Jean-Luc Baechler, Eva Schneeberger,

cancelliere Corrado Bergomi.

X._______,

Parti patrocinato dall'avv. Andrea Ferrazzini,

ricorrente,

contro

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Procedura di liquidazione nel fallimento di Y._______ SA in liquidazione;
ricorso contro la decisione del 7 giugno 2012 concernente atti di realizzazione.

Fatti:

A.
Con decisione del 21 dicembre 2009 l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha, tra l'altro, pronunciato il fallimento di Y._______ SA, nominando quale liquidatrice del fallimento A._______ SA.

Con scritto del 15 febbraio 2010 X._______ ha insinuato un credito di fr. 107'934.30, importo a suo dire dovutogli dalla fallita a titolo di salario per i mesi di novembre e dicembre 2009.

Con decisione del 17 maggio 2010 la FINMA ha nominato quale nuova liquidatrice del fallimento la B._______ SA.

In data 9 luglio 2010 X._______ ha notificato alla liquidatrice ulteriori crediti sorti dopo il 21 dicembre 2009 nei confronti della massa fallimentare per complessivi fr. 315'169.- a titolo di stipendio (fr. 215'869.-) e di pigione (fr. 99'300.-).

Con circolare informativa n. 2 del 7 giugno 2011, la liquidatrice del fallimento ha segnalato ai creditori del fallimento che la massa fallimentare non dispone più di averi per coprire le spese di liquidazione, comunicando che la liquidazione potrà essere portata a termine solo se un anticipo di fr. 2'000'000.- sarà versato entro il 22 giugno 2011 e che, in caso contrario, la FINMA avrebbe avocato a sé il procedimento "al solo scopo del pagamento del capitale garantito".

Il 9 marzo 2012 la FINMA, nel frattempo subentrata alla B._______ SA quale liquidatrice del fallimento, ha emesso la circolare informativa n. 3, comunicando ai creditori che tutti gli attivi, fatta eccezione per una pretesa litigiosa di circa USD 8 mio nei confronti di C._______ SA, sono colpiti da sequestro penale, e che vi è ragione di presumere che anche il credito appena menzionato divenga oggetto di un simile provvedimento non appena il relativo contenzioso civile pendente in (luogo) sarà concluso. Oltracciò, in tale circolare la FINMA ha informato i creditori che la pretesa della massa nei confronti di C._______ SA era stata rivendicata da un terzo (D._______ SA) e che D._______ SA avrebbe sottoposto alla FINMA una proposta di componimento bonale della vertenza, indicando che l'accordo prevedrebbe il ritiro della causa e l'attribuzione alla massa del 50% del valore della pretesa (USD 4.2 mio) e che D._______ SA rimarrebbe creditrice di tale somma nei confronti della massa in qualità di cliente. La FINMA ha indicato di ritenere di dover accettare tale offerta e posto in vendita la pretesa litigiosa qualora uno o più creditori fossero contrari alla proposta di transazione, invitandoli ad annunciarsi al liquidatore del fallimento entro il 2 aprile 2012. La FINMA ha poi segnalato di rinunciare a far valere pretese di responsabilità nei confronti dei fondatori, degli organi di gestione, di vigilanza e di controllo, dei dirigenti come anche della società di audit, assegnando ai creditori un termine scadente il 2 aprile 2012 per chiedere un'eventuale cessione di tali pretese a norma dell'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1). Essa ha inoltre precisato che "allo stato attuale delle cose non è previsto un allestimento della graduatoria e dunque un riconoscimento delle pretese".

Con scritto del 16 marzo 2012 X._______ ha richiesto il ritiro della cessione almeno fino all'avvenuto accertamento degli attivi e passivi della fallita da parte di un liquidatore vero e proprio, e, in via subordinata, l'emanazione di una decisione impugnabile a norma dell'art. 7 cpv. 3 dell'Ordinanza FINMA del 30 giugno 2005 sul fallimento bancario (OFB-FINMA, citata integralmente al consid. 1.4.3.1).

Con ulteriore scritto del 28 marzo 2012 X._______ ha confermato la sua opposizione agli atti di liquidazione ventilati dalla FINMA e reiterato la sua richiesta di emanazione di una decisione formale al riguardo, nonché proposto la cessione a sé stesso delle pretese di responsabilità qualora le contestate misure di cui alla circolare informativa n. 3 dovessero essere confermate.

Con scritto del 5 aprile 2012 la FINMA ha tra l'altro assegnato un termine ad X._______ per inoltrare formale richiesta motivata, anche dal punto di vista della legittimazione, in merito alla richiesta di cessione delle pretese, nonché per versare un anticipo dei costi di fr. 3'000.-. Con scritto del 19 aprile 2012 X._______ ha fatto fronte a tali richieste.

Con decisione del 7 giugno 2012 la FINMA non è entrata in materia sulla richiesta di X._______. In sostanza, la FINMA ritiene che il richiedente non abbia la qualità di creditore ai sensi dell'art. 7 cpv. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
OFB-FINMA, né abbia dimostrato di avere un interesse degno di protezione ad evitare che la pretesa venga messa in cessione, concludendo che il suo comportamento, volto ad impedire e a rallentare la procedura di fallimento, rappresenti un abuso di diritto. Inoltre la FINMA evidenzia che nell'ambito della richiesta di una decisione impugnabile è ammissibile solo la censura dell'illiceità dell'atto di realizzazione, mentre il richiedente si limiterebbe a sostenere l'inadeguatezza di un simile atto. Infine la FINMA osserva che la cessione di pretese non potrebbe nemmeno costituire un atto di realizzazione. Anche nell'eventualità di un'entrata nel merito della richiesta, la situazione, a mente della FINMA, non muterebbe, in quanto, vista la probabilità che la massa non disponga di attivi sufficienti, la FINMA non potrebbe che sospendere la procedura.

B.
Contro la decisione del 7 giugno 2012, X._______ è insorto al Tribunale amministrativo federale con ricorso del 16 luglio 2012, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, che sia accertata l'incompetenza della FINMA a fungere da liquidatrice del fallimento di Y._______ SA e la nullità della decisione impugnata e di ogni atto di liquidazione messo in atto dalla FINMA, segnatamente la contestata cessione delle pretese di responsabilità. In via subordinata, egli domanda di riformare la decisione impugnata nel senso che la cessione di pretese potrà essere disposta unicamente dopo il deposito della graduatoria oppure, in via ancora più subordinata, di accertare il suo diritto di chiedere la cessione delle pretese di responsabilità a sé stesso, ad eccezione delle pretese o azioni di responsabilità dirette nei suoi confronti. In sostanza il ricorrente lamenta la mancanza di una base legale secondo cui la FINMA può sostituirsi alla liquidatrice da lei nominata ed occuparsi in prima persona della liquidazione del fallimento. A suo dire, la FINMA non può fungere nel contempo da liquidatrice e da autorità di vigilanza di sé stessa. In secondo luogo il ricorrente censura l'assenza dei presupposti formali dell'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF, in quanto la FINMA ha rinunciato a far valere le pretese / azioni di responsabilità senza indicare i motivi alla base di tale rinuncia, senza esaminare i crediti insinuati e senza l'allestimento della graduatoria. Ciò avrebbe la conseguenza che, non conoscendo l'ammontare collocato del proprio credito, il creditore non può sapere a favore di quale importo dovrebbe avviare un'azione di responsabilità e gli eventuali cessionari non potranno nemmeno conoscere l'entità del danno patrimoniale della fallita. Infine, il ricorrente sostiene che la cessione di pretese di cui all'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF è un atto di realizzazione, ribadendo la propria qualità di creditore nei confronti della massa e della fallita.

C.
Con decisione incidentale del 19 luglio 2012, il giudice dell'istruzione ha fatto ordine alla FINMA di tralasciare fino alla resa della decisione sull'effetto sospensivo ogni misura che potrebbe pregiudicare gli interessi della massa e l'esito del ricorso nella causa principale.

D.
Nelle sue osservazioni del 3 agosto 2012, la FINMA ha proposto di respingere la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.

E.
Con decisione incidentale del 9 agosto 2012, il giudice dell'istruzione ha respinto la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo e ordinato all'autorità inferiore il divieto di compiere qualsiasi atto suscettibile di pregiudicare l'esito del ricorso nella causa principale.

F.
Con osservazioni del 31 agosto 2012 (data d'entrata 3 settembre 2012) l'autorità inferiore chiede, in via principale, di non entrare nel merito del ricorso, e in via subordinata, di rigettarlo, riconfermandosi in sostanza nelle proprie motivazioni.

G.
Con ordinanza del 26 settembre 2012 lo scrivente Tribunale ha trasmesso al ricorrente le osservazioni dell'autorità inferiore, comunicando di non prevedere un ulteriore scambio di scritti.

H.
Il 3 ottobre 2012 il ricorrente ha inoltrato una replica spontanea a cui ha fatto seguito, entro il termine prorogato del 29 ottobre 2012, la duplica dell'autorità inferiore, la quale è stata portata a conoscenza del ricorrente con ordinanza del 2 novembre 2012. In sostanza, le parti si riconfermano nelle loro conclusioni e allegazioni.

I.
Con scritto del 17 dicembre 2012 il ricorrente, rinviando tra l'altro alla decisione incidentale del 9 agosto 2012 concernente le misure cautelari, ha prodotto una copia dello scritto dell'autorità inferiore dell'11 dicembre 2012 con cui quest'ultima gli aveva assegnato un termine scadente il 3 gennaio 2013 per chiedere l'emanazione di una decisione impugnabile circa l'annunciata realizzazione del credito contro C._______ SA.

J.
Con scritto dell'8 gennaio 2013 l'autorità inferiore ha informato il Tribunale amministrativo federale che l'accordo concluso con D. _______ SA, necessario al componimento bonale del credito contro C._______ SA, è sottoposto alla condizione sospensiva che, con riferimento all'accordo medesimo, nessun creditore domandi l'emanazione di una decisione impugnabile, che questa non venga impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che a un eventuale ricorso il Tribunale amministrativo federale non conferisca l'effetto sospensivo o ostacoli in altro modo l'esecuzione dell'accordo e che, infine, il Tribunale amministrativo federale confermi la decisione della FINMA, nonché rilevato che il ricorrente entro il termine impartitogli non aveva fatto richiesta di emanare una decisione impugnabile al riguardo. Nel medesimo scritto l'autorità inferiore ha chiesto "che la decisione incidentale del 9 agosto 2012 sia modificata in quanto [...] esiste il rischio concreto che nel caso in cui non si giunga ad un'esecuzione dell'accordo in tempi brevi D._______ SA perda interesse alla conclusione dello stesso". Lo scritto in questione è stato portato a conoscenza del ricorrente con ordinanza del 15 gennaio 2013.

K.
Con decisione incidentale del 16 gennaio 2013 lo scrivente Tribunale ha accolto in via superprovvisionale la richiesta dell'autorità inferiore, annullato la decisione incidentale del 9 agosto 2012, nella misura in cui essa era riferita all'esecuzione dell'accordo concluso tra la FINMA e D.________ SA, ed assegnato al ricorrente un termine fino al 22 gennaio 2013 per presentare eventuali osservazioni al riguardo.

L.
Con scritto del 17 gennaio 2013 (data d'entrata: 22 gennaio 2013) il ricorrente ha dichiarato di non opporsi alla modifica della cifra 2 del dispositivo della decisione incidentale del 9 agosto 2012 così come ordinata con decisione incidentale del 16 gennaio 2013, di cui egli condivide le considerazioni.

M.
Con decisione incidentale del 24 gennaio 2013 è stato confermato il parziale annullamento, ordinato in via superprovvisionale, della decisione incidentale del 9 agosto 2012.

Diritto:

1.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Di principio, le decisioni rese dalla FINMA sono suscettibili di essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 54 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 54 Tutela giurisdizionale - 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
1    Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
2    La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.
della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [LFINMA, RS 956.1]; art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], cfr. anche consid. 1.2).

1.2 In caso di un ricorso - come nell'evenienza - contro una decisione di non entrata nel merito l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità di prime cure ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda del ricorrente e quindi negato il sussistere delle condizioni di ammissibilità. In tal senso l'oggetto di lite è limitato dalla decisione di non entrata nel merito in qualità di oggetto di impugnazione (sentenza del Tribunale federale 4A_330/2008 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. 2.164). Conformemente a ciò, la parte ricorrente può postulare unicamente che si entri nel merito della sua richiesta, ma non pretendere una decisione di merito (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6030/2011 del 30 luglio 2012, consid. 1.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.164). Un ipotetico accoglimento del ricorso avrebbe quindi come conseguenza l'annullamento della decisione di non entrata nel merito e il rinvio della causa all'autorità inferiore affinché si occupi delle questioni di merito sollevate dal ricorrente.

