Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-3717/2010

Sentenza del 3 marzo 2011

Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),

Composizione Pascal Mollard, Markus Metz,

cancelliera Frida Andreotti.

A._______,...,

Parti patrocinato da ...

ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni

Assistenza amministrativa USA

Eigerstrasse 65, 3003 Berna,

autorità inferiore .

Oggetto Assistenza amministrativa (CDI-USA).

Fatti:

A.
La Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e gli Stati Uniti d'America (di seguito: USA) hanno concluso il 19 agosto 2009 un Accordo concernente la domanda di assistenza amministrativa presentata dall'Internal Revenue Service degli USA relativa a UBS SA, una società anonima di diritto svizzero (di seguito: Accordo 09; RU 2009 5669). La Svizzera si è impegnata a esaminare la domanda di assistenza amministrativa presentata dagli USA sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato all'Accordo 09 e conformemente alla Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito (di seguito: CDI-USA 96; RS 0.672.933.61). Tramite il suddetto Accordo, la Svizzera si è altresì impegnata a dar seguito alla domanda di assistenza amministrativa formulata dagli USA riguardante circa 4'450 conti aperti o chiusi presso UBS SA e a istituire un'unità operativa speciale mediante la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) fosse in grado di emanare le prime 500 decisioni finali riguardanti la trasmissione delle informazioni richieste entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di assistenza amministrativa e le decisioni rimanenti, progressivamente entro 360 giorni dalla ricezione della domanda.

B.
Il 31 agosto 2009 l'autorità fiscale americana (Internal Revenue Service in Washington, di seguito: IRS) ha presentato all'AFC una domanda di assistenza amministrativa sulla base dell'Accordo 09. Tale domanda fondata sull'art. 26 CDI-USA 96, sul relativo Protocollo d'Accordo e sul Mutuo accordo del 23 gennaio 2003 concernente l'interpretazione dell'art. 26 CDI-USA 96 (di seguito: Accordo 03; pubblicato in: Pestalozzi/Lachenal/Patry [curato da Silvia Zimmermann con la collaborazione di Marion Vollenweider], Rechtsbuch der schweizerischen Bundessteuern, Therwil, gennaio 2010, vol. 4, cifra I B h 69, allegato 1 per la versione in inglese e allegato 4 per la versione in tedesco). L'IRS ha richiesto informazioni concernenti i contribuenti americani che nel periodo 1°gennaio 2001 - 31 dicembre 2008 disponevano del diritto di firma o di un altro diritto di disposizione dei conti bancari detenuti, sorvegliati o gestiti da una divisione di UBS SA oppure da una delle sue succursali o filiali in Svizzera (di seguito: UBS SA). Trattavasi dei conti per i quali UBS SA non era in possesso del modulo "W-9" sottoscritto dal contribuente e non aveva annunciato al fisco statunitense tramite il modulo "1099" a nome del relativi contribuenti, nei tempi e nella forma richiesti, i prelevamenti effettuati da questi ultimi.

C.
Il 1° settembre 2009 l'AFC ha emanato una decisione nei confronti di UBS SA concernente l'edizione di documenti ai sensi dell'art. 20d cpv. 2 dell'Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (OCDI-USA, RS 672.933.61). Tramite detta decisione, l'autorità federale ha deciso di avviare la procedura di assistenza amministrativa e ha richiesto all'istituto bancario, nei termini di cui all'art. 4 dell'Accordo 09, di trasmettere l'intera documentazione relativa ai clienti la cui situazione poteva rientrare nel campo di applicazione dei criteri previsti nell'Allegato all'Accordo 09.

D.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella sentenza A-7789/2009 del 21 gennaio 2010 (pubblicata parzialmente in DTAF 2010/7) ha accolto un ricorso contro una decisione finale dell'AFC concernente una contestazione di cui alla categoria cifra 2 lett. A/b (in seguito: categoria 2/A/b) dell'Allegato all'Accordo 09, sancendo che tale Accordo rappresenta una cosiddetta composizione amichevole ai sensi dell'art. 25 CDI-USA che non può né modificare né completare la vigente CDI-USA 96. Dovendo quindi far riferimento a tale Convenzione, l'assistenza amministrativa dev'essere accordata unicamente in caso di frode fiscale ma non di sottrazione d'imposta. Sulla base della succitata sentenza, dopo ulteriori negoziazioni, Svizzera e USA hanno quindi sottoscritto il 31 marzo 2010 un Protocollo d'emendamento dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di diritto svizzero, presentata dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America, firmato a Washington il 19 agosto 2009 (Protocollo d'emendamento dell'Accordo di assistenza amministrativa; pubblicato in via straordinaria il 7 aprile 2010, RU 2010 1459; di seguito: Protocollo 10). Giusta l'art. 3 cpv. 2 Protocollo 10, esso è stato applicato a titolo provvisorio fin dalla sua sottoscrizione, ovverosia dal 31 marzo 2010.

