S. 172 / Nr. 39 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 79 III 172

39. Sentenza 4 dicembre 1953 della II Corte civile nella causa Righetti e
Campana contro Travaini.


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Regeste:
Azione tendente a modificare la graduatoria. Art. 250 LEF.
Valore litigioso. Applicazione dell'art. 55 cp. 1, lett. a OG.
Kollokationsklage. Art. 250 SchKG.
Streitwert. Anwendung von Art. 55 lit. a OG.
Action en contestation de l'état de collocation. Art. 250 LP.
Valeur litigieuse. Application de l'art. 55 al. 1 lettre a OJ.

A. - Con decreto 28 maggio 1951 la Pretura di Mendrisio dichiarò il fallimento
di Giannino Travaini.
La moglie del fallito, Luisa Travaini, insinuò un credito di 65 905 fr. che,
ammesso dalla delegazione dei creditori, fu iscritto in graduatoria, per metà,
nella quarta classe (art. 219 LEF) e, per metà, nella quinta classe.
Adolfo Righetti e i figli di Enrico Campana, figuranti in quinta classe,
quello per un credito di 1297 fr. e questi per un credito di 3491 fr.,
contestarono la graduatoria, chiedendo che il credito di Luisa Travaini fosse
ammesso soltanto per 15 950 fr. e iscritto in quinta classe.
B. - Tanto il Pretore di Mendrisio, quanto la Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino respinsero la petizione di Righetti e Campana.
C. - Gli attori hanno deferito al Tribunale federale, mediante un ricorso per
riforma, la sentenza della seconda giurisdizione cantonale, proponendo
l'accoglimento della petizione di causa o, subordinatamente, il rinvio degli
atti alla seconda istanza cantonale affinché pronunci un nuovo giudizio dopo
aver stabilito il valore dell'immobile di proprietà della moglie.
La convenuta ha concluso per l'irricevibilità del ricorso,

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poichè esso non contiene l'indicazione del valore litigioso e non è
sufficientemente motivato; in linea subordinata, ha proposto il rigetto del
ricorso.
Considerando in diritto:
Giusta l'art. 55 cp. 1, lett. a, OG, nelle cause di carattere pecuniario in
cui non è chiesta una somma di denaro determinata in cifre, l'atto di ricorso
per riforma deve indicare se il valore litigioso raggiunge 8000 fr. o almeno
4000 fr. Secondo la giurisprudenza, il ricorso sprovvisto di quest'indicazione
è irricevibile (RU 71 II 252; sentenza inedita 13 novembre 1953 nella causa
Gobbi e. FFS); il rigore di questa regola subisce un'attenuazione solo quando
la sentenza impugnata indica il valore litigioso o se appare senz'altro e in
modo certo che i suddetti ammontari sono raggiunti (cfr. sentenza inedita 4
ottobre 1951 su ricorso Müller).
Nella fattispecie il valore litigioso non consiste nella differenza tra
l'ammontare di 65 905 fr., credito iscritto in graduatoria a favore della
convenuta, e l'ammontare di 15 950 fr., credito riconosciuto dagli attori in
quinta classe. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (RU 65 III 30
e seg.; 65 II 43), il valore litigioso è l'ammontare del probabile dividendo
fallimentare che la convenuta riceverebbe in meno, qualora la contestazione
della graduatoria fosse ammessa. Ora né il ricorso per riforma, né la sentenza
impugnata indicano che nella fattispecie questa differenza del dividendo
fallimentare raggiungeva almeno i 4000 fr., né ciò risulta senz'altro e con
sicurezza dagli atti di causa.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 79 III 172
Data : 01. Januar 1953
Pubblicato : 04. Dezember 1953
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 79 III 172
Ramo giuridico : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Oggetto : Azione tendente a modificare la graduatoria. Art. 250 LEF.Valore litigioso. Applicazione dell'art...


Registro di legislazione
LEF: 219  250
OG: 55
Registro DTF
65-II-43 • 65-III-28 • 71-II-252 • 79-III-172
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
atto di ricorso • azione di contestazione della graduatoria • azione • causa di carattere pecuniario • cio • convenuto • decisione • delegazione dei creditori • ffs • questio • rango • tribunale federale • valore litigioso