In concreto l'esame del Tribunale amministrativo federale è quindi - di principio - limitato alla questione di sapere se l'autorità inferiore a giusto titolo non è entrata nel merito delle richieste del ricorrente. A tale riguardo si rammenta che il Tribunale federale in una prassi neanche troppo remota ha riconosciuto che l'esame della questione a sapere se l'autorità inferiore non sia entrata a ragione nel merito di un ricorso deve avvenire d'ufficio indipendentemente dalle conclusioni delle parti (sentenza del Tribunale federale I-215/03 del 7 settembre 2004, consid. 1), mentre secondo la prassi attuale un ricorso volto contro una decisione di inammissibilità dovrebbe di principio contenere la richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore affinché essa si occupi di trattare nel merito le richieste del ricorrente (Thomas Geiser / Peter Münch / Felix Uhlmann /Philipp Gelzer, Prozessieren vor dem Bundesgericht, 3a ed., Basilea 2011, n. 5.23). Nell'evenienza il ricorrente non ha formulato un petitum specifico volto al rinvio della causa all'autorità inferiore affinché essa entri nel merito delle sue richieste, bensì postula in via principale l'accertamento dell'incompetenza della FINMA a fungere da liquidatore e della nullità della decisione impugnata e di ogni atto di realizzazione, in via subordinata propone la riforma della decisione impugnata nel senso di ordinare la cessione di pretese solo dopo il deposito della graduatoria e, in via ancora più subordinata, l'accertamento del suo diritto a chiedere la cessione delle pretese di responsabilità a sé stesso. In un primo momento potrebbe apparire che le conclusioni formulate dal ricorrente si riferiscano e prendano posizione limitatamente all'aspetto materiale del litigio. A ben vedere però le conclusioni formulate in sede di ricorso corrispondono secondo il senso (conclusione principale e subordinata) rispettivamente secondo il contenuto (conclusione in via ancora più subordinata) alle richieste inoltrate in prima istanza volte ad ottenere una decisione impugnabile. Al più tardi dopo aver consultato la motivazione del ricorso emerge che in essa il ricorrente si occupa e si confronta sufficientemente con i motivi che hanno condotto l'autorità inferiore a non entrare nel merito della sua richiesta volta all'ottenimento di una decisione impugnabile. In questo senso occorre pertanto ritenere che le conclusioni del ricorrente, almeno puntualmente, ma soprattutto la motivazione del suo gravame sono riferite alla questione dell'(in)ammissibilità della sua domanda e con ciò all'oggetto di lite (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_585/2007 del 23 ottobre 2007 consid. 2.1; DTF 118 Ib 134). Secondo la prassi le conclusioni possono risultare anche
dalla motivazione contenuta nell'atto di ricorso (cfr. Laurent Merz, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Basler Kommentar Bundesgereichtsgesetz, 2a edizione, Basilea 2011, n. 18 ad art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF con ulteriori riferimenti; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 196 e segg.). Da ciò ne deriva che nell'atto di ricorso, nel suo complesso, può essere considerata inglobata la proposta di rinvio all'autorità inferiore per il trattamento materiale delle richieste del ricorrente. Nella misura in cui nelle conclusioni e nella motivazione del ricorso siano ravvisabili proposte che oltrepassano la questione dell'entrata nel merito e quindi l'oggetto di lite nel presente procedimento, il ricorso si rivela di principio inammissibile (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-7730/2009 del 1 giugno 2010, consid. 1.2 e A-6922/2011 del 30 aprile 2012, consid. 1.2).

Va osservato inoltre che l'autorità inferiore ha ritenuto, nell'evenienza di dover entrare nel merito della richiesta del ricorrente di essere costretta a mettere in cessione le pretese di responsabilità, esprimendosi in questo modo su una questione di merito, per cui la prima conclusione subordinata del ricorrente non può essere a priori definita fuori luogo. Altre considerazioni di merito si trovano nella decisione impugnata (nonché nelle successive comparse dell'autorità inferiore nel presente procedimento) in relazione alla qualità di creditore del ricorrente ed in relazione alla natura giuridica della cessione di pretese. A prescindere dal modo in cui è formulato il dispositivo della decisione impugnata, l'autorità inferiore ha quindi dato adito di non saper distinguere correttamente le questioni formali da quelle di merito. Il ricorrente doveva tener conto che la decisione impugnata avrebbe potuto essere intesa anche come decisione di merito, conformemente al principio secondo cui le decisioni sono da interpretare secondo il loro contenuto giuridico effettivo e non secondo la forma data nel dispositivo (DTF 132 V 74 consid. 2).

1.3 L'autorità inferiore ha poggiato la decisione di non entrata nel merito in parte sull'art. 7 cpv. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
dell'OFB-FINMA (citata integralmente al consid. 1.4.3.1). Tale disposto concorda per quanto ne riguarda il contenuto con l'art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 24
della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio [Legge sulle banche, LBCR, RS 952.0], il quale ha come oggetto anche la legittimazione a ricorrere dinanzi allo scrivente Tribunale. Si giustifica quindi di esaminare anticipatamente le condizioni per la legittimazione a ricorrere di cui all'art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 24
LBCR già nell'ambito delle condizioni di ammissibilità del ricorso, anche se la questione dell'impugnabilità di atti di realizzazione va comunque trattata parallelamente nel quadro delle questioni di merito, ovvero della questione a sapere se l'autorità inferiore sia a giusto titolo non entrata nel merito delle richieste del ricorrente.

Secondo l'art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 24
LBCR, nelle procedure previste nei capi undicesimo ("Misure in caso di rischio d'insolvenza") e dodicesimo ("Fallimento di banche insolventi") i creditori e i proprietari di una banca possono interporre ricorso solo contro l'omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione. In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LEF.

La limitazione del diritto a ricorrere nei casi di fallimento bancario e di rischio di insolvenza è deducibile dagli obiettivi posti all'autorità inferiore nel quadro delle misure da adottare giusta i capi undicesimo e dodicesimo della LBCR. Nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle banche e le casse di risparmio del 20 novembre 2002 (FF 2002 7175 segg., in particolare 7193 seg.) è riportato che

"una banca con problemi di solvibilità deve essere risanata con una procedura efficiente e adatta al caso specifico o - se non vale la pena risanarla - deve essere liquidata con un risultato il più possibile favorevole per creditori e proprietari. Questo obiettivo può essere raggiunto a priori solo se non può essere interposto ricorso contro ogni misura procedurale della Commissione delle banche o delle persone designate, bloccando in tal modo il proseguimento della procedura. Nel caso dei risanamenti ma anche durante la liquidazione le procedure di ricorso avviate da creditori o proprietari possono avere ripercussioni fatali. Nell'interesse di tutti i partecipanti, la protezione giuridica dei creditori e dei proprietari deve quindi essere concentrata all'essenziale, ovvero alle decisioni che intervengono direttamente nei loro diritti. [...] Essi sono però legittimati a contestare alcuni atti di realizzazione [...] perché questi comportano perdite di sostanza e possono quindi ridurre i diritti di creditori e proprietari. Se ha luogo una procedura di liquidazione, i creditori e i proprietari sono legittimati a contestare atti di realizzazione, analogamente a quanto previsto dalla LEF."

In concreto, il ricorrente, per i motivi che saranno esposti qui appresso (cfr. infra, intero consid. 3), deve essere considerato creditore e, in più, essendo nel contempo azionista della fallita, egli può essere considerato anche come "proprietario di una banca" a norma dell'art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 24
LBCR. Ne consegue che, essendo già in corso la procedura di fallimento, il ricorrente può contestare unicamente degli atti di realizzazione.

1.4.1 La FINMA contesta la legittimazione a ricorrere del ricorrente, in quanto la cessione di pretese giusta l'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF non costituirebbe un atto di realizzazione, conformemente, del resto, all'art. 34 cpv. 3 dell'ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA, RS 952.05), entrata in vigore pendente causa il 1° novembre 2012. A mente della FINMA, la massa si limiterebbe ad accordare ai cessionari il diritto di condurre la causa e di essere disinteressato prioritariamente con il provento della vertenza. La massa manterrebbe quindi l'animus possidentis sui propri attivi. Infine, soggiunge la FINMA, il creditore che ritiene di subire una perdita di sostanza dalla cessione, per il fatto che il cessionario possa soddisfare il proprio credito con il provento della causa, non avrebbe che da unirsi agli altri cessionari.

In materia di legittimazione a ricorrere secondo l'art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 24
LBCR lo scrivente Tribunale ha ritenuto che il riconoscimento di un decreto di fallimento e di misure pronunciate da un tribunale estero non configurano né un atto di realizzazione, né l'omologazione del piano di risanamento ai sensi dell'art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 24
LBCR (cfr. sentenza B-1374/2009 del 19 marzo 2009, consid. 1.3.1-1.3.6), concludendo all'inammissibilità del ricorso. Per il resto, questo Tribunale non si è espresso né su quali siano gli atti di realizzazione né sui criteri per definirli. Per rispondere a tali quesiti si rivela opportuno fare riferimento ai materiali e ai disposti di legge rilevanti.

1.4.2 Secondo il Messaggio concernente la modifica della LBCR è giustificato di limitare la facoltà di ricorso al piano di risanamento e agli atti di realizzazione, in quanto il piano di risanamento e le sue misure possono colpire direttamente i creditori e i proprietari, che devono quindi poter sollevare opposizioni se esso interferisce nei loro diritti (cfr. per tutto FF 2002 7193). Oltracciò, nelle fasi precedenti della procedura di insolvenza rispettivamente di fallimento bancario ai creditori e ai proprietari è preclusa la possibilità di interporre ricorso (cfr. Tomas Poledna/Lorenzo Marazzotta, in : Rolf Watter/Nedim Peter Vogt/Thomas Bauer/Christoph Winzeler [ed.], Basler Kommentar, Bankengesetz, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 26 ad art. 24
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 24
LBCR).

Il Messaggio non si esprime su quali siano gli atti di realizzazione impugnabili. Considerato che, di principio, il fallimento bancario deve essere effettuato conformemente agli artt. 221-270 LEF (art. 34 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR), ci si può in questo ambito riferire a tali disposti. Alla Sezione 4 della LEF, intitolata "Realizzazione" sono elencati i tipi di realizzazione. I beni appartenenti alla massa sono realizzati per mezzo del pubblico incanto (art. 257
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 257 - 1 Il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti.
1    Il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti.
2    Ove siano da realizzare fondi, il bando dev'essere pubblicato almeno un mese prima dell'incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni dell'incanto saranno depositate, per l'ispezione, presso l'ufficio dei fallimenti.
3    Un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l'indicazione del prezzo di stima.
-259
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 259 - Alle condizioni dell'incanto si applicano per analogia gli articoli 128, 129, 132a, 134 a 137 e 143. Le funzioni dell'ufficio d'esecuzione spettano all'amministrazione del fallimento.
LEF), di trattative private (art. 256 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 256 - 1 I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
1    I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
2    I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.
3    I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.458
4    Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.459
LEF) e della cessione (art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF; cfr. Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs-rechts, Berna 2008, p. 427-431). Certo, sulla scorta dell'art. 34 cpv. 3
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR la FINMA può ordinare norme divergenti dalla LEF. Tuttavia, in tale ambito il legislatore ha pensato a disposizioni di tipo formale, concernenti ad esempio il disciplinamento di termini o lo svolgimento della procedura (FF 2002 7207). Nella misura in cui i disposti di cui agli artt. 256-260 LEF disciplinano i modi di realizzazione nel fallimento ordinario, ne risulta evidente la loro natura materiale. La FINMA non potrebbe quindi essere autorizzata a derogare dalla LEF per definire gli atti di realizzazione. A prescindere da ciò, l'incanto pubblico e la cessione di diritti erano espressamente citati quali atti di realizzazione all'art. 30 e
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
31 della vecchia OFB-FINMA. La nuova OIB-FINMA, a cui la FINMA si appella, è formulata in maniera contraddittoria: se da una parte l'incanto pubblico e la cessione di diritti sono espressamente indicati come modi di realizzazione (art. 32 e
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
33 OIB-FINMA), giusta l'art. 34
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA la cessione di diritti non è più considerata un atto di realizzazione e viene in questo modo esclusa dalle categorie degli atti di realizzazione impugnabili giusta l'art. 24
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 24
LBCR.

1.4.3 Di seguito deve essere esaminato se l'art. 34
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA esclude a giusto titolo la cessione di pretese dagli atti di realizzazione, rispettivamente se la FINMA poteva fondarsi, a ragione, su tale disposto per negare la legittimazione a ricorrere del ricorrente.

1.4.3.1 L'art. 34 cpv. 3
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA statuisce che la cessione di pretese non costituisce un atto di realizzazione ed è entrato in vigore pendente causa con l'intera OIB-FINMA il 1° novembre 2012. L'OIB-FINMA sostituisce la vecchia ordinanza dell'Autorità di vigilanza sul fallimento di banche e di commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sul fallimento bancario del 30 giugno 2005, OFB-FINMA, RU 2005 3539, 2008 5613 n. I 3, 2009 1769).

Pertanto si impongono, a titolo introduttivo, riflessioni sul diritto applicabile. Conformemente alle regole generali del diritto intertemporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Se si tratta di disposizioni formali, vale il principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 3.2). Con particolare riferimento all'art. 34 cpv. 3
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA, a tale norma può essere a prima vista attribuita la portata di una disposizione materiale, in quanto la medesima nega alla cessione di cui all'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF la qualità di atto di realizzazione. Tuttavia, recando a margine il titolo "Impugnazione degli atti di realizzazione" e statuendo al cpv. 4 che i creditori possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto, l'art. 34
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA regola in effetti una questione di diritto formale e sarebbe quindi immediatamente applicabile.