E.
L'Accordo 09 e il Protocollo 10 sono quindi stati approvati dall'Assemblea federale tramite il Decreto federale del 17 giugno 2010 che approva l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA e il Protocollo d'emendamento (RU 2010 2907) e il Consiglio federale è stato autorizzato a ratificare l'Accordo 09 e il Protocollo 10. La versione consolidata dell'Accordo 09 e del Protocollo 10, il cui testo originale è in lingua inglese, è denominata qui di seguito Trattato 10 (RS 0.672.933.612). Il succitato Decreto non è stato sottoposto a referendum in materia di trattati internazionali giusta l'art. 141 cpv. 1 lett. d cifra 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).

F.
Il 15 luglio 2010, tramite la sentenza A-4013/2010 (pubblicata parzialmente in DTAF 2010/40) il TAF ha statuito in merito alla validità del Trattato 10 giudicandolo vincolante nell'ordinamento giuridico svizzero ai sensi dell'art. 190 Cost. Considerato che il diritto internazionale non conosce una gerarchia materiale fra le diverse norme ad eccezione del diritto internazionale imperativo, il cosiddetto ius cogens, il TAF ha sancito che il Trattato 10 ha il medesimo rango della CDI-USA 96. Essendo tuttavia quest'ultima Convenzione anteriore al Trattato 10, essa trova applicazione per quanto le sue norme non siano in contraddizione con quelle del Trattato 10.

G.
Il dossier relativo a A._______ è stato trasmesso da UBS SA all'AFC il 1° dicembre 2009. Nella sua decisione finale del 20 aprile 2010, l'autorità inferiore ha considerato che essendo adempiute tutte le condizioni poste, poteva essere concessa l'assistenza amministrativa all'IRS e di conseguenza potevano essere trasmesse le informazioni detenute da UBS SA all'autorità americana. Tale decisione è stata notificata il 26 aprile 2010 allo Studio legale Bill Isenegger Ackermann SA, Zurigo.

H.
Per il tramite del suo patrocinatore, A._______ (di seguito: ricorrente) è insorto contro tale decisione con ricorso 25 maggio 2010 davanti al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, con tale atto il ricorrente postula l'accoglimento del ricorso, previa una serie di domande processuali. In via principale chiede quindi che l'Accordo 09 venga dichiarato incostituzionale, contrario all'ordine pubblico svizzero, rispettivamente privo di base legale con conseguente constatazione della nullità delle decisioni 1° settembre 2009 e 20 aprile 2010 rese dall'AFC. In via subordinata sollecita l'annullamento della decisione 20 aprile 2010 pronunciata dall'AFC in quanto il caso oggetto del procedimento è riferito alla semplice sottrazione di imposta per la quale non è accordata l'assistenza amministrativa. Il ricorrente lamenta altresì una violazione del suo diritto di essere sentito poiché la decisione 20 aprile 2010 è stata notificata tardivamente al suo patrocinatore. Parimenti si duole per la carente motivazione della decisione impugnata. Sostiene quindi che solo per siffatti motivi, la decisione impugnata dev'essere annullata.

I.
In data 7 giugno 2010 il TAF ha confermato al ricorrente di aver ricevuto il suo ricorso e ha parimenti comunicato che ulteriori misure istruttorie sarebbero state prese dopo l'emanazione della sentenza pilota. Come esposto sub F., la medesima è stata resa il 15 luglio 2010. Con decisione incidentale 24 agosto 2010, lo scrivente Tribunale ha proceduto a comunicare la composizione della Corte e a richiedere un anticipo relativo alle presunte spese processuali di fr. 20'000.--. Entro il termine impartito, il ricorrente ha effettuato il versamento richiesto.