Il principio generale del diritto intertemporale circa l'applicabilità immediata delle disposizioni formali va però relativizzato e non può avere valenza laddove non sussiste continuità tra il vecchio e nuovo sistema in materia di disposizioni procedurali e con il nuovo diritto è stato creato un ordine procedurale fondamentalmente nuovo (DTF 132 V 368 p. 370 con ulteriori rimandi).

Nel caso di specie l'applicabilità immediata del disposto in questione condurrebbe per lo meno ad un nuovo ordine di diritto procedurale nella misura in cui i proprietari e creditori non sarebbero più legittimati a richiedere l'emanazione di una decisione impugnabile in riferimento alla cessione di pretese, entrando in contraddizione non solo con prassi e dottrina poc'anzi esposte, ma anche con il diritto superiore. Riguardo alla questione del diritto applicabile si può ipotizzare di riferirsi al momento in cui l'autorità inferiore si è confrontata con la questione della legittimazione a richiedere una decisione impugnabile. In quest'ottica l'art. 34
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie.

La questione di sapere quale regola generale del diritto intertemporale sia la più appropriata rispettivamente se l'art. 34
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA sia applicabile alla presente procedura di ricorso può tuttavia, in definitiva, essere lasciata aperta per i motivi che seguono.

1.4.3.2 Dal Messaggio di legge traspare che il criterio decisivo per rientrare nel concetto di atto di realizzazione impugnabile consiste nella perdita di sostanza e nella riduzione dei diritti di creditori e proprietari che un simile atto è suscettibile di cagionare (FF 2002 7194).

1.4.3.3 Nel caso in cui la FINMA decidesse di realizzare i beni tramite incanto pubblico o trattativa privata, comunicando per via circolare l'offerta minima o il prezzo di vendita definitivo, è comprensibile che i creditori possano impugnare detti atti di realizzazione. Questo perché la fissazione di un piede d'asta o di un prezzo di vendita troppo bassi potrebbero limitare i loro diritti, nella misura in cui il provento realizzato non riesca a coprire sufficientemente i loro crediti. D'altro lato, risulterebbero anche perdite di sostanza della massa, in quanto non sarebbe più possibile realizzare gli attivi con un valore più elevato. L'impugnabilità di atti di realizzazione quali l'incanto pubblico e la trattativa privata si impone a maggior ragione, considerato che, contrariamente a quanto avviene nella procedura di fallimento ordinario (art. 256
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 256 - 1 I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
1    I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
2    I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.
3    I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.458
4    Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.459
LEF), nella procedura di fallimento bancario i creditori non hanno alcuna voce in capitolo nel decidere sul modo di realizzazione, tant'è che, oltre ad essere esclusa la possibilità di ricorso giusta l'art. 17
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LEF, non è prevista obbligatoriamente un'assemblea dei creditori, spettando tale competenza al liquidatore (art. 35
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 35 Assemblea dei creditori e comitato dei creditori - 1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:
1    Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:
a  di indire un'assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
b  di istituire un comitato dei creditori e definirne la composizione e le competenze.
2    La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.
LBCR).

1.4.3.4 Per quanto attiene alla cessione di pretese, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale si tratta di un istituto sui generis del diritto processuale ed esecutivo, affine agli istituti della cessione di cui all'art. 164
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 164 - 1 Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
1    Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
2    Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa.
segg. del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO, RS 220) e del mandato giusta l'art. 394
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 394 - 1 Con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato.
1    Con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato.
2    I contratti relativi ad una prestazione di lavoro non compresi in una determinata specie di contratto di questo codice sono soggetti alle regole del mandato.
3    Una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso.
segg. CO; il cessionario ha il diritto di procedere in causa in nome proprio, a proprio rischio e pericolo ma per conto della massa fallimentare; il cessionario non diviene titolare del diritto ceduto, bensì la somma ricavata appartiene alla massa fallimentare (DTF 109 III 27, consid. 1 a, con riferimenti; sentenza del Tribunale federale del 27 febbraio 1998 pubblicata in BlSchKG 2002 p. 134 segg., consid. 3). L'Alta Corte ha attribuito a tale istituto la qualità di modo di realizzazione ("Verwertungsart"), la cui particolarità consisterebbe nella circostanza che il risultato della realizzazione spetta in primo luogo ai creditori che si sono assunti il rischio di condurre il processo e che un'eventuale eccedenza va devoluta alla massa (DTF 113 III 20, p. 22). Nella dottrina - almeno in parte - la cessione di pretese viene espressamente qualificata quale atto di realizzazione (Urs Bürgi, in: Staehelin/Bauer/Staehlin, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2a ed., Basilea 2010, n. 32 ad art. 256; Bénédict Foëx, in: Dallèves/Foëx/Jeandin, Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 24 ad art. 256) oppure come "vollstreckungsrechtliche Liquidationsmassnahme" (Amonn/Walther, op. cit., pag. 431; cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6154/2007 del 30 ottobre 2008, consid. 6.1). Nel caso delle "pretese" a cui fa riferimento l'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF si tratta di attivi incerti oppure di diritti di contestazione (Amonn/Walther, op. cit., pag. 432) volti ad aumentare rispettivamente mantenere il substrato patrimoniale del fallimento ("rechtliche Substratsvermehrungs- bzw. Substratserhaltungsbefugnisse der Masse", Stephen V. Berti, in: Staehelin/Bauer/Staehelin (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 260), in altre parole diritti realizzabili che spettano materialmente solo alla massa e che servono ad aumentare l'effettivo degli attivi della massa (Fritsche, Schuldbetreibungs- und Konkurs, 2a edizione, II p. 169 seg., citato in ZR 70/1971 p. 298, sentenza del 9 settembre 1970 dell'Obergericht di Zurigo, I. Zivilkammer, consid. 2). Lo scopo della cessione dei diritti è quello di evitare la perdita definitiva di pretese difficilmente realizzabili al cui recupero la massa ha deciso di rinunciare. La cessione sostituisce quindi la realizzazione ordinaria di tali pretese mediante pubblici
incanti o trattative private (Amonn/Walther, op. cit., pag. 431).

Secondo la procedura di fallimento ordinaria, la cessione di diritti è ammissibile a tre condizioni: in primo luogo, la rinuncia da parte della massa dei creditori a far valere le pretese (art. 260 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF); la decisione di rinuncia è di competenza della seconda assemblea dei creditori, tuttavia anche l'amministrazione del fallimento può provocare una decisione tramite circolare. È tuttavia indispensabile che tutti i creditori abbiano l'opportunità di esprimersi sulla rinuncia, pena la nullità della cessione (Amonn/Walther, op. cit., pag. 434). In secondo luogo, deve sussistere una richiesta di cessione da parte di uno o più creditori e, come ultima condizione, una decisione di cessione da parte dell'amministrazione del fallimento (Amonn/Walther, op. cit., pag. 434). Nella procedura di fallimento bancario non è prevista l'assemblea dei creditori ed è preclusa la possibilità di ricorso secondo l'art. 17
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LEF. La decisione di rinuncia a far valere le pretese è di competenza del liquidatore (cfr. art. 19 cpv. 5
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
OFB-FINMA; art. 33
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 33 Cessione dei diritti - 1 Il liquidatore del fallimento determina nella dichiarazione di cessione di un diritto sulla massa del fallimento ai sensi dell'articolo 260 LEF25 il termine entro il quale il creditore cessionario deve far valere il diritto. Allo spirare infruttuoso del termine la cessione si estingue.
1    Il liquidatore del fallimento determina nella dichiarazione di cessione di un diritto sulla massa del fallimento ai sensi dell'articolo 260 LEF25 il termine entro il quale il creditore cessionario deve far valere il diritto. Allo spirare infruttuoso del termine la cessione si estingue.
2    I creditori cessionari informano senza indugio il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, la FINMA sul risultato dell'azione proposta.
3    Se nessun creditore esige una cessione o se il termine per far valere i diritti trascorre infruttuoso, il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, la FINMA, decide sull'eventuale ulteriore realizzazione di questi diritti.
OIB-FINMA). Per i creditori del fallimento, la richiesta di emanare una decisione impugnabile circa le modalità di realizzazione ed eventuali richieste di cessione è l'unica possibilità di contestare gli atti di realizzazione prospettati dal liquidatore del fallimento bancario. Come suesposto, la cessione di diritti permette ai creditori cessionari di essere soddisfatti prioritariamente col provento della causa. Il provento della somma ricavata serve in primo luogo a coprire di preferenza il proprio credito nei confronti del fallito, nonché le spese derivanti per aver fatto valere il diritto processuale (Amonn/Walther, op. cit., pag. 438; DTF 113 III 137; BlSchK 2002 p. 134 segg.; sentenza del Tribunale federale 5A_720/2007 del 24 aprile 2008, consid. 2.4). Il Tribunale federale ha riconosciuto ad esempio che la rivendicazione fruttuosa di pretese di responsabilità rientra negli interessi della massa in vista della riscossione di dividendi di fallimento e che la massa può approfittare dell'eccedenza risultante dal provento della causa e soddisfare i rimanenti creditori (sentenza del Tribunale federale 5A_720/2007, consid. 2.4). Un creditore che non può o non vuole chiedere la cessione è privato della possibilità di essere previamente tacitato con il provento della somma ricavata dalla rivendicazione processuale delle pretese, con la conseguenza che i suoi diritti di creditore vengono indiscutibilmente limitati. Se un altro cessionario ha successo nel mandato processuale per conto della massa e viene previamente tacitato con il provento corrispondente, gli attivi della massa a disposizione dei rimanenti creditori e proprietari si riducono. D'altra parte, con la rinuncia a far
valere le pretese la massa rinuncia almeno in parte alla prospettiva di aumentare gli attivi, considerato che nel caso della cessione di diritti, a differenza dell'incanto pubblico e della vendita privata, le pretese sono cedute senza che la massa ottenga una controprestazione. Ciò provoca una flessione degli attivi complessivi della massa e, di conseguenza, una riduzione del dividendo attribuito ai singoli creditori. Ne consegue che la cessione di pretese a norma dell'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF tange la posizione di tutti i creditori che non hanno potuto essere soddisfatti prioritariamente e integralmente con il provento delle pretese cedute. La soluzione proposta dalla FINMA, secondo cui un creditore non avrebbe che da unirsi ai cessionari per evitare una simile riduzione degli attivi non può essere seguita. Appare infatti insostenibile che un creditore debba assumersi i considerevoli rischi connessi col recupero di una pretesa ceduta al solo scopo di evitare una riduzione degli attivi complessivi della massa. Mal si vede inoltre in che misura l'argomentazione della FINMA possa giustificare l'inimpugnabilità della cessione di pretese. Visto quanto precede la cessione di pretese può comportare una perdita di sostanza, nonché una riduzione dei diritti di creditori e proprietari e conformemente alla volontà del legislatore giusta il Messaggio di legge dev'essere considerata quale atto di realizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 24
LBCR ed è di conseguenza suscettibile di essere impugnata dinanzi allo scrivente Tribunale.

1.4.4 A prescindere dalla questione a sapere se l'art. 34 cpv. 3
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA sia applicabile o meno al caso di specie sotto il profilo del diritto intertemporale, una disposizione a livello di ordinanza che sottrae la cessione di pretese della massa al controllo giuridico del Tribunale amministrativo federale non solo cade in contraddizione con il diritto superiore, ovvero l'art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 24
LBCR, ma non appare nemmeno coperta dalla norma di delegazione di cui all'art. 34 cpv. 3
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR. Tale delegazione legislativa è inserita al Capo dodicesimo della LBCR (Fallimento di banche insolventi) e porta a margine il titolo "Effetti e svolgimento", per cui si riferisce allo svolgimento della procedura di fallimento bancario dinanzi alla FINMA. Le condizioni di impugnabilità degli atti della FINMA è invece espressamente regolata all'art. 24
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 24
LBCR, al Capo decimo (Vigilanza). Ne consegue, già per motivi prettamente sistematici, che l'art. 34 cpv. 3
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR non permette alla FINMA di definire autonomamente il concetto di atto di realizzazione e con ciò l'impugnabilità delle decisioni da essa medesima emanate. Del resto l'art. 34 cpv. 3
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR consente alla FINMA unicamente di derogare dai disposti di natura formale della LEF, ma non di definire le condizioni per l'ottenimento di una decisione impugnabile in maniera più restrittiva di quanto lo siano quelle per l'ammissibilità di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Considerato inoltre che una limitazione della legittimazione a ricorrere, nonché un'esclusione della via giudiziaria devono fondarsi su una base legale in senso formale, l'art. 34 cpv. 3
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA non sarebbe neppure conciliabile con il principio della garanzia della via giudiziaria (Art. 29a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
e 36 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]).

1.4.5 In sunto, la cessione di pretese va riconosciuta quale atto di realizzazione e l'art. 34 cpv. 3
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA, qualora si volesse partire dalla sua applicabilità temporale sul caso in esame, dovrebbe essere considerato non conforme al diritto superiore, cosicché a torto la FINMA si fonda su detto disposto per contestare la legittimazione a ricorrere del ricorrente.

1.5 Anche nell'ottica dell'art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA, la legittimazione a ricorrere va ammessa. In effetti, il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore volto all'emanazione di una decisione impugnabile in riferimento alle modalità di realizzazione contenute nella circolare n. 3. Egli sostiene di essere stato, al momento dell'apertura del fallimento, direttore generale, azionista di maggioranza relativa e creditore della fallita. In qualità di destinatario della decisione impugnata di non entrata nel merito della sua richiesta, egli può risultare particolarmente toccato dalla medesima ed avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, la quale è suscettibile di limitare eventuali suoi diritti di creditore (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Un ricorrente di cui, come nel caso di specie, è contestata la legittimazione nella procedura, è in genere legittimato a ricorrere (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale B-6154/2007 del 30 ottobre 2008, consid. 1.3.3 e B-1374/2009 del 19 marzo 2009, consid. 1.3 per esteso).

1.6 Fatte salve le allegazioni al consid. 1.2, i requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti, in particolare il ricorso e le conclusioni sono sufficientemente motivati (art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA). Tutti gli altri presupposti processuali sono altrettanto adempiuti, in particolare l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA) e il patrocinatore del ricorrente ha giustificato i suoi poteri con procura scritta valida (art. 11
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
1    In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
2    L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
3    Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.
PA).

1.7 Nelle sue osservazioni, l'autorità inferiore chiede, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile, subordinatamente di respingerlo. A motivo dell'inammissibilità del ricorso, la medesima adduce, oltre alla circostanza che la cessione di pretese non costituirebbe un atto di realizzazione, che il ricorrente nella sua richiesta di emanare una decisione impugnabile non avrebbe reso verosimile una violazione di legge in analogia all'art. 25a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
1    Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
a  ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
b  elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
c  accerti l'illiceità di atti materiali.
2    L'autorità pronuncia mediante decisione formale.
PA in combinato disposto con l'art. 7
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
1    Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
a  ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
b  elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
c  accerti l'illiceità di atti materiali.
2    L'autorità pronuncia mediante decisione formale.
OFB-FINMA, bensì si sarebbe limitato a far valere l'inadeguatezza delle modalità di realizzazione.

Una simile censura è irrilevante. Se è interposto ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, in principio, solo le condizioni di ammissibilità formano il tema processuale nel procedimento dinanzi all'autorità di ricorso, indipendentemente dal fatto che la decisione impugnata di non entrata in materia sia stata emanata sulla base dell'art. 25a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
1    Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
a  ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
b  elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
c  accerti l'illiceità di atti materiali.
2    L'autorità pronuncia mediante decisione formale.
PA o sulla scorta dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA (cfr. Beatrice Weber-Dürler, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n. 49 ad art. 25a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
1    Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
a  ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
b  elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
c  accerti l'illiceità di atti materiali.
2    L'autorità pronuncia mediante decisione formale.
PA). La circostanza che - a mente dell'autorità inferiore - il ricorrente avrebbe dovuto rendere verosimile l'illiceità dei prospettati atti di realizzazione concerne quindi semmai il merito del ricorso, non le condizioni della sua ammissibilità. Del resto, in una procedura di ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale può essere fatta valere, oltre a una violazione di diritto, anche un'eventuale inadeguatezza (art. 49 lit. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA).

1.8
In sintesi, rilevandosi adempiute tutte le condizioni di cui agli art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
segg. PA e 24 cpv. 2 LBCR, il ricorso è ammissibile (riservate le considerazioni relative alla qualità di creditore del ricorrente di cui al consid. 3; cfr. anche consid. 1.2). Permane quindi da esaminare la pertinenza degli ulteriori argomenti addotti dalla FINMA a sostegno della contestata decisione di non entrata nel merito. Per i motivi che saranno menzionati qui appresso, la competenza della FINMA ad agire quale liquidatrice e a emanare la decisione impugnata dovrà essere esaminata preliminarmente. Vista la relativa censura nell'ambito della conclusione del ricorso volta alla nullità della decisione impugnata, si giustifica di trattarla dapprima.

2.
In via principale, il ricorrente conclude alla nullità della decisione impugnata e di ogni atto di liquidazione messo in atto dalla FINMA, segnatamente la contestata cessione delle pretese di responsabilità, in quanto, a suo dire, non sussiste una base legale che permetta alla FINMA di fungere in prima persona da liquidatrice e allo stesso tempo a vigilare su sé stessa.

2.1 La nullità di un atto amministrativo va accertata in ogni momento e d'ufficio, anche nell'ambito di una procedura di ricorso (DTF 127 II 32, consid. 3/g), tanto più che nel caso concreto il ricorrente ha contestato la competenza della FINMA ad agire come liquidatore già dinanzi all'autorità inferiore (cfr. conclusione principale e motivazione della domanda del 16 marzo 2012; lett. A dei fatti). La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione (art. 25 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.
1    L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.
2    La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.
3    Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento.
PA; vedi anche sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2089/2006 dell'8 marzo 2007, consid. 3 e A-6556/2010 del 10 gennaio 2011, consid. 1.6.1 segg.). Per prassi costante, nella nozione d'interesse degno di protezione secondo l'art. 25 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.
1    L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.
2    La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.
3    Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento.
PA rientra ogni interesse attuale di diritto o di fatto a cui non si oppongono interessi pubblici o privati considerevoli, ad ulteriore condizione che tale interesse nel caso concreto non possa essere preservato per mezzo di una decisione costituiva o condannatoria (cfr. DTF 129 V 289, consid. 2.1, DTAF 2010/12 consid. 2.3; cfr. anche Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3aed., Berna 2009, pag. 243). Il ricorrente sostiene di essere stato, al momento dell'apertura del fallimento, direttore generale, azionista di maggioranza e creditore della fallita. Ne va da sé che gli atti della FINMA - la cui competenza ad agire quale liquidatrice il ricorrente contesta - sono suscettibili di tangere la sua posizione. Per tale ragione, l'interesse degno di protezione del ricorrente a chiedere l'accertamento della nullità degli atti della FINMA deve essere ammesso, non essendo ravvisabile, al contempo, la possibilità di emanare una decisione di natura costitutiva o condannatoria.

Per prassi costante, la nullità di una decisione dev'essere ammessa soltanto se il vizio di cui è affetta risulta particolarmente grave, evidente o, perlomeno, facilmente riconoscibile e se, inoltre, l'accertamento della nullità non mette in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, la nullità può dunque essere ammessa solo in via eccezionale (DTF 133 II 366 consid. 3.2 pag. 367; 132 II 342 consid. 2.1 pag. 346; 130 III 430 consid.3.3 pag. 434; cfr. anche Tschannen/Zimmerli/Müller, op. cit., pag. 285). La mancata competenza per materia o funzionale, gravi vizi di procedura, di forma e di notificazione costituiscono i motivi principali per la nullità di decisioni.

In sunto, per quanto riguarda la conclusione summenzionata e le censure ad essa connesse, si tratta preliminarmente di esaminare la competenza della FINMA ad avocare a sé la procedura di fallimento bancario in qualità di liquidatrice, ritenuto che, in caso negativo, potrebbe realizzarsi un motivo di nullità della decisione impugnata, rilevabile d'ufficio, che renderebbe superflua la verifica delle ulteriori conclusioni e censure (DTF 127 II 47 seg., 119 V 314 consid. 3b, 114 V 327 consid. 4b; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo/San Gallo 2010, pag. 215 seg.). Considerati gli effetti pregiudiziali che l'accertamento della nullità della decisione impugnata potrebbe esplicare sul presente procedimento, appare giustificato chinarsi dapprima su questa tematica.

2.2

2.2.1 Dopo la chiusura della Cassa di risparmio e di credito di Thun (SLT) il legislatore ha modificato, il 3 ottobre 2003, le disposizioni federali vigenti in materia di risanamento e di liquidazione di banche, affidando alla Commissione delle banche (ora FINMA) tutte le competenze di protezione e di risanamento, in quanto, "vista la speciale natura di un'insolvenza bancaria e delle questioni di tecnica bancaria ad essa connesse, a parte la Commissione delle banche", (ora FINMA), "non vi è alcuna autorità in grado di assumere questi compiti di istanza specializzata" (Messaggio del 20 novembre 2002, FF 2002 7186, cifra 2.1.1.1.3). Con il capo undicesimo nella LBCR il legislatore ha creato i presupposti di legge affinché l'autorità di vigilanza possa intervenire in tempo e, nella fase critica di un rischio incombente di insolvenza, possa prendere i provvedimenti adeguati per salvaguardare gli interessi dei creditori e del sistema finanziario (cfr. Eva Hüpkes, in: Rolf Watter/Nedim Peter Vogt/Thomas Bauer/Christoph Winzeler, op. cit., n. 8 prima del capo undicesimo).

In principio, il fallimento bancario deve essere effettuato conformemente agli artt. 221-270 LEF (art. 34 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR). Tuttavia, la FINMA può ordinare norme divergenti (art. 34 cpv. 3
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR). Sulla base di tale disposto è stata emanata l'ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sul fallimento di banche e di commercianti di valori mobiliari, OFB-FINMA, sostituita dall'OIB-FINMA, entrata in vigore il 1° novembre 2012. La questione a sapere quali disposizioni sono applicabili conformemente alle regole generali del diritto intertemporale ha potuto essere lasciata aperta (cfr. supra consid. 1.4.3.1). Nella misura in cui le disposizioni formali della nuova ordinanza concordino nel contenuto con quelle vecchie, i nuovi disposti sono enunciati per motivi di praticità al fianco di quelli vecchi.

2.2.2 La procedura di fallimento bancario attraversa di principio le stesse fasi della procedura di fallimento prevista nella LEF e si contraddistingue per gli obiettivi perseguiti della semplificazione, rapidità, flessibilità, efficienza, adeguatezza e certezza del diritto (cfr. sulle particolarità del fallimento bancario EBK Bulletin 48 (2006) pag. 137 segg.; Rapporto esplicativo OIB-FINMA, disponibile in lingua tedesca, p. 5; Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, FF 2002 7175 segg., in particolare 7206 seg.; Renate Schwob, in: Bodmer/Kleiner/Lutz, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Nachlieferung, Zurigo-Basilea-Ginevra 2004, n. 3 segg. ad art. 34
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR; Jana Essebier/Markus Güggenbühl, Bankenkonkurs und Einlagensicherung, Rechtslage seit 1. Januar 2006 im Überblick, in: SJZ 102 (2006) pag. 373 segg.; questi riferimenti valgono anche per i paragrafi seguenti).

La semplificazione si riferisce agli organi competenti: la FINMA riunisce in sé le funzioni di autorità di sorveglianza sulle banche e di giudice del fallimento, mentre il compito di liquidatore comprende allo stesso tempo le funzioni di liquidatore giusta il diritto bancario, di ufficio fallimento e di amministrazione del fallimento (cfr. art. 9
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
OFB-FINMA, art. 12 cpv. 1
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 12 Designazione di un liquidatore del fallimento - 1 La FINMA designa mediante decisione un liquidatore del fallimento qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni.
1    La FINMA designa mediante decisione un liquidatore del fallimento qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni.
2    Se designa un liquidatore del fallimento, la FINMA deve accertarsi che la persona che intende nominare sia in grado, in termini di tempo e competenze professionali, di adempiere al mandato con diligenza, efficacia ed efficienza, e che conflitti di interessi non si oppongano al conferimento del mandato.
3    La FINMA definisce i dettagli del mandato, segnatamente le spese, il rendiconto e il controllo del liquidatore del fallimento.
OIB-FINMA). L'attività del liquidatore sottostà alla sorveglianza della FINMA, alla quale egli deve presentare su richiesta un rapporto (cfr. anche art. 34
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 12 Designazione di un liquidatore del fallimento - 1 La FINMA designa mediante decisione un liquidatore del fallimento qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni.
1    La FINMA designa mediante decisione un liquidatore del fallimento qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni.
2    Se designa un liquidatore del fallimento, la FINMA deve accertarsi che la persona che intende nominare sia in grado, in termini di tempo e competenze professionali, di adempiere al mandato con diligenza, efficacia ed efficienza, e che conflitti di interessi non si oppongano al conferimento del mandato.
3    La FINMA definisce i dettagli del mandato, segnatamente le spese, il rendiconto e il controllo del liquidatore del fallimento.
OFB-FINMA, art. 12 cpv. 2
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 12 Designazione di un liquidatore del fallimento - 1 La FINMA designa mediante decisione un liquidatore del fallimento qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni.
1    La FINMA designa mediante decisione un liquidatore del fallimento qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni.
2    Se designa un liquidatore del fallimento, la FINMA deve accertarsi che la persona che intende nominare sia in grado, in termini di tempo e competenze professionali, di adempiere al mandato con diligenza, efficacia ed efficienza, e che conflitti di interessi non si oppongano al conferimento del mandato.
3    La FINMA definisce i dettagli del mandato, segnatamente le spese, il rendiconto e il controllo del liquidatore del fallimento.
OIB-FINMA).