J.
Con risposta 12 ottobre 2010, l'AFC ha postulato il rigetto del ricorso 25 maggio 2010, riconfermandosi nelle sue argomentazioni e ribadendo la fondatezza della sua decisione, contestando la postulata violazione del diritto di essere sentito dell'interessato a causa della notificazione tardiva da parte della medesima autorità.

K.
La replica del ricorrente data 10 novembre 2010. Opponendosi agli argomenti esposti dall'autorità inferiore in sede di risposta, ha ribadito quanto illustrato nel suo gravame e ha postulato in limine litis di ordinare all'AFC di fornire sia le cifre esatte riguardanti i conti che sono stati trattati fino a quel momento secondo i termini di cui all'art. 1 cpv. 1 dell'Accordo 09 e la relativa nota n. 7, sia il numero di conti che ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 dell'Accordo 09 l'IRS ha ricevuto da qualsiasi fonte a partire dal 18 febbraio 2009. Facendo riferimento alla sentenza A-4936/2010 resa dallo scrivente Tribunale, ha dipoi lamentato una violazione del suo diritto di essere sentito siccome non ha avuto modo di determinarsi prima dell'emanazione della decisione finale resa dall'autorità inferiore.

L.
Il 6 dicembre 2010 l'autorità inferiore ha trasmesso la sua duplica. Confermando la sua decisione 20 aprile 2010 nonché quanto espresso in risposta, contesta ogni argomentazione invocata dal ricorrente in replica. Con particolare riferimento alla censura riguardante la violazione del diritto di essere sentito, fa notare come il ricorrente l'abbia già invocata nel suo ricorso ma per tutt'altro motivo. Ritiene quindi paradossale che egli si dolga di tale violazione solo dopo sei mesi dall'inoltro del gravame e per di più, successivamente a una decisione resa dalla scrivente autorità giudiziaria.

M.
In data 27 dicembre 2010, il ricorrente ha inoltrato un complemento al ricorso.Comunicando di aver aderito all'IRS Voluntary Disclosure Program e di avere pertanto proceduto alla notifica alle autorità fiscali statunitensi della relazione bancaria oggetto della decisione 20 aprile 2010, egli postula l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della decisione impugnata in quanto priva di oggetto.

N.
L'autorità inferiore si è determinata in merito al suddetto complemento il 31 gennaio 2011. Dopo aver illustrato la prassi instaurata in caso di annuncio spontaneo dei dati bancari all'IRS, sottolinea, in sunto, come nella fattispecie non ritenga opportuna una riconsiderazione della sua decisione, visto che la documentazione trasmessa dal ricorrente non costituisce una prova formale di annuncio del conto all'autorità fiscale americana.

O.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali prese dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di assistenza amministrativa sulla base dell'art. 26 CDI-USA 96 possono essere contestate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 32 a contrario LTAF in relazione con l'art. 20k cpv. 1 OCDI-USA. La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Il Tribunale amministrativo federale è dunque competente per giudicare la presente vertenza.

1.2. La decisione 20 aprile 2010 resa dall'AFC nei confronti del ricorrente è una decisione finale concernente la trasmissione di informazioni che può essere contestata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 32 a contrario LTAF e art. 20k cpv. 1 OCDI-USA). Al contrario, ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale (art. 20k cpv. 4 OCDI-USA).
Di conseguenza, la conclusione del ricorrente tendente a che la decisione 1°settembre 2009 dell'AFC che impone a UBS SA il trasferimento delle informazioni sia dichiarata nulla, è irricevibile. In effetti, in virtù dell'effetto devolutivo, la decisione anteriore, che è parte della decisione finale, non può essere contestata separatamente (DTF 126 II 300 consid. 2a pag. 302 e segg., cfr. parimenti decisione del Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 1.4 con riferimenti ivi citati).

1.3. L'art. 33a cpv. 1 PA sancisce che il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali (enunciate all'art. 70 cpv. 1 Cost.) e che trattasi, di regola, della lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le loro conclusioni. Nei procedimenti su ricorso, l'idioma determinante è quello della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 33a cpv. 2 PA). Nella fattispecie la decisione resa dall'AFC è in lingua tedesca mentre il ricorrente ha redatto il suo gravame in italiano. L'autorità inferiore ha quindi presentato la sua risposta 12 ottobre 2010 in italiano, consentendo esplicitamente a condurre il procedimento in tale idioma. Ne consegue che quale lingua della presente procedura, in particolare del presente giudizio, viene designato l'italiano (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-6624/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 1.3).