Quo alla rapidità ed all'efficienza, occorre rilevare ad esempio che di principio non è prevista obbligatoriamente un'assemblea dei creditori (art. 35
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 35 Assemblea dei creditori e comitato dei creditori - 1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:
1    Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:
a  di indire un'assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
b  di istituire un comitato dei creditori e definirne la composizione e le competenze.
2    La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.
LBCR) e nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati (art. 36 cpv. 1
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 36 Trattamento dei crediti; graduatoria - 1 Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati.
1    Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati.
2    Per quanto sia necessario per tutelare i loro diritti, i creditori possono prendere visione della graduatoria; al riguardo deve essere salvaguardato nella misura del possibile il segreto professionale secondo l'articolo 47.
LBCR, art. 17 cpv. 1
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 36 Trattamento dei crediti; graduatoria - 1 Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati.
1    Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati.
2    Per quanto sia necessario per tutelare i loro diritti, i creditori possono prendere visione della graduatoria; al riguardo deve essere salvaguardato nella misura del possibile il segreto professionale secondo l'articolo 47.
OFB-FINMA e art. 8
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 8 Crediti e impegni iscritti nei libri - Un credito o un impegno della banca sono considerati iscritti nei libri della stessa se tali libri sono tenuti in modo conforme e il liquidatore del fallimento può effettivamente desumere da essi l'esistenza e l'importo del credito o dell'impegno in questione.
OIB-FINMA).

Per quanto attiene al criterio della flessibilità, il liquidatore gode di un'ampia libertà di decisione in merito al modo di utilizzazione e al momento della realizzazione (art. 29 cpv. 1
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 8 Crediti e impegni iscritti nei libri - Un credito o un impegno della banca sono considerati iscritti nei libri della stessa se tali libri sono tenuti in modo conforme e il liquidatore del fallimento può effettivamente desumere da essi l'esistenza e l'importo del credito o dell'impegno in questione.
OFB-FINMA; art. 31 cpv. 1
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 31 Modo di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento decide in merito alle modalità e al momento della realizzazione e procede ad essa.
1    Il liquidatore del fallimento decide in merito alle modalità e al momento della realizzazione e procede ad essa.
2    I beni costituiti in pegno possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti soltanto con il consenso dei creditori pignoratizi.
3    I beni possono essere realizzati senza indugio se:
a  sono oggetti esposti a rapido deprezzamento;
b  causano spese di amministrazione eccessive;
c  sono negoziati su un mercato rappresentativo; oppure
d  non hanno un valore significativo.
OIB-FINMA). Egli deve essere messo nella situazione di riuscire a realizzare gli attivi al valore più elevato possibile. Egli deve allestire periodicamente il piano di realizzazione, con cui i creditori sono informati sulle realizzazioni imminenti e sul relativo modo di realizzazione. Se non fa valere giuridicamente il diritto, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione ai sensi dell'articolo 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
capoversi 1 e 2 LEF (art. 19 cpv. 5
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
OFB-FINMA; art. 33
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 33 Cessione dei diritti - 1 Il liquidatore del fallimento determina nella dichiarazione di cessione di un diritto sulla massa del fallimento ai sensi dell'articolo 260 LEF25 il termine entro il quale il creditore cessionario deve far valere il diritto. Allo spirare infruttuoso del termine la cessione si estingue.
1    Il liquidatore del fallimento determina nella dichiarazione di cessione di un diritto sulla massa del fallimento ai sensi dell'articolo 260 LEF25 il termine entro il quale il creditore cessionario deve far valere il diritto. Allo spirare infruttuoso del termine la cessione si estingue.
2    I creditori cessionari informano senza indugio il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, la FINMA sul risultato dell'azione proposta.
3    Se nessun creditore esige una cessione o se il termine per far valere i diritti trascorre infruttuoso, il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, la FINMA, decide sull'eventuale ulteriore realizzazione di questi diritti.
OIB-FINMA). Da parte loro i creditori hanno la possibilità di opporsi alle realizzazioni contenute nel piano di realizzazione e di richiedere alla FINMA una decisione impugnabile (art. 7
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
1    Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
a  ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
b  elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
c  accerti l'illiceità di atti materiali.
2    L'autorità pronuncia mediante decisione formale.
OFB-FINMA; art. 34 cpv. 4
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA).

2.3 La FINMA ha poggiato la decisione di avocare a sé la procedura di fallimento bancario in qualità di liquidatrice sull'art. 34 cpv. 3
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR.

2.3.1 In virtù di tale disposto, su cui fondano anche l'OIB-FINMA e la vecchia OFB-FINMA, è conferita alla FINMA la possibilità di prendere disposizioni derogatorie sia nel singolo caso mediante decisione sia in modo generale e astratto sotto forma di regolamenti (Messaggio del 20 novembre 2002, FF 2002 p. 7207). A tale riguardo il legislatore ha pensato, in particolare, a disposizioni di tipo formale, concernenti ad esempio il disciplinamento di termini o lo svolgimento della procedura (cfr. Messaggio del 20 novembre 2002, FF 2002 cifra 2.2.3.2 p. 7207, citato anche nella sentenza del Tribunale federale del 28 settembre 2009, 2C_237/2009, consid. 3.2.1 i. f.). Dalle allegazioni riportate nel Messaggio del 20 novembre 2012, nonché dal profilo della locazione sistematica dell'art. 34 cpv. 3
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR dopo l'art. 34 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR secondo cui il fallimento bancario deve essere effettuato conformemente agli artt. 221-270 LEF e in base al chiaro testo di entrambi i disposti traspare che le deroghe che possono essere ordinate dalla FINMA sono limitate alle regole del fallimento ordinario conformemente alle disposizioni della LEF e non alle disposizioni della LBCR sul fallimento bancario. Tale modo di vedere è unanimemente condiviso nella dottrina (cfr. Thomas Bauer/Christian Haas, in Watter/Vogt/Bauer/Winzeler, op. cit., n. 29 ad art. 34
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR; Renate Schwob, op. cit., n. 2 ad art. 34
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR).

Dall'insieme delle norme speciali che regolano il fallimento bancario (LBCR, OFB-FINMA, cfr. consid. 2.2.2 sopra) si può desumere che di principio i compiti nella procedura di fallimento bancario sono suddivisi tra la FINMA e il liquidatore: i compiti di sorveglianza delle banche e di giudice del fallimento sono assegnati alla FINMA, mentre il liquidatore si occupa di condurre la procedura di fallimento, in particolare l'allestimento del piano e del modo di realizzazione (cfr. art. 9
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
OFB-FINMA). In ogni caso, il liquidatore è nominato dalla FINMA (art. 33 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 33 - 1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
1    Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
2    La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.
3    I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.
LBCR) e sottosta, come appena evocato, alla sorveglianza della stessa.

La designazione di uno o più liquidatori da parte della FINMA è espressamente disciplinata nella LBCR (art. 33 cpv. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 33 - 1 I termini fissati nella presente legge non possono essere modificati mediante accordo delle parti.
1    I termini fissati nella presente legge non possono essere modificati mediante accordo delle parti.
2    Un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all'estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione.59
3    La parte interessata nel procedimento può rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse.60
4    Chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso.61
) e non nella LEF, per cui una deroga da tale norma sulla scorta dell'art. 34 cpv. 2 e
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
3 LBCR non appare ammissibile conformemente alle allegazioni suesposte. Per questo motivo occorre chinarsi sulla questione a sapere se l'art. 33 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 33 - 1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
1    Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
2    La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.
3    I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.
LBCR impone alla FINMA di nominare in ogni caso uno o più liquidatori, oppure se in determinate circostanze sia possibile che la FINMA riunisca in sé oltre alle funzioni di autorità di sorveglianza e di giudice del fallimento anche quella di liquidatore.

2.3.2 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Ci si discosta dal senso letterale di un testo chiaro, facendo capo all'interpretazione, solamente qualora delle ragioni obiettive inducano a ritenere ch'esso non restituisca il vero significato della disposizione in esame. Simili ragioni possono risultare dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione, così come dalla sua relazione con altri disposti (DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; 135 V 215 consid. 7.1 pag. 229, 249 consid. 4.1). Con riguardo al suo scopo, una disposizione di legge può essere interpretata in un senso divergente da quello letterale e se sono dati motivi validi, può anche non essere applicata a fattispecie di per sé non comprese dal senso letterale della norma (cosiddetta "teleologische Reduktion", cfr. DTF 126 III 49 consid. 2d)bb con ulteriori rinvii; cfr. anche Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 3a edizione, Berna 2010, p. 213 segg.).

2.3.3 L'art. 33
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 33 - 1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
1    Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
2    La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.
3    I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.
LBCR è il primo di dodici articoli compresi nel capo dodicesimo della LBCR concernente il fallimento di banche. Come già riportato precedentemente, gli obiettivi prefissati dal legislatore nella procedura di fallimento bancario sono prevalentemente rivolti alla semplificazione, rapidità, flessibilità e all'efficienza. L'art. 33
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 33 - 1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
1    Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
2    La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.
3    I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.
LBCR segg. mettono in evidenza in maniera inequivocabile il ruolo di primo piano della FINMA che riunisce in sé compiti decisionali e di vigilanza. Il liquidatore nominato dalla FINMA è subordinato direttamente alla sorveglianza della medesima. La sorveglianza della FINMA nei confronti dei liquidatori è esclusiva, vale a dire che oltre alla FINMA non vi sono altre autorità di sorveglianza come ne è il caso secondo la LEF. Con questo sistema il legislatore ha voluto da una parte evitare che due istanze (FINMA e il giudice secondo la LEF) svolgano contemporaneamente funzioni di vigilanza e dall'altra garantire che la vigilanza si protragga senza interruzioni dall'inizio dell'attività bancaria fino alla chiusura definitiva della banca (cfr. FF 2002 7205 seg.).

I liquidatori esercitano le funzioni svolte dall'ufficio dei fallimenti e dall'amministrazione del fallimento nella liquidazione del fallimento ("Konkursverfahren") secondo la LEF. Essi non dispongono tuttavia di competenze decisionali, in quanto, come è possibile evincere dai materiali, essi sono chiamati perlopiù ad eseguire le decisioni emanate dalla FINMA (cfr. FF 2002 7191; Renate Schwob, op. cit, n. 11 ad art. 33
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 33 - 1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
1    Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
2    La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.
3    I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.
LBCR). Contro i loro atti non è possibile interporre ricorso (cfr. art. 6 cpv. 1
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 33 - 1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
1    Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
2    La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.
3    I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.
OFB-FINMA, art. 6 cpv. 2
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 6 Denuncia alla FINMA - 1 Chiunque sia toccato nei propri interessi da decisioni, atti o omissioni di una persona incaricata dalla FINMA di svolgere compiti ai sensi della presente ordinanza può denunciare la fattispecie alla FINMA.
1    Chiunque sia toccato nei propri interessi da decisioni, atti o omissioni di una persona incaricata dalla FINMA di svolgere compiti ai sensi della presente ordinanza può denunciare la fattispecie alla FINMA.
2    Le decisioni di tale persona non sono decisioni e i denunzianti non sono parti ai sensi della legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa.
3    La FINMA valuta la fattispecie denunciata, adotta le misure necessarie e, all'occorrenza, emana una decisione.
OIB-FINMA) e in questo punto il liquidatore del diritto bancario differisce dall'amministratore della massa e dal liquidatore ai sensi della LEF contro le cui azioni è data facoltà di ricorso ex art. 17
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LEF. Una parità di trattamento tra il liquidatore nel fallimento bancario e il liquidatore secondo la LEF non sarebbe stata ritenuta opportuna di fronte all'obbiettivo di accelerare la procedura ed avrebbe avuto come conseguenza un più forte coinvolgimento dei creditori nella procedura e quindi un ampliamento delle vie di protezione giuridica (cfr. Renate Schwob, op. cit., n. 3 alle premesse dell'art. 33
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 33 - 1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
1    Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
2    La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.
3    I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.
LBCR). In caso di necessità nello svolgimento dei suoi compiti, il liquidatore può chiedere alla FINMA di emanare una decisione impugnabile. Allo stesso modo, anche le persone nominate all'art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 24
LBCR sono legittimate a richiedere alla FINMA il rilascio di una decisione impugnabile. In quest'ottica, la facoltà di emanare decisioni formali nell'ambito della procedura di liquidazione compete esclusivamente alla FINMA. In assenza della possibilità di ricorrere secondo l'art. 17
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LEF e se non sono dati i presupposti di cui all'art. 24 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 24
LBCR, la persona interessata ha, comunque sia, la possibilità di denunciare la fattispecie alla FINMA, pur non disponendo, quale denunciante, della qualità di parte ai sensi dell'art. 6
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.
PA (cfr. art. 6 cpv. 3
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.
OFB-FINMA, art. 6 cpv. 2
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 6 Denuncia alla FINMA - 1 Chiunque sia toccato nei propri interessi da decisioni, atti o omissioni di una persona incaricata dalla FINMA di svolgere compiti ai sensi della presente ordinanza può denunciare la fattispecie alla FINMA.
1    Chiunque sia toccato nei propri interessi da decisioni, atti o omissioni di una persona incaricata dalla FINMA di svolgere compiti ai sensi della presente ordinanza può denunciare la fattispecie alla FINMA.
2    Le decisioni di tale persona non sono decisioni e i denunzianti non sono parti ai sensi della legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa.
3    La FINMA valuta la fattispecie denunciata, adotta le misure necessarie e, all'occorrenza, emana una decisione.
OIB-FINMA).