1.4. L'interessato ha la qualità per ricorrere (cfr. 48 cpv. 1 PA). Il suo ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).

1.5. Fatta eccezione per le considerazioni che precedono (cfr. consid. 1.2), il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.

2.

2.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 1758 segg.). Il diritto federale ai sensi dell'art. 49 lett. a PA comprende parimenti i diritti costituzionali dei cittadini (cfr. Alfred Kölz/Isabelle
Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 621). Il diritto convenzionale ne fa ugualmente parte (cfr. ATF 132 II 81 consid. 1.3 e le referenze ivi citate; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4935/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1 e A-4936/2010 del 21 settembre 2010 consid. 3.1). Unicamente la violazione di disposizioni direttamente applicabili in una fattispecie concreta ("self-executing") contenute nei trattati internazionali può essere invocata dai privati davanti ai tribunali. Visto che essi possono contenere delle norme direttamente applicabili ed altre che non lo sono, la loro qualificazione deve avvenire per via interpretativa (cfr. DTF 121 V 246 consid. 2b; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 2.1 e A-4013/2010 del 15 luglio 2010 consid. 1.2. con riferimenti).

2.2. Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; Kölz/Häner, op. cit., cifra 677).

2.3. L'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) disciplina l'onere della prova e permette alla parte gravata da tale onere di offrire le prove necessarie a dimostrare le sue allegazioni, pena la soccombenza in causa. Nel caso di una decisione che grava il ricorrente - come nella fattispecie - l'onere della prova è posto a carico dell'amministrazione (cfr. DTF 130 II 482 consid. 3.2; decisione del Tribunale federale 5A.27/2004 del 27 gennaio 2005 consid. 5.1; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6664/2009 del 29 giugno 2010 consid. 5.7.1 con riferimenti e A-962/2009 del 23 luglio 2009 consid. 6.3; Moser/ Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 3.150).

3.

In replica il ricorrente invoca la violazione del suo diritto di essere sentito, poiché non è stato informato tempestivamente in merito alla procedura avviata dall'AFC nei suoi confronti e quindi non ha potuto prendere posizione al riguardo, prima dell'emanazione della decisione finale 20 aprile 2010.

3.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii, DTAF 2009/36 consid. 7). Tale censura deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49 consid. 1).

3.2. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, pag. 293 con rinvii; decisioni del Tribunale federale 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e 8C_321/2009 del 9 settembre 2009).

Negli affari amministrativi, l'estensione del diritto di essere sentito è definita dagli artt. 26 segg. PA, la quale lo garantisce espressamente (DTF 117 Ib 481 consid. 5a/aa).

L'art. 20e OCDI-USA garantisce parimenti dei diritti procedurali alla persona interessata da una richiesta per lo scambio di informazioni da parte delle competenti autorità americane. Sancisce che l'AFC notifica alla persona interessata, che ha designato un mandatario svizzero autorizzato a ricevere le notificazioni, la decisione indirizzata al detentore delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità americana, a meno che nella richiesta non venga espressamente chiesta la segretezza (art. 20e cpv. 1 OCDI-USA). Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità americana secondo il diritto americano. Contemporaneamente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni (art. 20e cpv. 2 OCDI-USA). La persona interessata può, salvo eccezioni, partecipare alla procedura e consultare gli atti (art. 20e cpv. 3 OCDI-USA).

3.3. La giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame di quella decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). La sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga, attraverso una violazione del diritto di essere sentito, a un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (decisione del Tribunale federale 8C_321/2009 del 9 settembre 2009, consid. 2.6.1).

4.

4.1. Già in sede di ricorso 25 maggio 2010 il ricorrente si duole tra le righe di una violazione del suo diritto di essere sentito poiché prima dell'emanazione della decisione finale non gli è stato possibile pronunciarsi (cfr. ricorso pag. 9, punto 10). Parimenti, lamenta la medesima violazione poiché la decisione 20 aprile 2010 è stata notificata tardivamente al patrocinatore del ricorrente (cfr. ricorso pagg. 3 e 4, punto 4). A suo dire la medesima disattende altresì l'esigenza relativa alla motivazione delle decisioni (cfr. ricorso, pag. 33, punto 5). In sede di replica 10 novembre 2010 il ricorrente ha dipoi esposto esplicitamente la doglianza relativa alla mancata possibilità di determinarsi prima dell'emanazione della decisione finale. Sicché ha postulato l'annullamento della decisione 20 aprile 2010 siccome resa in violazione del suo diritto di essere sentito, con conseguente rinvio della causa all'AFC per statuire nuovamente in merito. Egli argomenta nuovamente di non aver avuto nessuna informazione circa la procedura che l'AFC aveva avviato nei suoi confronti. Lamenta di essere venuto a conoscenza solo per caso della decisione impugnata. Conclude quindi che in siffatte circostanze, non ha avuto la possibilità di chiarire la sua posizione prima dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. replica pag. 7, punto 3).