In considerazione delle allegazioni suesposte si può concludere che l'ampliamento delle competenze ed il ruolo di importante rilievo della FINMA nella procedura di fallimento bancario sono stati espressamente voluti dal legislatore, in quanto detta autorità in qualità di istanza specializzata è l'unica in grado di farsi un'idea realistica e completa della situazione concreta e, avendo di regola già disposto provvedimenti o esercitato le proprie funzioni di vigilanza nei confronti di determinati istituti, può quindi valutare al meglio quali siano le misure da adottare in un fallimento bancario e di reagire in maniera rapida ed adeguata alle circostanze del singolo caso onde salvaguardare gli interessi dei creditori. Con particolare riguardo all'art. 33 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 33 - 1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
1    Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
2    La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.
3    I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.
LBCR occorre rimarcare che il principio assoluto di designazione dei liquidatori conformemente ad un'interpretazione letterale di tale disposto è suscettibile di entrare in contraddizione con lo scopo delle norme sul fallimento bancario. A seconda dell'entità e delle difficoltà di una procedura di fallimento bancario la FINMA può e deve essere messa nella condizione di intervenire in modo mirato in ogni procedimento al fine di tutelare gli interessi dei creditori, con particolare riferimento ai crediti privilegiati. Per questi motivi è ammissibile che per meglio rispondere alle esigenze del singolo caso la FINMA in determinate circostanze possa decidere se fare a capo o meno a uno o più liquidatori e, nel caso negativo, rinunciare alla loro designazione e concentrare in sé le funzioni di sorveglianza e i compiti decisionali nella loro completezza. Visto quanto precede un'interpretazione teleologica dell'art. 32 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 32 Esercizio di pretese - 1 Non appena la FINMA ha omologato il piano di risanamento, la banca ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285-292 LEF145.
1    Non appena la FINMA ha omologato il piano di risanamento, la banca ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285-292 LEF145.
2    Se il piano di risanamento esclude per la banca il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente al capoverso 1, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti.
2bis    La revocazione secondo gli articoli 285-292 LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento omologato dalla FINMA.146
3    Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286-288 LEF è determinante il momento dell'omologazione del piano di risanamento, anziché la dichiarazione di fallimento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h, è determinante il momento dell'emanazione di questa decisione.147
3bis    Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in tre anni dall'omologazione del piano di risanamento.148
4    All'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all'articolo 39, i capoversi 1-2bis si applicano per analogia.149
LBCR consente alla FINMA, in casi giustificati, di prescindere dal designare i liquidatori e di avocare a sé la procedura di fallimento bancario.

A titolo abbondanziale, è d'uopo rilevare che sul sito internet della FINMA www.finma.ch alla voce Enforcement > Insolvenza > Insolvenze sono pubblicate comunicazioni e informazioni relative alle procedure di risanamento e di fallimento da essa introdotte e sorvegliate, in alcune delle quali la stessa FINMA esplica la funzione di liquidatore. Del resto, tale prassi, oltre ad essere stata concretizzata nel nuovo art. 12 cpv. 1
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 12 Designazione di un liquidatore del fallimento - 1 La FINMA designa mediante decisione un liquidatore del fallimento qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni.
1    La FINMA designa mediante decisione un liquidatore del fallimento qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni.
2    Se designa un liquidatore del fallimento, la FINMA deve accertarsi che la persona che intende nominare sia in grado, in termini di tempo e competenze professionali, di adempiere al mandato con diligenza, efficacia ed efficienza, e che conflitti di interessi non si oppongano al conferimento del mandato.
3    La FINMA definisce i dettagli del mandato, segnatamente le spese, il rendiconto e il controllo del liquidatore del fallimento.
OIB-FINMA (cfr. Erläuterungsbericht BIV-FINMA, p. 21, 3.3.1.2), entrato in vigore pendente causa e la cui compatibilità col diritto superiore (LBCR) deve essere ammessa per i motivi sopra indicati, era già stata adottata e consolidata sotto l'egida della Commissione federale delle banche (cfr. Urs Zulauf/David Wyss/Daniel Roth, Finanzmarktenforcement, Berna 2008, p. 192 e nota a pié di pagina 741; André Terlinden, Der Untersuchungsbeauftragte der FINMA als Instrument des Finanzmarktenforcements, San Gallo 2010, p. 74 con rinvio al EBK-Bankinsolvenzbericht, p. 14).

2.4 Visto quanto precede, va di seguito esaminato se le circostanze nella presente fattispecie erano sufficientemente giustificate da permettere alla FINMA di avocare a sé la procedura di fallimento bancario in parola.

Nel caso di specie emerge dagli atti che con circolare informativa n. 2 del 7 giugno 2011, l'allora liquidatrice del fallimento - la B._______ SA - ha comunicato ai creditori del fallimento che la massa fallimentare non dispone più di averi per coprire le spese di liquidazione, con la segnalazione che la liquidazione potrà essere portata a termine solo se un anticipo di fr. 2'000'000.- sarà versato entro il 22 giugno 2011 e che, in caso contrario, la FINMA avrebbe avocato a sé il procedimento "al solo scopo del pagamento del capitale garantito". Le parti sono concordi nell'affermare che nessun creditore ha provveduto a versare tale anticipo. Con comunicazione ai creditori del 29 giugno 2011, pubblicata sul proprio sito internet (cfr. doc. 7 al ricorso), la FINMA ha indicato che secondo decisione del 24 giugno 2011 ella funge da liquidatore del fallimento della Y._______SA in liquidazione. Secondo la circolare n. 3, p. 2, i beni della massa sono stati tutti posti sotto sequestro dalle autorità penali, ad eccezione della pretesa di ca. USD 8 mio nei confronti di C._____ SA. Anche nell'evenienza che la proposta di componimento bonale vada in porto e la massa possa ottenere USD 4.2 mio non è escluso che tale provento venga messo sotto sequestro, considerato che nei confronti del ricorrente è pendente dal 2010 un procedimento penale e finora gli altri beni della massa hanno seguito tale destino (cfr. decisione impugnata cifra 3).

A fronte di queste prospettive appare giustificato che la FINMA abbia voluto avocare a sé la procedura di fallimento in qualità di liquidatore. La rinuncia a designare un liquidatore esterno in una procedura di fallimento bancario può del resto essere giustificata dalla circostanza che la massa, come nel caso di specie, dispone di scarsi beni patrimoniali che non sarebbero in grado di coprire i costi di un liquidatore esterno. Vista la situazione di fatto, in particolare il mancato versamento dell'anticipo per portare a termine la liquidazione, la possibilità di realizzare la pretesa vantata nei confronti di C._______ SA e l'assenza di attivi, la FINMA, sulla base di un'interpretazione dell'art. 33 cpv. 1
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 33 - 1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
1    Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.
2    La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.
3    I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.
LBCR secondo lo scopo, ha a giusto titolo proseguito la procedura di fallimento bancario in qualità di liquidatore. Tale modo di procedere permette di differire la sospensione della procedura di fallimento bancario per mancanza di attivi e di realizzare la pretesa vantata nei confronti di C.______ SA a beneficio in particolare dei creditori privilegiati, i quali possono così ottenere un pagamento immediato e fuori graduatoria dei loro depositi (art. 37a
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 37a Depositi privilegiati - 1 I depositi a nome del depositante, incluse le obbligazioni di cassa depositate presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF158.
1    I depositi a nome del depositante, incluse le obbligazioni di cassa depositate presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF158.
2    ...159
3    I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della FINMA non sono privilegiati.
4    Qualora più persone siano titolari di un credito, il privilegio può essere esercitato una sola volta.
5    I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982160 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993161 sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all'importo massimo fissato nel capoverso 1, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati.
6    Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota; in casi giustificati può concedere deroghe, in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.
7    Il Consiglio federale definisce più precisamente i depositi e i depositanti di cui al capoverso 1. Può adeguare l'importo massimo di cui al capoverso 1 alla svalutazione monetaria.162
e 37b cpv. 1
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 37b Pagamento con gli attivi liquidi disponibili - 1 I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 sono pagati, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili:
1    I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 sono pagati, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili:
a  immediatamente, se sono allibrati presso uffici svizzeri;
b  non appena materialmente e giuridicamente possibile, se sono allibrati presso uffici esteri.
2    La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili secondo il capoverso 1. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF164.
LBCR). Al riguardo si rammenta che in caso di sospensione del fallimento, la FINMA ordina la realizzazione degli attivi di una persona giuridica, devolvendo un'eventuale eccedenza alla Confederazione (art. 21 cpv. 4
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 37b Pagamento con gli attivi liquidi disponibili - 1 I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 sono pagati, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili:
1    I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 sono pagati, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili:
a  immediatamente, se sono allibrati presso uffici svizzeri;
b  non appena materialmente e giuridicamente possibile, se sono allibrati presso uffici esteri.
2    La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili secondo il capoverso 1. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF164.
OFB-FINMA, art. 23 cpv. 5
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 23 Sospensione per mancanza di attivi - 1 Se gli attivi del fallimento non sono sufficienti per eseguire la procedura di fallimento, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di sospendere la procedura per mancanza di attivi.
1    Se gli attivi del fallimento non sono sufficienti per eseguire la procedura di fallimento, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di sospendere la procedura per mancanza di attivi.
2    In casi eccezionali la FINMA esegue la procedura anche quando gli attivi del fallimento non sono sufficienti, segnatamente se vi è un interesse particolare a che essa venga eseguita.
3    Se intende sospendere la procedura, la FINMA lo annuncia pubblicamente. Nella pubblicazione notifica che la procedura sarà ripresa se entro un determinato termine un creditore fornisce le garanzie stabilite per la parte delle spese procedurali non coperta dagli attivi. La FINMA fissa tale termine e stabilisce la tipologia e l'entità delle garanzie.
4    Se le garanzie stabilite non sono versate tempestivamente, ogni creditore pignoratizio può richiedere alla FINMA, entro il termine da essa impartito, la realizzazione del suo pegno. La FINMA incarica un liquidatore del fallimento di effettuare la realizzazione.
5    La FINMA ordina la realizzazione degli attivi di una persona giuridica dei quali nessun creditore pignoratizio ha richiesto tempestivamente la realizzazione. Un eventuale ricavo residuo dopo la copertura delle spese di realizzazione e degli oneri gravanti il singolo attivo è versato alla Confederazione dopo copertura delle spese della FINMA.
6    Se la procedura di fallimento contro una persona fisica è stata sospesa, alla procedura di pignoramento si applica l'articolo 230 capoversi 3 e 4 LEF18.
OIB-FINMA). Non è quindi dato di vedere come la FINMA avocando a sé la procedura di fallimento abbia violato le norme in materia di fallimento bancario. Del resto, non si ravvisano nell'evenienza soluzioni alternative a quella adottata dall'autorità inferiore, né il ricorrente ne propone.

Riepilogando, è accertato che nel caso di specie sussistevano motivi sufficienti e giustificati perché la FINMA potesse avocare a sé la procedura di fallimento bancario in veste di liquidatore.

2.5 Visto quanto precede si può concludere che - in assenza di incompetenza manifesta della FINMA per materia o funzione a fungere da liquidatore nella procedura di fallimento di Y._______ SA in liquidazione - non è dato un motivo di nullità. La censura formulata al riguardo dal ricorrente si rivela quindi sprovvista di fondamento.

3.
Dinanzi all'autorità inferiore il ricorrente ha espresso, tra l'altro, la sua opposizione nei confronti degli atti di realizzazione e richiesto che venisse emanata una decisione formale al riguardo, proponendo eventualmente la cessione a sé stesso delle pretese di responsabilità. Nella decisione impugnata la FINMA non è entrata nel merito della richiesta del ricorrente, ritenendo in sostanza che il richiedente non avesse la qualità di creditore. Di seguito, occorre esaminare nell'ambito dell'oggetto di lite precedentemente circoscritto (cfr. consid. 1.2) se la FINMA a giusto titolo non è entrata nel merito della richiesta formulata dal ricorrente.

3.1 Per l'art. 7 cpv. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
OFB-FINMA (ora art. 34 cpv. 4
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA) i creditori possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto. X._______ ha insinuato dei crediti dovutigli - a suo dire - a titolo di salario e di canone di locazione per i locali in cui la fallita aveva sede. La FINMA gli ha negato la qualità di creditore in quanto "difficilmente le pretese salariali di X._______ verrebbero riconosciute in sede di graduatoria". Alla massa spetterebbero infatti pretese di responsabilità nei confronti di X._______ più elevate degli asseriti crediti salariali. Per quanto attiene alla pigione rivendicata da X._______, la FINMA ha ritenuto che un'eventuale pretesa sia maturata dopo l'apertura del fallimento. Si tratterebbe quindi di debiti della massa e non della fallita. Anche sotto questo aspetto, X._______ non sarebbe quindi da considerare creditore a norma dell'art. 7 cpv. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
OFB-FINMA.