4.2. Nella sua risposta 12 ottobre 2010, l'autorità inferiore sostiene che tale violazione appare poco credibile. Fa notare come il ricorrente abbia invocato tale censura in sede di ricorso, ma per tutt'altro motivo. Ritiene paradossale che egli - peraltro patrocinato da un mandatario professionista avente grande esperienza e conoscenza del procedimento d'assistenza amministrativa - si dolga di tale violazione solo dopo sei mesi dall'inoltro del gravame e per di più, successivamente a una decisione resa dallo scrivente Tribunale. Fa quindi notare come, secondo sue informazioni, il ricorrente ha ricevuto una comunicazione da parte di UBS SA in data 11 settembre 2009.

4.3. Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore ha addotto che il ricorrente avrebbe ricevuto da parte di UBS SA una comunicazione scritta l'11 settembre 2009, prima quindi che la decisione finale fosse emessa. L'autorità inferiore non fornisce tuttavia prova alcuna atta a comprovare tale asserzione (cfr. consid. 2.3). Essa non è quindi riuscita a dimostrare che il ricorrente è stato informato dell'apertura della procedura di assistenza amministrativa nei suoi confronti e che ha potuto prendere parte alla procedura, come peraltro previsto dall'art. 20e cpv. 3 OCDI-USA. In siffatte circostanze, e già solo per questo motivo, la decisione 20 aprile 2010 qui impugnata è stata resa in violazione del diritto di essere sentito dell'interessato e quindi dev'essere annullata. Per ragioni di equità, nonché del rispetto del principio della parità delle armi, si giustifica quindi che l'AFC prenda una nuova decisione dopo aver dato l'occasione al ricorrente di esercitare tale diritto.

Simile violazione non è peraltro suscettibile di essere sanata nell'ambito della presente procedura di ricorso, e ciò poiché nei procedimenti di assistenza amministrativa internazionale il TAF giudica in merito alla concessione dell'assistenza amministrativa quale prima e ultima autorità giudiziaria. Inoltre, la procedura davanti allo scrivente Tribunale non è preceduta dalla possibilità di inoltrare reclamo o ricorso e le sentenze rese sono definitive (cfr. consid. 7 del presente giudizio nonché decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6624/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 5.3).

A titolo abbondanziale, si osserva che, sapere se l'autorità abbia violato il diritto di essere sentito dell'interessato per gli altri motivi esposti in sede di ricorso, è una questione che può qui rimanere aperta, siccome, già per quanto sopra illustrato, è stata ammessa la violazione di tale diritto.

5.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame - nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 1.2) - deve essere accolto ai sensi dei considerandi con conseguente annullamento della decisione impugnata poiché resa in violazione del diritto di essere sentito dell'interessato. L'incarto è pertanto rinviato all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente in merito, dopo aver dato l'occasione al ricorrente di prendere compiutamente posizione. In siffatte circostanze non è dunque necessario pronunciarsi sulle restanti allegazioni formulate dal ricorrente.

6.

6.1. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso di un rinvio all'istanza inferiore per la presa di una nuova decisione il ricorrente è considerato quale parte vincente (DTF 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard in Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [ed.], Zurigo 2009, n. 14 ad art. 63 PA). Di conseguenza, alcuna spesa processuale può essere posta a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 a contrario PA). L'anticipo spese di fr. 20'000.-- versato dal ricorrente gli sarà quindi restituito integralmente.

6.2. Nessuna spesa processuale è peraltro posta a carico dell'autorità inferiore (art. 63 cpv. 2 PA).

6.3. Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), se ammette il ricorso, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato. Lo scrivente Tribunale può statuire d'ufficio in merito alle ripetibili in base alla nota d'onorario del patrocinatore, ove esistente, nonché sugli atti e di regola senza dover procedere con una motivazione circostanziata (artt. 10 e segg. TS-TAF).

Il ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. In considerazione degli atti di causa, l'autorità inferiore verserà al ricorrente l'importo di fr. 7'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale.

7.

Il presente giudizio non può essere ulteriormente impugnato davanti al Tribunale federale e ha quindi carattere definitivo (art. 83 lett. h della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni resa il 20 aprile 2010 è annullata e l'incarto è rinviato all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente in merito, dopo aver dato l'occasione al ricorrente di prendere compiutamente posizione.

2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 20'000.-- versato dal ricorrente a titolo di anticipo per i presunti costi processuali gli verrà integralmente restituito. Il ricorrente è invitato a comunicare al Tribunale amministrativo federale il numero di conto sul quale effettuare il versamento.

3.
L'istanza inferiore corrisponderà al ricorrente l'importo di fr. 7'500.-- a titolo di ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata),

- autorità inferiore (n. di rif. ..., raccomandata).

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Michael Beusch Frida Andreotti

Data di spedizione:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : A-3717/2010
Data : 03. März 2011
Pubblicato : 19. April 2011
Sorgente : Bundesverwaltungsgericht
Stato : Unpubliziert
Ramo giuridico : Amts- und Rechtshilfe
Oggetto : Assistenza amministrativa (CDI-USA)


Registro di legislazione
CC: 8
Cost: 29  70  141  190
LTAF: 31  32  32a  33  37
LTF: 83
PA: 5  20  33a  49  50  52  62  63  64
Registro DTF
116-V-182 • 117-IB-481 • 121-V-204 • 121-V-246 • 122-V-157 • 124-I-49 • 126-II-300 • 127-V-431 • 129-I-129 • 130-II-482 • 132-II-81 • 132-V-215 • 132-V-387 • 135-II-286
Weitere Urteile ab 2000
4A_35/2010 • 5A.27/2004 • 8C_321/2009
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
anticipo delle spese • apertura della procedura • assemblea federale • autorità di ricorso • autorità federale • autorità fiscale • autorità giudiziaria • autorità inferiore • autorizzazione o approvazione • calcolo • campo d'applicazione • chiusa • cio • circo • codice civile svizzero • comunicazione • condizione • confederazione • consiglio federale • conto bancario • contribuente • convenzione internazionale • costituzione federale • d'ufficio • decisione di rinvio • decisione finale • decisione incidentale • decisione • decreto federale • detenuto • dichiarazione • direttive anticipate del paziente • diritto a un'autorità indipendente e imparziale • diritto costituzionale • diritto di essere sentito • diritto federale • diritto svizzero • domanda di assistenza giudiziaria • doppia imposizione • effetto devolutivo • esaminatore • espressamente • federalismo • fine • firma • forma e contenuto • forza obbligatoria • frode fiscale • georgia • immediatamente • importanza • imposta sul reddito • incarto • informazione • inglese • internazionale • italia • legge federale sulla procedura amministrativa • legge sul tribunale amministrativo federale • legge sul tribunale federale • lingua ufficiale • manifestazione • massima inquisitoria • materia d'insegnamento • materiale • menzione • mese • mezzo di prova • misura coercitiva • motivazione della decisione • motivo • motivo di ricorso • numero • oggetto del ricorso • onere della prova • ordine militare • ordine pubblico • parità delle armi • parte alla procedura • partecipazione alla procedura • persona interessata • pilota • posta a • prassi giudiziaria e amministrativa • principio della ricezione • procedura amministrativa • procedura di consultazione • prolungamento • pubblicazione • questio • rango • rapporto di subordinazione • replica • ricevimento • riconsiderazione • ricorrente • ricorso al tribunale amministrativo federale • rimedio giuridico • ripartizione dei compiti • ripetibili • salario • self-executing • società anonima • sottrazione d'imposta • spese • stock • studio legale • succursale • svizzera • tedesco • tempo atmosferico • tribunale amministrativo federale • tribunale federale • usa • violazione del diritto
BVGE
2010/7 • 2010/40 • 2009/36 • 2007/41 • 2007/27
BVGer
A-3717/2010 • A-4013/2010 • A-4935/2010 • A-4936/2010 • A-6258/2010 • A-6624/2010 • A-6664/2009 • A-7789/2009 • A-962/2009
AS
AS 2010/2907 • AS 2010/1459 • AS 2009/5669