3.2 La qualità di creditore necessaria secondo l'art. 7
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
1    Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
a  ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
b  elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
c  accerti l'illiceità di atti materiali.
2    L'autorità pronuncia mediante decisione formale.
OFB-FINMA per ottenere una decisione impugnabile è analoga a quella richiesta nell'ambito della legittimazione a ricorrere secondo l'art. 17
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LEF. Per definire la legittimazione a ottenere una decisione impugnabile a norma dell'art. 7 cpv. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
OFB-FINMA (art. 34 cpv. 4
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA) si giustifica quindi di fare capo alla giurisprudenza sviluppata nell'ambito dell'art. 17
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LEF.

3.3 Legittimati a ricorrere a norma dell'art. 17
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LEF sono in primo luogo i soggetti direttamente coinvolti nella procedura esecutiva, ovverosia il debitore e i creditori (DTF 129 III 595, consid. 3.2; Flavio Cometta/Urs Peter Möckli, in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Basilea 2010, n. 41 ad art. 17). Nella procedura di esecuzione e fallimento è considerato creditore, in genere, chiunque asserisca di essere titolare di un credito (Ammon/Walther, op. cit., pag. 76; Marc Hunziker/Michel Pellascio, Repetitorium Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zurigo 2010, pag. 30). Tuttavia, non è legittimato a presentare ricorso il "creditore" la cui pretesa è stata respinta in via definitiva mediante graduatoria passata in giudicato e che non partecipa quindi più in alcun modo alla procedura fallimentare (Ernst Brügger, SchKG Gerichtspraxis 1946-2005, Zurigo 2006, n. 133 ad art. 17).

3.4 Nell'evenienza, una graduatoria non è stata stilata e la FINMA non ne prevede per ora l'allestimento. Ne consegue che una reiezione definitiva delle pretese di X._______ nell'ambito di una graduatoria passata in giudicato non è finora stata possibile. Quale creditore a norma dell'art. 7 cpv. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
OFB-FINMA deve quindi in concreto essere considerato - conformemente al principio generale appena enunciato - chiunque abbia insinuato un credito. Tuttavia, nell'evenienza, la FINMA osserva che la massa vanta delle pretese di responsabilità nei confronti di X._______, da opporre in compensazione a quelle fatte valere da quest'ultimo. Per tale ragione, il credito insinuato da X._______ non verrebbe presumibilmente riconosciuto in sede di graduatoria. Difettando in tal modo della qualità di creditore, X._______ non sarebbe - soggiunge la FINMA - legittimato a chiedere l'emanazione di una decisione impugnabile a norma dell'art. 7 cpv. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
OFB-FINMA. Tale ragionamento non può essere condiviso. Infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la legittimazione a ricorrere secondo l'art. 17
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LEF non può essere negata a un creditore per la semplice circostanza ch'egli è al contempo debitore della massa. Anch'egli infatti ha diritto, come tutti gli altri creditori, a che gli atti d'amministrazione del fallimento avvengano in conformità della legge e delle ordinanze vigenti in materia e, in caso d'inosservanza di queste prescrizioni, egli è senz'altro legittimato a presentare ricorso (DTF 119 III 81, consid. 2). La conclusione della FINMA si rivela però errata anche sotto un altro punto di vista. L'esame dei crediti insinuati compete infatti all'amministrazione del fallimento unicamente nell'ambito dell'allestimento della graduatoria (art. 26
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 26 Esame dei crediti - 1 Il liquidatore del fallimento esamina i crediti annunciati e quelli da considerare a norma di legge. Al riguardo può effettuare accertamenti propri e invitare i creditori a produrre ulteriori prove.
1    Il liquidatore del fallimento esamina i crediti annunciati e quelli da considerare a norma di legge. Al riguardo può effettuare accertamenti propri e invitare i creditori a produrre ulteriori prove.
2    Sono da considerare a norma di legge:
a  i crediti risultanti dal registro fondiario, compresi gli interessi correnti; e
b  i crediti iscritti nei libri della banca ai sensi dell'articolo 8.
3    Il liquidatore del fallimento si procura la dichiarazione di un banchiere o dell'organo scelto dai proprietari della banca in relazione ai crediti non iscritti nei libri.
OIB-FINMA; art. 26
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 26 Esame dei crediti - 1 Il liquidatore del fallimento esamina i crediti annunciati e quelli da considerare a norma di legge. Al riguardo può effettuare accertamenti propri e invitare i creditori a produrre ulteriori prove.
1    Il liquidatore del fallimento esamina i crediti annunciati e quelli da considerare a norma di legge. Al riguardo può effettuare accertamenti propri e invitare i creditori a produrre ulteriori prove.
2    Sono da considerare a norma di legge:
a  i crediti risultanti dal registro fondiario, compresi gli interessi correnti; e
b  i crediti iscritti nei libri della banca ai sensi dell'articolo 8.
3    Il liquidatore del fallimento si procura la dichiarazione di un banchiere o dell'organo scelto dai proprietari della banca in relazione ai crediti non iscritti nei libri.
OFB-FINMA; art. 244
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 244 - Trascorso il termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito.
LEF), la quale può essere contestata mediante l'apposita azione entro venti giorni dal deposito della medesima. Le azioni di contestazione della graduatoria competono esclusivamente al giudice civile (art. 28 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 244 - Trascorso il termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito.
OFB-FINMA risp. art. 30 cpv. 1
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 30 Contestazione della graduatoria - 1 Le azioni di contestazione della graduatoria si fondano sull'articolo 250 LEF23.
1    Le azioni di contestazione della graduatoria si fondano sull'articolo 250 LEF23.
2    Il termine di contestazione decorre dal momento in cui è data la possibilità di consultare la graduatoria.
OIB-FINMA, con rinvio all'art. 250 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
1    Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
2    Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.
3    ...452
LEF) e le norme disciplinanti il fallimento bancario non modificano tale ordinamento (FF 2002 7175, 7193; sentenza del Tribunale federale 2C_237/2009 del 28 settembre 2009, consid 3.2.1 in fine). Fino all'evasione in via definitiva delle azioni di contestazione la graduatoria non assume forza di cosa giudicata (Ammon/Walther, op. cit., pag. 418). Negando - in assenza di qualsivoglia graduatoria - al ricorrente la facoltà di ottenere una decisione impugnabile con la motivazione che, con ogni verosimiglianza, il suo credito non verrebbe riconosciuto, la FINMA ha - di fatto - statuito con effetto preclusivo nella procedura di fallimento sull'esistenza
di crediti insinuati, arrogandosi così delle prerogative che, come si è detto, competono in ultima istanza al giudice civile chiamato a statuire su un'eventuale azione di contestazione della graduatoria. Come si è visto, infatti, la legittimazione di un creditore a ottenere una decisione impugnabile a norma dell'art. 7 cpv. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
OFB-FINMA, rispettivamente ora art. 34 cpv. 4
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA, con la motivazione summenzionata, può essere negata solamente dopo che la sua pretesa è stata respinta in maniera definitiva mediante graduatoria passata in giudicato. In questo senso, la legittimazione di un creditore a ottenere una decisione impugnabile in merito a previsti atti di realizzazione dovrà, di regola, essere ammessa fintanto che - salvo circostanze particolari - la graduatoria non è stata allestita e passata in giudicato.

3.5 Ciò posto, per quanto attiene al diritto di ottenere una decisione impugnabile, X._______ deve essere considerato "creditore" a norma dell'art. 7 cpv. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
OFB-FINMA (ora art. 34 cpv. 4
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA), nella misura in cui i crediti da lui insinuati non siano sorti nel periodo successivo all'apertura del fallimento. Detti crediti sarebbero da considerare debiti della massa e di conseguenza i creditori della massa, dovendo essere soddisfatti prima dei creditori del fallimento, non possono essere considerati quali creditori della fallita ai sensi degli art. 7 cpv. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
OFB-FINMA e art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF (cfr. Amonn/Walther, op. cit., § 47 n. 57, § 42 n. 27). Inoltre, come si è visto, la cessione a norma dell'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF costituisce un atto di realizzazione a prescindere dal nuovo art. 34 cpv. 3
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione - 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
1    Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2    Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3    Una cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4    Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
OIB-FINMA (cfr. consid. 1.4.3.4 e 1.4.4). La FINMA ha quindi negato a torto la qualità di creditore di X._______ e con ciò la sua legittimazione a ottenere una decisione impugnabile.

4.
Per quanto i petita formulati dal ricorrente dinanzi al Tribunale amministrativo federale siano ammissibili (cfr. consid. 1.2) e nella misura in cui l'autorità inferiore non sia entrata, a torto, nel merito della richiesta del ricorrente, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e la causa è da rinviare all'autorità inferiore affinché esamini la questione nel merito (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., n. 3.195). Accertata con l'odierno giudizio la competenza della FINMA a fungere da liquidatrice del fallimento, il ricorso si rivela in questo punto infondato. La causa è da rinviare alla FINMA affinché statuisca nel merito sulla richiesta di ritiro della cessione delle pretese di responsabilità formulata dal ricorrente e, in via subordinata, sulla postulata cessione a quest'ultimo di dette pretese.

5.
Pur non essendo formalmente entrata nel merito della richiesta di X._______, la FINMA si è parzialmente espressa - nell'ambito della motivazione della decisione impugnata e delle sue successive comparse dinanzi a questo Tribunale - anche materialmente sulle richieste formulate da X._______. Per motivi di economia procedurale, nonché nel rispetto degli obiettivi prefissati nella procedura di fallimento bancario, segnatamente la celerità e l'efficienza, come pure in conformità del postulato della sicurezza giuridica, si giustifica, nonostante la limitazione dell'oggetto di lite alla sola questione della non entrata in materia (cfr. consid. 1.2), di chinarsi preliminarmente in questa sede, nel limite del necessario, su alcuni importanti aspetti di merito e di fornire all'autorità inferiore utili valutazioni e spunti in vista della decisione che essa sarà chiamata a emanare, anche nell'evenienza che tali questioni sono suscettibili di riproporsi in futuro. Tale modo di procedere è conforme al principio secondo cui le decisioni sono da interpretare secondo il loro contenuto giuridico effettivo e non secondo la forma data nel dispositivo (DTF 132 V 74 consid. 2). Nella misura in cui la decisione finale di merito sulle richieste del ricorrente spetta in primo luogo all'autorità inferiore, egli non può attendersi che le sue proposte formulate in via subordinata possano essere esaminate e decise in via definitiva dallo scrivente Tribunale. Nel caso egli desideri che il Tribunale estenda la sua motivazione aldilà delle opinioni generali di diritto formulate qui di seguito (consid. 5.1 seg.) come pure laddove le sue conclusioni vadano oltre l'oggetto di lite (consid. 1.2), le conclusioni del ricorrente formulate in via subordinata non possono che rivelarsi inammissibili.

5.1
Il ricorrente postula che la cessione delle pretese di responsabilità sia ritirata. A suo dire la cessione di pretese a norma dell'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF non è ammissibile senza un esame dei crediti insinuati e senza l'allestimento di una graduatoria. Inoltre, non sarebbe adempiuto, nell'evenienza, il presupposto della preventiva consultazione dei creditori circa la rinuncia della massa a far valere le pretese offerte in cessione. La FINMA, al riguardo, si appella alla facoltà conferitale dall'art. 34 cpv. 3
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR di poter derogare ai disposti della LEF. In concreto, essa spiega che la procedura di fallimento sarebbe prossima alla sospensione per mancanza di attivi, aggiungendo che, qualora le pretese di responsabilità non dovessero essere cedute prima di tale sospensione, esse "sarebbero inevitabilmente perente". La decisione di porre in cessione le pretese di responsabilità sarebbe quindi stata "una scelta obbligata, oltre che inappuntabile". Del resto, secondo la FINMA, sussisterebbe la possibilità per il creditore di richiedere, a proprio rischio e pericolo, una cessione condizionale. Una graduatoria verrebbe allestita non appena gli averi posti sotto sequestro penale saranno stati dissequestratati e la procedura di fallimento riattivata. Tale graduatoria permetterebbe di "dirimere la questione a sapere chi, ed in che misura, dovrà avere diritto al provento delle azioni di responsabilità. I legali dei depositanti che hanno richiesto la cessione sono perfettamente coscienti della questione, sono concordi con questo modo di agire e insistono perché la cessione delle posizioni processuali abbia luogo quanto prima". Per quanto attiene alla rinuncia della massa a far valere le pretese di responsabilità, la FINMA precisa che la procedura di fallimento bancario non prevede l'assemblea dei creditori.

Come si è visto, l'art. 34 cpv. 3
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR permette alla FINMA di derogare alle norme della LEF (cfr. supra, consid. 2.3.1). Tale facoltà concerne anche i presupposti per una cessione a norma dell'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF, trattandosi indubbiamente di disposizioni formali attinenti allo svolgimento della procedura. Quo alla mancata consultazione dei creditori in merito alla rinuncia a far valere le pretese di responsabilità, la FINMA, a giusto titolo, ha indicato che nella procedura di fallimento bancario non è prevista l'assemblea dei creditori. La decisione di non far valere giuridicamente un diritto compete in quest'ambito al liquidatore del fallimento, il quale può offrire, in tale evenienza, ai creditori la possibilità di domandare la cessione a norma dell'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF (art. 19 cpv. 5
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
OFB-FINMA, art. 21 cpv. 5
SR 952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria
OIB-FINMA Art. 21 Crediti, pretese e revocazioni della massa - 1 Il liquidatore del fallimento riscuote i crediti esigibili della massa del fallimento, se del caso in via di esecuzione.
1    Il liquidatore del fallimento riscuote i crediti esigibili della massa del fallimento, se del caso in via di esecuzione.
2    Esamina le pretese della massa del fallimento su beni mobili in possesso o possesso congiunto di terzi oppure su fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi.
3    Esamina la possibilità di revocazione di atti secondo gli articoli 285-292 LEF16. La durata di una precedente procedura di risanamento e quella della pregressa emanazione di misure di protezione secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h LBCR non sono comprese nei termini di cui agli articoli 286-288 LEF.
4    Se intende far valere mediante azione crediti contestati o pretesi secondo i capoversi 2 o 3, il liquidatore del fallimento deve chiedere alla FINMA l'autorizzazione nonché eventuali istruzioni al riguardo.
5    Se non avvia un'azione legale, il liquidatore del fallimento può concedere ai creditori la possibilità di richiedere la cessione ai sensi dell'articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF o di realizzare i crediti corrispondenti e le altre pretese ai sensi dell'articolo 31.
6    Se concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione, il liquidatore del fallimento impartisce a tale scopo un congruo termine.
7    La realizzazione secondo l'articolo 31 è esclusa in caso di revocazioni secondo il capoverso 3 come pure in caso di pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 39 LBCR.
OIB-FINMA). Per quanto attiene invece alla cessione delle pretese in assenza di una graduatoria, si osserva che, per giurisprudenza, il creditore il cui credito è stato registrato nella graduatoria soltanto pro memoria a norma dell'art. 63 cpv. 1
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)
RUF Art. 63 - 1 I crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti l'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento, vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza farne oggetto di speciale decisione da parte dell'amministrazione.
1    I crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti l'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento, vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza farne oggetto di speciale decisione da parte dell'amministrazione.
2    Se il processo non viene continuato nè dalla massa, nè da qualche creditore a' sensi dell'articolo 260 LEF, il credito si considera come riconosciuto, ed i creditori non hanno più diritto d'impugnare il rango loro assegnato in graduatoria, a stregua dell'articolo 250 LEF.
3    Se invece il processo viene continuato, il credito sarà, secondo l'esito del processo, cancellato o collocato definitivamente in graduatoria, senza che i creditori abbiano più alcun diritto di sollevare contestazioni al riguardo.
4    Per le deliberazioni circa la continuazione del processo si applica analogamente l'articolo 48.
del regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti del 13 luglio 1911 (RUF, RS 381.32) o che è oggetto di un'azione di contestazione della graduatoria può chiedere una cessione condizionale (Stephen V. Berti, in: Staehelin/Bauer/Staehlin, op. cit., n. 28 ad art. 260, con riferimenti). Egli partecipa quindi alla causa con il rischio, in caso di cancellazione dalla graduatoria, di non poter beneficiare dell'utile risultante dal processo (DTF 128 III 291, consid. 4 c)aa)). Dandosi la facoltà della FINMA di derogare allo svolgimento del fallimento previsto dalla LEF, si giustifica di ammettere la facoltà di quest'ultima di effettuare una cessione condizionale di pretese a norma dell'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF anche prima dell'allestimento della graduatoria. Analogamente alla giurisprudenza poc'anzi evocata, i beneficiari di tali pretese partecipano al processo con il rischio di non poter beneficiare dell'utile risultante dal medesimo qualora il loro credito non dovesse, una volta allestita la graduatoria, essere ammesso. Ciò comporta, tuttavia, che - alfine di permettere una corretta ripartizione del provento delle cause di responsabilità - una graduatoria venga allestita non appena noto l'esito delle cause di responsabilità avviate dai cessionari nei confronti degli organi della fallita, anche in assenza di un eventuale dissequestro degli attivi di quest'ultima. In questo senso, l'art. 34 cpv. 3
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
1    L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152.
2    Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153
3    La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154
LBCR permette alla FINMA di anteporre la cessione di pretese alla graduatoria, ma non di rinunciare definitivamente a quest'ultima. Una simile rinuncia sottrarrebbe infatti l'esame dei crediti insinuati al giudice civile chiamato a statuire su eventuali azioni di
contestazione della graduatoria. Nell'ambito della decisione di sua competenza la FINMA dovrà quindi disporre le misure necessarie. Nel rispetto di tale condizione, una cessione a norma dell'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF prima dell'allestimento della graduatoria appare lecita. L'autorità inferiore dovrà cionondimeno valutare se, nel caso concreto e in considerazione dei motivi che saranno esposti qui appresso, tale modo di procedere è opportuno.

5.2 In via subordinata, il ricorrente chiede la cessione a sé stesso delle pretese di responsabilità. Secondo dottrina e giurisprudenza, un creditore non può domandare la cessione di una pretesa di responsabilità nella misura in cui egli stesso ne sia debitore (DTF 107 III 91, consid. 2; Urs Bürgi, in: Daniel Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 8 ad art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF; di opinione divergente Vincent Jeanneret/Vincent Carron, in: Dallèves/Foëx/Jeandin, op. cit., n. 17 ad art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF). Ciò non gli impedisce, tuttavia, di domandare la cessione delle pretese di responsabilità dirette contro gli altri organi della fallita. Al riguardo, il Tribunale federale ha avuto occasione di statuire che "il est tout à fait possible qu'un administrateur d'une société anonyme puisse faire valoir des prétentions en responsabilité contre les autres administrateurs. En tout cas, le juge est seul compétent pour trancher cette question. L'Office des poursuites comme les autorités de surveillance ne peuvent préjuger de cette décision ou la soustraire au juge en refusant de délivrer ou de maintenir l'acte de cession". Nella medesima sentenza, il Tribunale federale soggiunge che "on peut constater que la jurisprudence ne pose pas de règle absolue concernant la façon dont doivent procéder plusieurs cessionnaires. Il s'agit, dans chaque cas particulier, de trouver une solution adéquate et propre à résoudre les difficultés suscités par la procédure, affin de permettre aux cessionnaires de faire valoir, dans les meilleures conditions, les intérêts de droit matériel. La compétence ressortit dans ce domaine en première ligne au juge appelé, selon la procédure cantonale, à se prononcer sur la prétention cédée. L'administration de la faillite et les autorités de surveillance ne peuvent fournir une réponse anticipée à ces problèmes et encore moins imposer une solution qui exclut pour certains créanciers le droit de prétendre à la cession" (DTF 107 III 91, consid. 2 e 3). In sostanza, un creditore, benché organo responsabile, può domandare la cessione a norma dell'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF delle pretese della massa nei confronti degli altri organi. La competenza per statuire sulla legittimazione attiva dei singoli cessionari non compete all'autorità inferiore, bensì al giudice civile chiamato a pronunciarsi nel merito delle pretese cedute.

La FINMA, qualora - nell'ambito della decisione di merito che dovrà emanare - confermasse la cessione delle pretese di responsabilità prima dell'allestimento della graduatoria, rinuncerebbe ad accertare in tale sede la qualità di creditore dei beneficiari di tali cessioni, rinviando siffatto esame alla susseguente graduatoria, impugnabile con azione di contestazione dinanzi al giudice civile al foro del fallimento. In ossequio al principio della parità di trattamento, ella non potrà quindi applicare ad X._______ un trattamento diverso. Come nel caso degli altri creditori, la fondatezza della sua pretesa dovrà essere - in tale ipotesi - verificata in sede di graduatoria. In tale ambito, la massa potrà anche opporre in compensazione ogni pretesa vantata nei confronti di quest'ultimo. Fino a quel momento, una cessione condizionale delle pretese di responsabilità - limitatamente a quelle dirette nei confronti degli altri organi responsabili - dovrà essere ammessa. Al riguardo, giova rammentare che il Tribunale federale ammette una cessione condizionale secondo l'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF con la motivazione che la cessione a un creditore eventuale debba avvenire contemporaneamente a quella degli altri creditori, già ammessi. La sospensione della sola domanda del cosiddetto creditore eventuale non appare infatti giustificata, rivelandosi spesso la cessione effettuata dopo l'accoglimento della sua azione di contestazione della graduatoria priva di qualsiasi valore pratico, avendo a quel momento gli altri creditori (collocati in precedenza) verosimilmente già realizzato la pretesa in questione (DTF 128 III 291, consid. 4 c)aa)). Ciò vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui la cessione di pretese avviene a titolo condizionale prima ancora che la graduatoria sia stata allestita. In tale evenienza non si giustifica infatti in alcun modo di negare a priori ad alcuni creditori - la cui situazione verrà definita, insieme a quella degli altri creditori, unicamente nell'ambito della graduatoria (di competenza, in prima istanza, dell'amministrazione del fallimento, cfr. supra, consid. 3.4) e di eventuali azioni di contestazione (di competenza del giudice civile) - la facoltà di ottenere una cessione condizionale delle pretese della massa. Una simile esclusione di taluni creditori pregiudicherebbe infatti - anche in questo ambito e alla stessa stregua di quanto già esposto in merito alla legittimazione ad ottenere una decisione impugnabile (cfr. supra, consid. 3.4) - l'esito di eventuali azioni di contestazione, di competenza esclusiva della giurisdizione civile chiamata a statuire al riguardo, prima ancora che una graduatoria sia stata allestita e passata in giudicato. Ciò non toglie che - qualora ne ravvisasse gli estremi -
l'autorità inferiore possa rifiutare la postulata cessione poiché costitutiva di abuso di diritto. Al riguardo, il Tribunale federale ha precisato che ciò è il caso allorquando un creditore domandi la cessione di un credito al solo scopo di impedire o rendere più difficoltoso l'esercizio della pretesa ceduta da parte degli altri creditori cessionari (DTF 107 III 91, consid. 2).

5.3 Epilogando, il ricorso, per quanto ammissibile, va parzialmente accolto, la decisione impugnata va annullata e la causa va rinviata all'autorità inferiore affinché si pronunci nel merito delle richieste formulate da X._______. Ella dovrà quindi pronunciarsi sul mantenimento della cessione delle pretese di responsabilità prima dell'allestimento della graduatoria e, in via subordinata, su un'eventuale cessione di tali pretese anche ad X._______, tenendo conto - entro i limiti del margine di apprezzamento che le compete - dei considerandi precedenti. Aldilà delle valutazioni generali di diritto formulate ai consid. 5.1 e 5.2 e nella misura in cui le conclusioni del ricorrente oltrepassino l'oggetto di lite circoscritto (consid. 1.2) non è possibile entrare nel merito delle conclusioni ricorsuali formulate in via subordinata.

6.
Con la presente sentenza decadono le misure provvisionali ordinate con la decisione incidentale del 9 agosto 2012, per quanto non siano state parzialmente annullate con decisione incidentale del 16 rispettivamente 24 gennaio 2013.

7.
In esito all'odierno giudizio il ricorrente ottiene il rinvio della causa all'autorità inferiore affinché si pronunci nel merito delle sue richieste. Egli soccombe invece per quanto attiene all'accertamento dell'incompetenza della FINMA ad agire quale liquidatrice del fallimento e con ciò sulla relativa richiesta di accertamento della nullità della decisione impugnata e di ogni atto di realizzazione operato dalla FINMA. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 3'000.-, vanno quindi posti a suo carico in ragione di fr. 1'500.- (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA). Poiché patrocinato e parzialmente vittorioso, al ricorrente compete anche un'indennità ridotta per ripetibili (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA). In assenza di una nota particolareggiata delle spese, essa viene fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]. In concreto, tenuto conto della parziale soccombenza del ricorrente, un'indennità di fr. 1'500.- appare adeguata.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto, per quanto ammissibile. La decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità inferiore affinché statuisca nel merito sulla richiesta di ritiro della cessione delle pretese di responsabilità formulata dal ricorrente e, in via subordinata, sulla postulata cessione a quest'ultimo di dette pretese.

2.
Le spese processuali ridotte, di fr. 1'500.-, sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo spese, già versato. L'eccedenza, di fr. 500.-, è rimborsata al ricorrente dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.

3.
L'autorità inferiore è tenuta a rifondere al ricorrente fr. 1'500.- per ripetibili ridotte.

4.
Comunicazione a:

- ricorrentericorrente (atto giudiziario; allegato: formulario per il rimborso);

- autorità inferiore (atto giudiziario).

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Data di spedizione: 13 marzo 2013